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Azienda Trasporti Municipali - Milano

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 4 novembre 1991

tra

l'AZIENDA TRASPORTI MUNICIPALI di MILANO

e

le Organizzazioni Sindacali aderenti alla FILT CGIL, alla FIT CISL e alla UILTRASPORTI

assistite dalla segreteria del Consiglio Sindacale d'Azienda

premesso

- che in data 12.6.1990 è stata approvata la legge n° 146 sulla regolamentazione del diritto di sciopero;

- che l'art. 1 della legge 146/90 considera fra i servizi pubblici essenziali i pubblici servizi di trasporto;

- che in data 7 febbraio 1991 è stato sottoscritto tra Federtrasporti, Fenit, Anac e organizzazioni sindacali nazionali di categoria FILT CGIL - FIT CISL E UILTRASPORTI l'Accordo Nazionale sulla regolamentazione del diritto di sciopero in attuazione della legge 12 giugno 1990, n.146;

- che detto accordo, oltre a regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero, ha definito negli artt. 2 e 4 procedure e modalità di rapporto tra le parti;

- che l'Accordo Nazionale 7.2.1991 ai sensi dell'art. 13 legge 146/90 è stato sottoposto all'esame della "Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali";

- che la Commissione di Garanzia, nella seduta del 14.3.1991, ha espresso una valutazione di idoneità sull'Accordo Nazionale;

- che l'art. 3 lettera "i" dell'Accordo Nazionale 7.2.1991 prevede l'emanazione dei regolamenti di servizio;

- che, a tale fine, occorre individuare le fasce giornaliere coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza, nell'ambito delle quali deve essere garantito il servizio integrale per 6 ore complessive;

- che è stato richiesto, nell'incontro del 25.6.1991, il parere delle associazioni degli utenti;

convengono

il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare quattro ore di servizio; gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in un unico periodo di ore continuative, tenendo conto della necessità in presenza di turni di assicurare la maggior partecipazione dei lavoratori interessati: modalità, durata e collocazione oraria degli scioperi devono essere stabiliti in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza.

Dovrà essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza con particolare riguardo ai lavoratori e agli studenti.

Esperite le procedure concordate di mediazione e di raffreddamento, effettuati uno o più scioperi di breve durata, eventuali scioperi successivi relativi alla stessa vertenza non possono superare la durata dell'intera giornata lavorativa e successivamente di due giornate lavorative.

Tra uno sciopero e il successivo deve essere comunque assicurato un intervallo di almeno sette giorni.

Rilevate le esigenze di maggior mobilità vengono concordemente individuate due fasce orarie, rispettivamente dall'inizio del servizio alla ore 8,45 e dalle ore 15 alle ore 18, durante le quali viene garantito il servizio integrale sia lungo le linee metropolitane che di superficie.

Durante le corse di rientro in deposito dei mezzi il personale è tenuto ad effettuare servizio passeggeri.

I servizi ausiliari e, in particolare i settori cui è affidata la sicurezza dell'esercizio e degli impianti sono tenuti a garantire il presenziamento sia durante le fasce di erogazione del servizio sia, per quanto oggettivamente indispensabile, nell'arco dell'intera giornata.

Uno specifico regolamento di servizio determinerà le prestazioni indispensabili che debbono comunque essere garantite nelle giornate di sciopero sia per quanto riguarda il personale viaggiante che quello ausiliario.

L'Azienda favorirà forme congrue di pubblicizzazione dei termini delle vertenze e si impegna a dare ogni possibile notizia all'utenza delle prevedibili interruzioni di servizio che si potrebbero verificare a causa di scioperi tempestivamente comunicati dalle Organizzazioni Sindacali.

Copia del presente accordo verrà inviata alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Letto, confermato e sottoscritto

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