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    Or.S.A.-ATM-SpA-MILANO

    St. MM3 Sondrio - tel-fax 02-4803.3175 tel-fax 02-6707.6174
    e-mail: orsatm@libero.it

    Informazioni agli utenti


    Riferimenti:
    Legge: art. 2 c.6

    .

    CRITERI GUIDA

     

    Milano, 13 marzo 2003

    PUNTUAZIONE
    per la definizione dell'accordo aziendale di regolamentazione dell'esercizio di sciopero
    attutivo della legge 146/90 e della deliberazione della Commissione di Garanzia n. 02/13

     

    Campo di applicazione


    Riferimenti:
    Delibera: art. 16

    -


    La disciplina di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero si applica a tutto il personale di A.T.M. - S.p.A. (personale di esercizio - impiegati - operai), in ragione della complementarietà dei servizi resi dalla Azienda.


    -

    Il personale a diretto contatto con l'utenza (es.: parcheggi - informazioni - call center - tutor di linea) dovrà osservare le stesse modalità di sciopero previste per il personale di esercizio.

     

    Bacino di utenza


    Riferimenti:
    Legge: art. 2 c.2
    Delibera: art. 10

    -

    In ragione delle caratteristiche di integrazione funzionale e tariffaria dell'area milanese, il bacino di utenza, cui fare riferimento per evitare la concentrazione di scioperi che influiscono sulla stessa utenza, è individuata nella Provincia di Milano.

     

    Rarefazione


    Riferimenti:
    Legge: art. 2 c.2
    Delibera: art. 10

    -


    Fermo restando l'intervallo minimo di 10 gg tra due scioperi, al fine di valutare il rispetto del principio di rarefazione vanno considerati scioperi, di ogni livello, che riguardano:

    -

    altre Aziende di trasporto pubblico di persone su gomma che operano nel bacino di utenza costituito dalla Provincia di Milano

    -

    Aziende di trasporto su ferro, limitatamente ai servizi regionali (Trenitalia S.p.A.- Trasporto Locale; FNME)

    -

    taxisti della città di Milano

    -

    compagnie aeree e società di gestione dei servizi aeroportuali, limitatamente allo scalo di Milano Linate ed ai voli nazionali

    .

    Franchigie (periodi in cui non è possibile scioperare)


    Riferimenti:
    Delibera: artt. 4-5-6

    -

    Conferma dei periodi di più intenso traffico già individuati dall'Acc. NAz. del 1991 e nuovamente previsti dalla Commissione di Garanzia

    -

    dal 17 dicembre al 7 gennaio;

    -

    i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie, che allo stato vengono individuati nei periodi dal 27 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 agosto, dal 10 al 20 agosto, dal 28 agosto al 5 settembre e dal 30 ottobre al 5 novembre;

    -

    le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua;

    -

    i 3 giorni che precedono, che seguono e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie;

    -
    la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale.
     
     

    -

    sono inoltre vietati scioperi concomitanti con manifestazioni di rilevante importanza per la città di Milano e l'area milanese, quali, a titolo esemplicativo e non esaustivo fiere e manifestazioni, eventi sportivi o di altro genere per i quali sia possibile prevedere un consistente afflusso di visitatori /partecipanti.

    .

    Forme alternative di sciopero


    Riferimenti:
    Delibera: art. 16

    -

    In ogni caso deve essere preventivamente svolto, a cura del soggetto sindacale che intende proclamare l'agitazione, un referendum tra i lavoratori, che dovranno esprimersi sulle modalità con cui effettuare lo sciopero.
    Lo sciopero potrà quindi essere effettuato con modalità tradizionali ovvero con altre forme che evitino ripercussioni sull'utenza
    (es.: sciopero virtuale - fermate simboliche - ecc.).

    L'esito del referendum vincola i soggetti proclamanti ad effettuare lo sciopero con le modalità indicate dai lavoratori.

    .

    Assemblee


    Riferimenti:
    Delibera: art. 14


    Il personale addetto all'esercizio non può partecipare ad assemblee ex art. 20 legge 300/70 in orario di servizio, in quanto ciò potrebbe comportare ripercussioni sulla regolarità dell'esercizio.

    .

    Informazioni agli utenti


    Riferimenti:
    Legge: art. 2 c.6

    -

    Ai sensi dell'art. 2 comma 6 della legge 146/90, come modificata dalla legge 83/00, deve essere assicurata la tempestiva e corretta informazione degli utenti in ordine alle proclamazioni di scioperi attraverso comunicazioni indirizzate alle Autorità Istituzionali cittadine, alle Associazioni degli Utenti più rappresentative, nonché direttamente agli utenti attraverso appositi annunci sui mezzi di trasporto e nelle stazioni, avvalendosi degli strumenti di comunicazione di massa e del proprio sito web.


    -


    Al fine pertanto di rendere efficace e precisa l'informazione - sia in termini quantitativi che qualitativi - circa le possibili ripercussioni dello sciopero, i dipendenti saranno tenuti ad indicare alla Azienda, con anticipo di almeno 48 ore sull'inizio dello sciopero, la propria intenzione di aderire o meno.

    .

    Fasce di garanzia in cui deve essere effettuato il servizio completo


    Riferimenti:
    Legge: art. 2 c.2
    Delibera: artt. 11-16

    -

    Conferma della attuale fascia mattinale:
    da inizio servizio alle ore 8.45

    -
    Posticipo della fascia pomeridiana (oggi dalle ore 15.00 alle ore 18.00) ad orario di maggior traffico e richiesta di servizio: dalle 16.00 alle 19.00
    -
    Durante le fasce viene garantita l'effettuazione dell'intero esercizio metropolitano e di superficie urbano - suburbano - interurbano
    -
    Le attività di preparazione dei mezzi dovranno essere svolte in via anticipata, così che il servizio di linea offerto all'utenza possa essere regolare già al momento dello sciopero / inizio della fascia di garanzia
    -
    Durante le corse di rientro dei mezzi di superficie nei depositi il personale è tenuto ad effettuare servizio passeggeri, con l'indicazione del termine corsa in deposito

    .

    Presidio impianti


    Riferimenti:
    Legge: art. 2 c.2
    Delibera: art. 16


    Saranno individuati i lavoratori che si devono astenere dallo sciopero in quanto addetti alla garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.

    .

    Sciopero per partecipazione a manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del CCNL


    Riferimenti:
    Delibera: art. 15
    Delibera 02/183-interpretazione dell'art. 15

    -

    in occasione dello sciopero nazionale effettuato al fine di consentire ai lavoratori di partecipare ad una manifestazione a sostegno del rinnovo biennale o quadriennale del CCNL, vengono garantiti, per l'intero arco della giornata, i servizi di collegamento con gli aeroporti; durante le fasce di garanzia, i servizi di trasporto urbano e/o extraurbano assicurabili mediante l'utilizzazione del 30% del personale viaggiante, oltre a quello strettamente indispensabile per garantire la funzionalità logistica.

    -
    Dovrà inoltre essere mantenuto in servizio tutto il personale adibito ai servizi specializzati di particolare rilevanza sociale, quale il trasporto per i disabili e il trasporto con scuolabus degli allievi delle scuole materne ed elementari.

    .

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    LEGGE :

    Legge 146/90 come modificata dalla legge 83/00

    DELIBERA : delibera della Commissione di Garanzia 02/13: "Regolamentazione delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2 comma 2 della legge 146/90, come modificata dalla legge 83/00, nel settore del trasporto locale"

      Or.S.A.-ATM-SpA-MILANO
      St. MM3 Sondrio - tel-fax 02-4803.3175 tel-fax 02-6707.6174
      e-mail: orsatm@libero.it

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