Or.S.A.-ATM-SpA-MILANO
St. MM3 Sondrio - tel-fax 02-4803.3175 tel-fax 02-6707.6174
e-mail: orsatm@libero.it

ASSTRA

Associazione Trasporti

Vedi Tabella Indennità di vacanza contrattuale

 


Circ. n. 223/SI/Gi.Al

 

 

 

e, p.c.

Roma, 11 settembre 2002

Ai Sigg. Presidenti e

Ai Sigg. Direttori
delle Aziende e degli Enti Associati

 

Al Consiglio Direttivo ASSTRA
Alle ASSTRA Regionali
Alla Confservizi
Alla Federtrasporto
Alle Confservizi Regionali
Alle Federazioni Consorelle

Loro Sedi

OGGETTO: Indennità di vacanza contrattuale.

Si comunica che, in relazione alla situazione determinatasi riguardo alla richiesta delle OO.SS.LL. di apertura del confronto per il rinnovo del secondo biennio economico (2002-2003) del c.c.n.l. autoferrotranvieri (2000-2004) ed alle previsioni del Protocollo 23 luglio 2003, dopo attenta valutazione, il Consiglio Direttivo della scrivente ha assunto, di concerto con ANAV, la determinazione di procedere nella erogazione della Indennità di Vacanza Contrattuale, quale elemento provvisorio della retribuzione.

Allegata si trasmette la tabella con gli importi in questione, rammentando che la predetta indennità è dovuta, sulla base di quanto previsto dal Protocollo 23.7.93, con la decorrenza del 1° aprile 2002, nella misura del 30% del tasso di inflazione programmata (1,7% per l'anno in corso) applicata sul minimo contrattuale ed ex indennità di contingenza.

Con decorrenza dal 1° luglio 2002 la misura della predetta Indennità passa al 50% dell'inflazione programmata (1,7% per l'anno in corso), ugualmente applicata sul minimo contrattuale ed ex indennità di contingenza.

Le aziende associate, pertanto, con la paga del primo mese utile, procederanno alla erogazione in questione includendo gli importi già maturati per mesi da aprile 2002 in avanti. (cfr. tabella allegata).

Con riserva di ulteriori comunicazioni, si resta a disposizione per i chiarimenti ritenuti necessari.

Distinti saluti.

Il Presidente
Enrico Mingardi

 


ASSTRA

Associazione Trasporti

Vedi Tabella Indennità di vacanza contrattuale

 


Circ. n. 230/SI/Gi.Al

 

 

 

e, p.c.

Roma, 13 settembre 2002

Ai Sigg. Presidenti e

Ai Sigg. Direttori
delle Aziende e degli Enti Associati

 

Al Consiglio Direttivo ASSTRA
Alle ASSTRA Regionali
Alla Confservizi
Alla Federtrasporto
Alle Confservizi Regionali
Alle Federazioni Consorelle

Loro Sedi

OGGETTO: Indennità di vacanza contrattuale.

Nel fare seguito alla precedente circolare n. 223/SI dell'11 settembre 2002 ed in relazione a richieste pervenute dalle aziende associate, la scrivente Associazione ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni, tenuto conto, peraltro, di quanto già indicato in altre circolari trasmesse in analoghe passate circostanze.

Sulla base del Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993 si precisa, pertanto, che l'importo relativo alla indennità in esame:
- dovrà essere evidenziato sulla busta paga con la definizione di "I.V.C. ex protocollo 23 luglio 1993";
- al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, è frazionabile in giornate ed in ore sulla base dei coefficienti previsti dall'art. 15 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 ed è proporzionalmente riducibile per prestazioni a tempo parziale;
- è da ritenere utile, per intero o pro-quota, solamente agli effetti degli istituti di legge quali la 13^ mensilità, ferie e festività godute, festività lavorate (per la sola quota base), festività coincidenti con il giorno di riposo, preavviso o indennità sostitutiva dello stesso (per le aziende non soggette all'equo trattamento) T.F.R., permessi retribuiti (ad es. per donatori di sangue, per motivi di studio, per motivi sindacali, ivi comprese le ore di cui all'art. 20 L. 300/1970) nonché per la base di calcolo della maggiorazione per il lavoro straordinario nei limiti previsti obbligatoriamente dalla legge.
Ne consegue che l'importo dell'I.V.C. va escluso dall'ammontare utile ai fini del calcolo di ogni altro istituto o trattamento comunque denominato.

Si ritiene, infine, che la I.V.C., in analogia al trattamento dell'E.D.R. così come regolamentato nell'Accordo Interconfederale 31 luglio 1992 essendo assoggettabile a contribuzione ex art. 12 delle legge n. 153/69, rientri nella base di calcolo del trattamento di malattia ed infortunio.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario e si porgono distinti saluti.

 

Il Direttore Generale
(Avv. Guido del Mese)

 

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