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Azienda Trasporti Milanesi SpA

Direzione del Personale e Organizzazione / 4049

Data:31/07/2001

Protocollo: PG-2001-23463

Milano, 26 luglio 2001

Alle OO.SS.

FILT CGIL - FIT CISL - UILT UIL

UGL - FAISA CISAL - SAMA CONFAIL - COMU ATM

e, p.c.

Coordinamento RSU ATM

Loro Sedi

OGGETTO: Art. 2 CCNL 27/11/2000 - A.A. 22/5/96

Come è noto l'art.2 CCNL 27/11/2000 al comma 4° prevede che: "A decorrere dalla data di applicazione della nuova classificazione sono abrogate tutte le preesistenti normative in materia di inquadramento e di percorsi professionali del personale. Entro tre mesi dalla data predetta le discipline aziendali in materia, ove esistenti, saranno adeguate, con le stesse modalità istitutive, ai contenuti della nuova classificazione."

In relazione alle priorità convenute nell'ambito del calendario di impegni negoziali derivanti sia dalla completa attuazione del CCNL 27/11/2000 che dell'Accordo Aziendale 24/4/2001 ed ai tempi tecnici necessari per il conseguente sviluppo della contrattazione aziendale, è stata pattuita il 16/5/2001, tra i firmatari del CCNL, una norma transitoria per la proroga delle discipline vigenti fino e non oltre il 31 luglio 2001.

Ciò premesso, si informa che il Consiglio di Amministrazione di ATM SpA ha doverosamente proceduto ad approvare l'adeguamento del Regolamento aziendale per le progressioni di carriera, in perfetta coerenza con le normative classificatorie ed  i percorsi professionali stabiliti dal CCNL 27/11/2000, come da testo che si allega.

Come è possibile rilevare le procedure previgenti sono state estesamente conservate, solo riducendo le modalità operative; si ritiene pertanto che il ruolo del Coordinamento RSU ATM, previsto per tale ambito dall'A.A. 22/5/'96, le pattuizioni già sottoscritte con l'Accordo Aziendale 27/4/2001 - art. 1 punto 3 e 3.1 - ha già realizzato, per lo specifico ambito, quanto previsto dall'art. 2 - comma 4° del CCNL 27/11/2000.

La direzione del Personale resta comunque a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Ing. Roberto massetti

 

REGOLAMENTO   PER   LE   PROGRESSIONI   DI   CARRIERA

Art. 1 Principi Generali

Il presente Regolamento disciplina tutte le variazioni di area operativa e di area professionale degli agenti stabili, soggetti alla normativa di cui al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, ed alla contrattualistica applicabile al settore.

La progressione di carriera di tutto il personale dipendente, esclusi i dirigenti, nonché le variazioni di area operativa sono di competenza del Direttore Generale il quale provvede con apposito provvedimento, osservate le modalità previste dagli artt. 2.3.4.5 e 6 che seguono.

La progressione di carriera dei dipendenti appartenenti alla 4° area professionale è disciplinata dall'art. 2 del presente Regolamento.

La progressione di carriera dei dipendenti appartenenti alla 3° area professionale è disciplinata dall'art. 3 del presente Regolamento.

La progressione di carriera dei dipendenti appartenenti alla 2° area professionale è disciplinata dall'art. 4 del presente Regolamento.

La progressione di carriera dei dipendenti appartenenti alla 1° area professionale è disciplinata dall'art. 5 del presente Regolamento.

Avverso i provvedimenti adottati dal Direttore Generale in materia di progressione di carriera è ammesso ricorso nei modi di legge.

Laddove disposizioni di legge o norme regolamentari stabiliscono il possesso di specifiche abilitazioni professionali per lo svolgimento di mansioni superiori, l'inquadramento nelle aree professionali superiori disposto dal direttore Generale resta in ogni caso subordinato all'effettivo conseguimento di tali abilitazioni.

Le figure professionali del personale aziendale soggetto alla disciplina del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, sono suddivise in quattro aree operative come previsto dall'art. 2 del CCNL 27 novembre 2000.

I requisiti di anzianità per la partecipazione al concorso e alla prova selettiva con valutazione vengono fissati di volta in volta dalla Direzione Aziendale, ma non possono in alcun caso essere inferiori ad un anno di anzianità di servizio

 

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