Milano, 25 novembre 2002
IPOTESI DI ACCORDO
Tra l'ATM S.p.A. e le OO.SS.
filt cgil - fit cisl - uilt
uil con il concorso del Coordinamento RSU
premesso
-
che è obiettivo fondamentale corrispondere alla
domanda di pubblico trasporto nell'ambito dei contratti di servizio
ATM SpA è tenuta a rispettare, secondo standard di qualità,
sicurezza, efficacia ed efficienza elevata;
-
che la disciplina dell'organizzazione delle
prestazioni lavorative del personale necessario all'espletamento del
servizio di pubblico trasporto gestito da ATM SpA assicura
l'esercizio dello stesso nell'intero arco della giornata e
dell'anno, secondo i programmi di esercizio definiti nel tempo;
-
che ai sensi della contrattualistica nazionale ed
aziendale è stabilito il preventivo e periodico confronto in tema di
distribuzione dell'orario di lavoro e specificatamente dei turni di
servizio;
-
che in determinate giornate dell'anno, come pure
in relazione a richieste degli Enti Locali e delle Autorità preposte
possono determinarsi esigenze di variazioni dei servizi ciclicamente
programmati, anche con ristretti termini per l'espletamento delle
procedure di preventiva comunicazione, confronto sindacale e
distribuzione dei turni di servizio.
si conviene e si stipula quanto segue
- In relazione alla previsione,
aggiornata ciclicamente, dell'effettiva domanda di trasporto, in
determinate giornate dell'anno potranno essere programmate
intensificazioni o riduzioni del servizio.
-
L'individuazione delle giornate a
servizio ridotto sarà quella riportata nella programmazione ciclica
e comunque farà riferimento alle giornate del: 1° gennaio, Pasqua,
1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre con un servizio al pubblico di
norma dalle ore 7,00 alle ore 20,00 circa.
-
Fermo restando quanto previsto
dall'art. 1 del presente Accordo e dagli artt. 4 e
12
dell'A.A.
27/4/01, a compensazione del maggior disagio, verrà riconosciuto
a tutto il personale effettivamente utilizzato:
-
nelle giornate di Pasqua, 1°
maggio, 15 agosto e 25 dicembre:
-
oltre al
trattamento previsto dal
CCNL,
6 ore e 30 minuti a retribuzione ordinaria; il personale potrà
optare per la conversione delle suddette ore in tempo
equivalente, fruibile compatibilmente con le esigenze di
servizio, secondo la vigente disciplina dei permessi a
scomputo e fermo restando, in caso di mancata fruizione, il
riconoscimento economico sulla base del valore dell'ora
ordinaria.
-
24 - 31 dicembre
-
per i turni
con inizio dalle ore 19,00:
- la corresponsione di un numero di ore a straordinario pari a
quelle lavorate.
-
per le
prestazioni rese dalle ore 22,00 al termine del servizio:
- una ulteriore corresponsione di ore a retribuzione ordinaria
pari a quelle lavorate.
I turni
serali/notturni saranno comunque oggetto di programmazione
dedicata, finalizzata a corrispondere alle esigenze della
clientela col minor impiego possibile di personale.
-
Sono abrogate tutte le precedenti
intese, prassi e consuetudini aziendali in atto, relative alle
materie oggetto del presente accordo.
-
La validità del presente Accordo è
subordinata all'approvazione dei rispettivi Organi di riferimento.
Milano, 25 novembre 2002
|