Milano, 20 gennaio 2004

VERBALE DI ACCORDO

servizi di guardiania

tra

l'Azienda Trasporti Milanesi SpA

e

le OO. SS. FAISA CISAL - UGL - SAMA FAISA CONFAIL - COMU ATM Spa

PREMESSO CHE

 

  • l'art. 1 dell'Accordo Aziendale 27.4.2001, punto 3.3 impegna le parti a considerare l'opportunità - in ragione di quanto previsto dal C.C.N.L. 27.11.00 che individua la nuova Area Operativa "Servizi ausiliari per la mobilità" - della gestione diretta da parte di A.T.M. S.p.A. di attività ausiliarie e per l'eventuale rientro di altre attività.

  • l'art 11 dello stesso Accordo, "Obiettivi della mobilità" del personale in A.T.M., prevede che - alla condizione di sostenere costi non superiori a soluzioni esterne, come per esemplificazione nel caso di servizi di portierato, vigilanza e movimentazione mezzi all'interno dei depositi - le parti possano sperimentare processi concordati di mobilità interna, utilizzando tutte le possibilità offerte dal nuovo sistema di classificazione e ferma restando l'attuale disciplina di cui all'Accordo Inidonei 7.6.95.

  • A.T.M. S.p.A., in sede di rinnovo dei contratti di affidamento a terzi dei servizi di guardiania non armata, ha sperimentato l'affidamento di circa il 60% di tali servizi, precedentemente svolti da terzi, a personale interno inidoneo o comunque utilizzabile in relazione ai processi di riorganizzazione in atto, alle condizioni di cui ai punti precedenti.

  • con il Verbale di Accordo 22.05.2001 - sperimentazione di espletamento di servizi di guardiania già affidati ad imprese terze - le parti hanno individuato le modalità di utilizzo in via sperimentale del personale del settore addetti per la guardiania.

  • la sperimentazione avviata nel maggio 2001 ha consentito di valutare sul campo il nuovo modello organizzativo-gestionale e può considerarsi positivamente conclusa.

  • l'art. 4 comma 2 del CCNL 27.11.2000 prevede che il personale in forza al giorno precedente alla data di entrata in vigore dello stesso, che già svolge le attività ricomprese nell'area operativa "servizi ausiliari per la mobilità" e/o assegnato, anche successivamente, in tale area operativa, viene mantenuto lo stato giuridico ed economico preesistente, fatto salvo quanto  previsto dall'accordo nazionale 27.6.86.

  • le parti hanno assunto l'impegno di regolare, in via definitiva, il trattamento economico e normativo degli addetti alla guardiania.

SI  CONVIENE

 

1)

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo

2)

Orario di lavoro

  2.1)

Al fine di conseguire le condizioni di cui al secondo paragrafo delle premesse, la formazione e distribuzione dell'orario di lavoro di tutto il personale del settore farà riferimento a quanto stabilito dall'art. 4 All. A) del CCNL 27.11.2000.

Lo schema turnativo sarà oggetto di informativa e confronto con il Coordinamento RSU e sarà allegato al presente Accordo.

Al solo personale già presente in ATM Spa al momento del presente accordo ed inserito nel settore saranno riconosciute n. 1,5 giornate di Banca del Tempo all'anno.

  2.2)

Il personale prenderà servizio direttamente nelle località di lavoro assegnate secondo la turnazione del proprio gruppo, salvo casi eccezionali ed imprevedibili riferiti a particolari esigenze di servizio, salvaguardando - di norma - i turni programmati.

  2.3)

Gli addetti saranno tenuti alla certificazione della presenza.

  2.4)

ATM Spa si riserva di estendere l'utilizzo del personale interno anche per lo svolgimento di servizi di guardiania notturna, previa informativa e confronto con il Coordinamento RSU.

3)

Mansioni

Al Coordinamento RSU sarà garantita puntuale informativa circa le mansioni assegnate al personale che saranno riassunte in apposito allegato.

4)

Incentivazione vendita titoli di viaggio e di sosta

Nel caso di vendita in via sussidiaria ed eccezionale di titoli di viaggio e di sosta durante il normale svolgimento dell'attività (Ausiliario del Traffico - ronda ai parcheggi, ecc. ), a tutto il personale interessato verrà riconosciuto, a far tempo dal 1/2/2004, il compenso incentivante pari a 3% del valore nominale dei documenti venduti.

5)

Struttura organizzativa

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 CCNL 27.11.2000 e nel rispetto dell'accordo aziendale 7.6.1995 - personale inidoneo:

  5.1)

gli addetti al settore saranno selezionati tra il personale inidoneo e tra quello reso disponibile sulla base dei processi di riorganizzazione aziendale ove non fossero disponibili ricollocazioni nelle mansioni originarie.

  5.2)

il personale sarà collocato nell'area operativa Servizi Ausiliari per la Mobilità, area professionale 4, nella figura di Ausiliario - par. 110 - addetto alla gurdiania.

  5.3)

acquisita la abilitazione ad Ausiliario del Traffico e valutata l'idoneità a svolgere la mansione, nel rispetto della vigente disciplina per le progressioni di carriera, sarà assegnata la figura professionale di Operatore della Mobilità - par. 138 - di cui alla classificazione del CCNL 27.11.2000, relativa alla area professionale 3 - area operativa Ausiliari per la Mobilità.

  5.4)

per al copertura di posizioni di Operatore qualificato della mobilità - par. 151 verrà dato prioritario accesso al personale con figura professionale di Operatore della mobilità di cui al punto precedente.

  5.5)

per la copertura delle posizioni di Coordinatore della mobilità - par. 178 verrà dato prioritario accesso al personale con figura professionale di Operatore qualificato della Mobilità - par. 151.

6)

Formazione

A tutto il personale del settore verrà assicurata adeguata formazione anche in relazione alla possibilità di acquisire la abilitazione ad Ausiliario del Traffico.

7)

Trattamento economico

  7.1)

Nei confronti del personale inserito nel settore a seguito di inidoneità a svolgere le mansioni della figura professionale di provenienza, trova applicazione la disciplina prevista dall'accordo aziendale 7.6.95 - personale inidoneo.

  7.2)

Al personale idoneo alla qualifica di appartenenza e trasferito all'Area Operative Servizi Ausiliari per la Mobilità - settore guardianie - sarà attribuita la figura professionale relativa al nuovo profilo ed alla mansione svolta e sarà riconosciuta, con assegna ad personam - assorbibile in caso di futuri miglioramenti retributivi e per progressione di carriera - l'eventuale differenza economica relativa alle voci fisse mensili precedentemente riconosciute e quelle della nuova figura professionale.

Verrà inoltre mantenuto ad personam ed a esaurimento il parametro retributivo della figura professionale di provenienza.

8)

Abrogazioni

Sono abrogate le normative aziendali in contrasto con il presente accordo ed, in particolare, il Verbale di accordo 22.5.2001 ed il Verbale di incontro 26.7.2001.

9)

Approvazioni

Il presente Accordo è subordinato alla approvazione dei rispettivi organi di riferimento.