Milano, 20 gennaio 2004

VERBALE DI ACCORDO

- Disciplina della prestazione lavorativa del personale graduato della DM -

tra

l'Azienda Trasporti Milanesi SpA

e

le OO. SS. FAISA CISAL - UGL - SAMA FAISA CONFAIL - COMU ATM Spa

VISTO

 

  • l'Accordo Aziendale 22.5.96 - 21.11.96

  • il testo unico relativo alle Sale Operative del 20.02.97

  • il Verbale di Riunione del 28.2.97

  • l'Accordo Aziendale 28.5.97 - Capi Stazione

  • il Verbale di Incontro del 13.2.01

CONSIDERATO

SI  CONVIENE

di definire la disciplina della organizzazione della prestazione lavorativa, relativa al Personale Graduato della Divisione Metropolitana, nei seguenti termini:

I ) ORARIO  DI  LAVORO

1.

La durata settimanale dell'orario di lavoro è quella stabilita dalla contrattazione nazionale, pari a 39 ore, da realizzarsi come media nell'arco di 17 settimane.

2.

La disciplina della organizzazione della prestazione lavorativa del personale graduato DM di cui al presente accordo assicura l'esercizio del pubblico servizio di trasporto metropolitano nell'intero arco della giornata e dell'anno, secondo i programmi di esercizio definiti nel tempo e tenuto conto della contrattualistica vigente in tema di giornate particolari.

3.

La prestazione lavorativa del personale graduato DM, dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, è organizzata come da schemi allegati, che sono parte integrante del presente accordo.

4.

In relazione alla formazione dei nuovi raggruppamenti, sarà dato avvio immediato al completamento dell'aggiornamento professionale dei Capi Stazione con mansione di DL di linea ed a partire dalla data di attuazione delle nuove turnazioni, le necessità personali di allontanamento (assistenza) saranno soddisfatte a richiesta.

II ) COMPENSAZIONI

5.

In relazione alla applicazione delle norme relative all'orario di lavoro così come sopra definite, a decorrere dalla data di effettiva realizzazione degli incrementi relativi alla saturazione dell'orario di lavoro, a tutto il personale graduato della DM sarà riconosciuto:

  a)

un ticket restaurant del valore unitario di € 3,10 per ogni giornata di effettiva prestazione, pari almeno alla metà del turno programmato

  b)

€ 413,00 annuali lordi comprensivi di ogni incidenza legale e contrattuale e non utili ai fini del TFR, corrisposti in 12 mensilità

  c)

al personale con figura professionale di Capo Stazione con mansione di Dirigente Locale sarà riconosciuto un assegno di mansione di importo lordo mensile per 14 mensilità, pari a € 62,00; l'attuale assegno di € 46,48 di cui all'A.A.28.5.97 resta attribuito ad personam e ad esaurimento.

III ) SCAMBIO CONSEGNE

6.

Dall'avvio delle nuove turnazioni, in relazione al superamento delle corresponsioni retributive per "scambio consegne", al personale graduato della DM, per ogni giornata di prestazione pari almeno alla metà del turno programmato, verrà attribuito - ad incremento del codice 1394 - un importo forfetario giornaliero nei valori sotto indicati, fermo restando l'effettuazione dei necessari raccordi operativi con il personale subentrante.

Coordinatore ferroviario - pos. 2

€ 4,00

Capo Stazione - Op. Banco - par. 193

€ 3,25

Capo Stazione - DL - par. 193

€ 3.10

 

Al  personale  con  par. 207  ad  personam  ad  esaurimento  la  suddetta  indennità  è  riconosciuta  nella  misura  di € 3,70 / giornalieri.

 

Al personale cui sarà attribuita la figura professionale di Coordinatore ferroviario - pos. 1 - par 202, l'indennità sarà riconosciuta nella misura di € 3,60 / giornalieri.

7.

Il suddetto importo forfetario è riconosciuto anche a fronte di eventuali prestazioni straordinarie rese nel limite di 15' per ogni turno di lavoro.

IV ) NORME  FINALI

8.

Al personale interessato dal presente Accordo, si applica quanto previsto dall'art. 4.10 - 4.11 dell'Accordo Aziendale 27.4.2001.

9.

Le Parti si impegnano ad attivare il confronto finalizzato ad individuare un modello organizzativo delle sale operative che consenta la realizzazione di flessibilità ed efficientamento produttivo nella ricopertura dei banchi, con corrispettivo percorso formativo e di carriera degli addetti.

10.

Restano in vigore le normative contrattuali aziendali che non siano state novate, abrogate o modificate dal presente Accordo.

11.

Il presente Accordo è subordinato all'approvazione dei rispettivi organi di riferimento.

 
 

Allegato

Schema rotazione su 17 settimane

Sett. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
1 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 R SCO
2 6,54 6,54 6,54 6,54 R 6,54 6,54
3 6,54 6,54 6,54 R 6,54 6,54 6,54
4 6,54 6,54 R 6,54 6,54 6,54 6,54
5 6,54 R 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54
6 R 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 R
7 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 R SCO
8 6,54 6,54 6,54 6,54 R 6,54 6,54
9 6,54 6,54 6,54 R 6,54 6,54 6,54
10 6,54 6,54 R 6,54 6,54 6,54 6,54
11 6,54 R 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54
12 R 6,54 6,54 6,54 6,54 SCO R
13 6,54 6,54 6,54 6,54 R 6,54 6,54
14 6,54 6,54 6,54 R 6,54 6,54 6,54
15 6,54 6,54 R 6,54 6,54 6,54 6,54
16 6,54 R 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54
17 R 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 R
 

N. Riposi / SCO per ciclo

23

N. medio Riposi / SCO all'anno

70,35

 
 

Allegato

FONDAMENTALI per la COSTRUZIONE dei TURNI

Media lavorativa

6 ore 54' comprensiva di 15' di tempo logistico

Riposi / SCO

n. 70,35 medi all'anno

Durata max turno

7 ore 30'

Durata max turni unici (*)

7 ore 30'

(*) Gli aspetti applicativi della normativa inerente i turni di lavoro saranno oggetto di preventivo confronto con il Coordinamento RSU