VERBALE DI ACCORDO
servizi di guardiania
tra
l'Azienda Trasporti Milanesi SpA
e
le OO. SS. FAISA CISAL - UGL - SAMA FAISA CONFAIL -
COMU ATM Spa
PREMESSO CHE
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l'art. 1 dell'Accordo Aziendale
27.4.2001, punto 3.3 impegna le parti a considerare
l'opportunità - in ragione di quanto previsto dal
C.C.N.L. 27.11.00 che individua la nuova Area
Operativa "Servizi ausiliari per la mobilità" -
della gestione diretta da parte di A.T.M. S.p.A. di
attività ausiliarie e per l'eventuale rientro di
altre attività.
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l'art 11 dello stesso Accordo,
"Obiettivi della mobilità" del personale in A.T.M.,
prevede che - alla condizione di sostenere costi non
superiori a soluzioni esterne, come per
esemplificazione nel caso di servizi di portierato,
vigilanza e movimentazione mezzi all'interno dei
depositi - le parti possano sperimentare processi
concordati di mobilità interna, utilizzando tutte le
possibilità offerte dal nuovo sistema di
classificazione e ferma restando l'attuale
disciplina di cui all'Accordo Inidonei 7.6.95.
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A.T.M. S.p.A., in sede di rinnovo
dei contratti di affidamento a terzi dei servizi di
guardiania non armata, ha sperimentato l'affidamento
di circa il 60% di tali servizi, precedentemente
svolti da terzi, a personale interno inidoneo o
comunque utilizzabile in relazione ai processi di
riorganizzazione in atto, alle condizioni di cui ai
punti precedenti.
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con il Verbale di Accordo
22.05.2001 - sperimentazione di espletamento di
servizi di guardiania già affidati ad imprese terze
- le parti hanno individuato le modalità di utilizzo
in via sperimentale del personale del settore
addetti per la guardiania.
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la sperimentazione avviata nel
maggio 2001 ha consentito di valutare sul campo il
nuovo modello organizzativo-gestionale e può
considerarsi positivamente conclusa.
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l'art. 4 comma 2 del CCNL
27.11.2000 prevede che il personale in forza al
giorno precedente alla data di entrata in vigore
dello stesso, che già svolge le attività ricomprese
nell'area operativa "servizi ausiliari per la
mobilità" e/o assegnato, anche successivamente, in
tale area operativa, viene mantenuto lo stato
giuridico ed economico preesistente, fatto salvo
quanto previsto dall'accordo nazionale
27.6.86.
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le parti hanno assunto l'impegno
di regolare, in via definitiva, il trattamento
economico e normativo degli addetti alla guardiania.
SI CONVIENE
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1) |
Le premesse fanno parte integrante
del presente accordo |
2) |
Orario di lavoro |
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2.1) |
Al fine di conseguire le condizioni
di cui al secondo paragrafo delle premesse, la
formazione e distribuzione dell'orario di lavoro di
tutto il personale del settore farà riferimento a
quanto stabilito dall'art. 4 All. A) del CCNL
27.11.2000.
Lo schema turnativo sarà oggetto di
informativa e confronto con il Coordinamento RSU e
sarà allegato al presente Accordo.
Al solo personale già presente in
ATM Spa al momento del presente accordo ed inserito
nel settore saranno riconosciute n. 1,5 giornate di
Banca del Tempo all'anno. |
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2.2) |
Il personale prenderà servizio
direttamente nelle località di lavoro assegnate
secondo la turnazione del proprio gruppo, salvo casi
eccezionali ed imprevedibili riferiti a particolari
esigenze di servizio, salvaguardando - di norma - i
turni programmati. |
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2.3) |
Gli addetti saranno tenuti alla
certificazione della presenza. |
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2.4) |
ATM Spa si riserva di estendere
l'utilizzo del personale interno anche per lo
svolgimento di servizi di guardiania notturna, previa
informativa e confronto con il Coordinamento RSU. |
3) |
Mansioni
Al Coordinamento RSU sarà garantita
puntuale informativa circa le mansioni assegnate al
personale che saranno riassunte in apposito allegato. |
4) |
Incentivazione vendita titoli di
viaggio e di sosta
Nel caso di vendita in via
sussidiaria ed eccezionale di titoli di viaggio e di
sosta durante il normale svolgimento dell'attività
(Ausiliario del Traffico - ronda ai parcheggi, ecc. ),
a tutto il personale interessato verrà riconosciuto, a
far tempo dal 1/2/2004, il compenso incentivante pari
a 3% del valore nominale dei documenti venduti. |
5) |
Struttura organizzativa
Fermo restando quanto previsto
dall'art. 4 CCNL 27.11.2000 e nel rispetto
dell'accordo aziendale 7.6.1995 - personale inidoneo: |
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5.1) |
gli addetti al settore saranno
selezionati tra il personale inidoneo e tra quello
reso disponibile sulla base dei processi di
riorganizzazione aziendale ove non fossero disponibili
ricollocazioni nelle mansioni originarie. |
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5.2) |
il personale sarà collocato
nell'area operativa Servizi Ausiliari per la Mobilità,
area professionale 4, nella figura di Ausiliario -
par. 110 - addetto alla gurdiania. |
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5.3) |
acquisita la abilitazione ad
Ausiliario del Traffico e valutata l'idoneità a
svolgere la mansione, nel rispetto della vigente
disciplina per le progressioni di carriera, sarà
assegnata la figura professionale di Operatore della
Mobilità - par. 138 - di cui alla classificazione del
CCNL 27.11.2000, relativa alla area professionale 3 -
area operativa Ausiliari per la Mobilità. |
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5.4) |
per al copertura di posizioni di
Operatore qualificato della mobilità - par. 151 verrà
dato prioritario accesso al personale con figura
professionale di Operatore della mobilità di cui al
punto precedente. |
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5.5) |
per la copertura delle posizioni di
Coordinatore della mobilità - par. 178 verrà dato
prioritario accesso al personale con figura
professionale di Operatore qualificato della Mobilità
- par. 151. |
6) |
Formazione
A tutto il personale del settore
verrà assicurata adeguata formazione anche in
relazione alla possibilità di acquisire la
abilitazione ad Ausiliario del Traffico. |
7) |
Trattamento economico |
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7.1) |
Nei confronti del personale
inserito nel settore a seguito di inidoneità a
svolgere le mansioni della figura professionale di
provenienza, trova applicazione la disciplina prevista
dall'accordo aziendale 7.6.95 - personale inidoneo. |
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7.2) |
Al personale idoneo alla qualifica
di appartenenza e trasferito all'Area Operative
Servizi Ausiliari per la Mobilità - settore guardianie
- sarà attribuita la figura professionale relativa al
nuovo profilo ed alla mansione svolta e sarà
riconosciuta, con assegna ad personam - assorbibile in
caso di futuri miglioramenti retributivi e per
progressione di carriera - l'eventuale differenza
economica relativa alle voci fisse mensili
precedentemente riconosciute e quelle della nuova
figura professionale.
Verrà inoltre mantenuto ad personam
ed a esaurimento il parametro retributivo della figura
professionale di provenienza. |
8) |
Abrogazioni
Sono abrogate le normative
aziendali in contrasto con il presente accordo ed, in
particolare, il Verbale di accordo 22.5.2001 ed il
Verbale di incontro 26.7.2001. |
9) |
Approvazioni
Il presente Accordo è subordinato
alla approvazione dei rispettivi organi di
riferimento. |
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