Informazioni agli utenti
Riferimenti:
Legge: art. 2 c.6
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PUNTUAZIONE per la definizione dell'accordo
aziendale di regolamentazione dell'esercizio di sciopero
attutivo della legge 146/90 e della deliberazione della
Commissione di Garanzia n. 02/13
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Campo di applicazione
Riferimenti: Delibera:
art. 16 |
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La disciplina di regolamentazione dell'esercizio del
diritto di sciopero si applica a tutto il personale di A.T.M. -
S.p.A. (personale di esercizio - impiegati - operai), in ragione
della complementarietà dei servizi resi dalla Azienda.
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Il personale a diretto contatto con
l'utenza (es.: parcheggi - informazioni - call center - tutor di
linea) dovrà osservare le stesse modalità di sciopero previste per
il personale di esercizio. |
Bacino di utenza
Riferimenti: Legge:
art. 2 c.2 Delibera: art. 10 |
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In ragione delle caratteristiche di integrazione funzionale e
tariffaria dell'area milanese, il bacino di utenza, cui fare
riferimento per evitare la concentrazione di scioperi che
influiscono sulla stessa utenza, è individuata nella Provincia
di Milano. |
Rarefazione
Riferimenti: Legge:
art. 2 c.2 Delibera: art. 10 |
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Fermo restando l'intervallo minimo di 10 gg tra due
scioperi, al fine di valutare il rispetto del principio di
rarefazione vanno considerati scioperi, di ogni livello, che
riguardano:
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altre Aziende di trasporto pubblico di persone su gomma che
operano nel bacino di utenza costituito dalla Provincia di Milano
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Aziende di trasporto su ferro, limitatamente ai servizi
regionali (Trenitalia S.p.A.- Trasporto Locale; FNME) |
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taxisti della città di Milano |
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compagnie aeree e società di gestione dei servizi aeroportuali,
limitatamente allo scalo di Milano Linate ed ai voli nazionali
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Franchigie (periodi in cui non è possibile
scioperare)
Riferimenti: Delibera:
artt. 4-5-6 |
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Conferma dei periodi di più intenso traffico già individuati
dall'Acc. NAz. del 1991 e nuovamente previsti dalla Commissione di
Garanzia
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dal 17 dicembre al 7 gennaio; |
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i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie,
che allo stato vengono individuati nei periodi dal 27 giugno al 4
luglio, dal 28 luglio al 3 agosto, dal 10 al 20 agosto, dal 28
agosto al 5 settembre e dal 30 ottobre al 5 novembre; |
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le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua; |
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i 3 giorni che precedono, che seguono e quelle concomitanti con
le consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali,
amministrative generali e referendarie; |
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la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti
con le consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale. |
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sono inoltre vietati scioperi concomitanti con manifestazioni
di rilevante importanza per la città di Milano e l'area milanese,
quali, a titolo esemplicativo e non esaustivo fiere e
manifestazioni, eventi sportivi o di altro genere per i quali sia
possibile prevedere un consistente afflusso di visitatori
/partecipanti.
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Forme alternative di sciopero
Riferimenti: Delibera:
art. 16 |
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In ogni caso deve essere preventivamente svolto, a
cura del soggetto sindacale che intende proclamare l'agitazione,
un referendum tra i lavoratori, che dovranno esprimersi sulle
modalità con cui effettuare lo sciopero. Lo sciopero potrà
quindi essere effettuato con modalità tradizionali ovvero con
altre forme che evitino ripercussioni sull'utenza (es.:
sciopero virtuale - fermate simboliche - ecc.).
L'esito del referendum vincola i soggetti
proclamanti ad effettuare lo sciopero con le modalità indicate dai
lavoratori.
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Assemblee
Riferimenti: Delibera:
art. 14 |
Il personale addetto all'esercizio non può partecipare
ad assemblee ex art. 20 legge 300/70 in orario di servizio, in
quanto ciò potrebbe comportare ripercussioni sulla regolarità
dell'esercizio.
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Informazioni agli utenti
Riferimenti: Legge:
art. 2 c.6 |
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Ai sensi dell'art. 2 comma 6 della legge 146/90,
come modificata dalla legge 83/00, deve essere assicurata la
tempestiva e corretta informazione degli utenti in ordine alle
proclamazioni di scioperi attraverso comunicazioni indirizzate
alle Autorità Istituzionali cittadine, alle Associazioni degli
Utenti più rappresentative, nonché direttamente agli utenti
attraverso appositi annunci sui mezzi di trasporto e nelle
stazioni, avvalendosi degli strumenti di comunicazione di massa e
del proprio sito web.
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Al fine pertanto di rendere efficace e precisa
l'informazione - sia in termini quantitativi che qualitativi -
circa le possibili ripercussioni dello sciopero, i dipendenti
saranno tenuti ad indicare alla Azienda, con anticipo di almeno 48
ore sull'inizio dello sciopero, la propria intenzione di aderire o
meno.
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Fasce di garanzia in cui deve essere effettuato il
servizio completo
Riferimenti: Legge:
art. 2 c.2 Delibera: artt. 11-16 |
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Conferma della attuale fascia mattinale: da
inizio servizio alle ore 8.45
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Posticipo della fascia pomeridiana (oggi dalle
ore 15.00 alle ore 18.00) ad orario di maggior traffico e
richiesta di servizio: dalle 16.00 alle 19.00 |
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Durante le fasce viene garantita l'effettuazione
dell'intero esercizio metropolitano e di superficie urbano -
suburbano - interurbano |
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Le attività di preparazione dei mezzi dovranno
essere svolte in via anticipata, così che il servizio di linea
offerto all'utenza possa essere regolare già al momento dello
sciopero / inizio della fascia di garanzia |
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Durante le corse di rientro dei mezzi di
superficie nei depositi il personale è tenuto ad effettuare
servizio passeggeri, con l'indicazione del termine corsa in
deposito |
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Presidio impianti
Riferimenti: Legge:
art. 2 c.2 Delibera: art. 16 |
Saranno individuati i lavoratori che si devono astenere
dallo sciopero in quanto addetti alla garanzia dei presidi
aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione
degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.
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Sciopero per partecipazione a manifestazione
sindacale nazionale per il rinnovo del CCNL
Riferimenti: Delibera:
art. 15 Delibera 02/183-interpretazione dell'art. 15
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in occasione dello sciopero nazionale effettuato
al fine di consentire ai lavoratori di partecipare ad una
manifestazione a sostegno del rinnovo biennale o quadriennale del
CCNL, vengono garantiti, per l'intero arco della giornata, i
servizi di collegamento con gli aeroporti; durante le fasce di
garanzia, i servizi di trasporto urbano e/o extraurbano
assicurabili mediante l'utilizzazione del 30% del personale
viaggiante, oltre a quello strettamente indispensabile per
garantire la funzionalità logistica. |
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Dovrà inoltre essere mantenuto in servizio tutto
il personale adibito ai servizi specializzati di particolare
rilevanza sociale, quale il trasporto per i disabili e il
trasporto con scuolabus degli allievi delle scuole materne ed
elementari. |
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LEGGE :
Legge 146/90 come modificata dalla legge 83/00
DELIBERA : delibera della Commissione di
Garanzia 02/13: "Regolamentazione delle prestazioni
indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2 comma 2
della legge 146/90, come modificata dalla legge 83/00, nel settore
del trasporto locale" |
Or.S.A.-ATM-SpA-MILANO
St.
MM3 Sondrio - tel-fax 02-4803.3175 tel-fax 02-6707.6174 e-mail:
orsatm@libero.it
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