Si
ritiene opportuno rammentare a tutto il personale aziendale le norme comportamentali
da tenersi in caso di assenza dal lavoro per ricovero ospedaliero, malattia
o continuazione della stessa.
A far tempo dal 18 giugno
2011 il Personale dipendente è ESONERATO dalla consegna del
certificato di malattia SIA AL DATORE DI LAVORO CHE ALL'IMPS, in
base alla Legge 183/2010, pertanto il certificato medico attestante
l'assenza per malattia, sarà inviato per via telematica direttamente
all'INPS, dal medico curante o dalla struttura sanitaria pubblica
che lo rilascia.
L'INPS provvederà ad
inoltrare immediatamente il certificato medico al datore di lavoro
Il
lavoratore ha l' obbligo di:
- dare immediata
notizia di ogni periodo di assenza effettuando la chiamata al
call center aziendale;
- richiedere al medico
il n° di protocollo identificativo del certificato inviato
all'INPS;
- segnalare al
medico o alla struttura sanitaria, il domicilio di reperibilità
da indicare nel certificato, qualora questo sia diverso da
quello di residenza o domicilio a conoscenza del datore di
lavoro;
- conservare
il n° di protocollo identificativo inviato all'INPS, in quanto è
l'unico modo, nell'eventualità vi fosse un disguido da parte
dell'INPS nella comunicazione all'Azienda di tale protocollo,
per il riconoscimento dell'indennità economica del periodo di malattia.
Il dipendente può
inoltre chiedere una copia cartacea del certificato di malattia o
chiedere la trasmissione dello stesso alla propria casella di posta
elettronica.
Il
dipendenta avrà facoltà di visionare e stampare i propri attestati
di malattia accedendo al sito Web
WWW.INPS.IT - ServiziOnline per tipologia di servizio -
Consultazione certificati di malattia - inserendo il proprio Codice
Fiscale e numero di protocollo del certificato, ed se in possesso di
PIN rilasciato dall'istituto si potrà altresì consultare tutti i
propri certificati.
|