- che
in data 12.6.1990 è stata approvata la legge n° 146
sulla regolamentazione del diritto di sciopero;
- che
l'art. 1 della legge 146/90 considera fra i servizi pubblici essenziali
i pubblici servizi di trasporto;
- che
in data 7 febbraio 1991 è stato sottoscritto tra Federtrasporti,
Fenit, Anac e organizzazioni sindacali nazionali di categoria
FILT CGIL - FIT CISL E UILTRASPORTI l'Accordo Nazionale sulla
regolamentazione del diritto di sciopero in attuazione della legge
12 giugno 1990, n.146;
- che
detto accordo, oltre a regolamentare l'esercizio del diritto di
sciopero, ha definito negli artt. 2 e 4 procedure e modalità
di rapporto tra le parti;
- che
l'Accordo Nazionale 7.2.1991 ai sensi dell'art. 13 legge 146/90
è stato sottoposto all'esame della "Commissione di
Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali";
- che
la Commissione di Garanzia, nella seduta del 14.3.1991, ha espresso
una valutazione di idoneità sull'Accordo Nazionale;
- che
l'art. 3 lettera "i" dell'Accordo Nazionale 7.2.1991
prevede l'emanazione dei regolamenti di servizio;
- che,
a tale fine, occorre individuare le fasce giornaliere coincidenti
con i periodi di massima richiesta dell'utenza, nell'ambito delle
quali deve essere garantito il servizio integrale per 6 ore complessive;
- che
è stato richiesto, nell'incontro del 25.6.1991, il parere
delle associazioni degli utenti;
convengono
il primo
sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare
quattro ore di servizio; gli scioperi di durata inferiore alla
giornata si svolgono in un unico periodo di ore continuative,
tenendo conto della necessità in presenza di turni di assicurare
la maggior partecipazione dei lavoratori interessati: modalità,
durata e collocazione oraria degli scioperi devono essere stabiliti
in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza.
Dovrà
essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce
per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima
richiesta dell'utenza con particolare riguardo ai lavoratori e
agli studenti.
Esperite
le procedure concordate di mediazione e di raffreddamento, effettuati
uno o più scioperi di breve durata, eventuali scioperi
successivi relativi alla stessa vertenza non possono superare
la durata dell'intera giornata lavorativa e successivamente di
due giornate lavorative.
Tra uno
sciopero e il successivo deve essere comunque assicurato un intervallo
di almeno sette giorni.
Rilevate
le esigenze di maggior mobilità vengono concordemente individuate
due fasce orarie, rispettivamente dall'inizio del servizio alla
ore 8,45 e dalle ore 15 alle ore 18, durante le quali viene garantito
il servizio integrale sia lungo le linee metropolitane che di
superficie.
Durante
le corse di rientro in deposito dei mezzi il personale è
tenuto ad effettuare servizio passeggeri.
I servizi
ausiliari e, in particolare i settori cui è affidata la
sicurezza dell'esercizio e degli impianti sono tenuti a garantire
il presenziamento sia durante le fasce di erogazione del servizio
sia, per quanto oggettivamente indispensabile, nell'arco dell'intera
giornata.
Uno specifico
regolamento di servizio determinerà le prestazioni indispensabili
che debbono comunque essere garantite nelle giornate di sciopero
sia per quanto riguarda il personale viaggiante che quello ausiliario.
L'Azienda
favorirà forme congrue di pubblicizzazione dei termini
delle vertenze e si impegna a dare ogni possibile notizia all'utenza
delle prevedibili interruzioni di servizio che si potrebbero verificare
a causa di scioperi tempestivamente comunicati dalle Organizzazioni
Sindacali.
Copia
del presente accordo verrà inviata alla Commissione di
garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali.
Letto,
confermato e sottoscritto