Milano, 8 maggio 2000
REGOLAMENTAZIONE
DELLA FRUIZIONE FERIE
Considerato il carattere di irriducibilità
delle ferie annuali e gli obblighi posti in capo sia al datore
di lavoro che al lavoratore in tema di fruizione della spettanza
annuale di licenze ordinarie.
si dispone quanto segue:
A) LICENZE ORDINARIE
-
Fermo
restando la vigente normativa in materia di attribuzione e di
riproporzionamento della spettanza, le giornate di licenza ordinaria
debbono, di norma, essere fruite entro il 31 Dicembre dell'anno
di maturazione.
-
I
periodi di fruizione sono determinati dal superiore gerarchico
diretto, tenuto conto delle esigenze di servizio e sono concordati,
per quanto possibile, con il personale interessato. A tal fine ogni singolo dipendente inoltra,
entro la fine
del mese di marzo (31 Maggio per il solo anno 2000), la
proposta di utilizzo della propria spettanza.
-
Il
superiore gerarchico diretto comunicherà ad ogni agente
il periodo di fruizione delle licenze ordinarie entro il più
breve termine possibile e comunque non oltre il mese di
Aprile di ogni anno (15 Giugno per il solo anno 2000) assicurando,
in caso di richieste superiori, un periodo minimo
continuativo non inferiore alle due settimane per ogni anno
solare.
- Ove non fosse possibile assentire alle richieste del
lavoratore, si provvederà, sentito l'interessato, ad assegnare
un periodo di licenza ordinaria compatibile con le esigenze di
servizio e, per quanto possibile, con l'interesse del
lavoratore.
-
In caso di
mancata richiesta di licenze ordinarie per inerzia del
dipendente, le stesse verranno assegnate d'ufficio assicurando
comunque almeno due settimane continuative nell'anno solare.
-
Una volta
definito il concordato il programma di utilizzo delle ferie
con il superiore gerarchico diretto, qualora per gravi e
dimostrati motivi, l'interessato non fosse in grado di
rispettare parte del programma di fruizione delle ferie
annuali, il superiore gerarchico diretto, con avallo del Capo
Servizio, potrà concedere che il termine per la fruizione sia
posticipato al 31 Marzo dell'anno successivo, fermo
restando il rispetto della fruizione programmata della
spettanza ferie dello stesso anno successivo.
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In caso di non completa fruizione delle ferie annuali
per
inderogabili esigenze di servizio, potrà essere
programmata, col consenso del lavoratore, la fruizione delle
giornate nono concesse, entro il 30 Giugno dell'anno
successivo, pur con l'obbligo, nello stesso periodo, di
fruire la spettanza annuale di competenza.
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Qualora
per ragioni di servizio, non fosse possibile
l'utilizzo completo delle ferie concordate come nei precedenti
punti 6) e 7), su autorizzazione del Capo Servizio, si
procederà, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione,
alla liquidazione delle giornate restanti.
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Sarà cura del superiore gerarchico diretto far osservare la
completa attuazione del presente regolamento e pertanto non
deve essere accettata la presenza in servizio degli agenti
nelle giornate in cui sono state assegnate, come da
programmazione, le licenze ordinarie.
Il mancato rispetto della programmazione pattuita e assegnata
sarà soggetto a sanzione disciplinare.
B) ORE A SCOMPUTO
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Su
richiesta del dipendente può essere accordata la facoltà
di procedere all'accantonamento delle ore lavorate oltre
l'orario programmato di lavoro al fine di una successiva
fruizione.
Il superiore gerarchico diretto dovrà assicurare la
completa fruizione inderogabilmente entro la fine del mese
successivo a quello in cui è stata effettuata la maggiore
prestazione.
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Il monte
ore a scomputo accantonato al 30.4.2000 dovrà essere
utilizzato inderogabilmente entro il 30.6.2000.
Per i minuti a scomputo accumulati e non fruiti entro il
30.6.2000 si opererà nel modo seguente:
Con
trasformazione dei minuti residui in ore straordinarie e
loro liquidazione
Con
trasformazione dei minuti residui in ore: liquidazione
delle prime 9 ore con utilizzo del valore dell'ora
ordinaria. Liquidazione delle ore eccedenti le 9 con
utilizzo del valore dell'ora straordinaria.
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