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CERTIFICAZIONE DI MALATTIA

 

A far tempo dal 18 giugno 2011 il Personale dipendente è ESONERATO dalla consegna del certificato di malattia SIA AL DATORE DI LAVORO CHE ALL'INPS, in base alla Legge 183/2010, pertanto il certificato medico attestante l'assenza per malattia, sarà inviato per via telematica direttamente all'INPS dal medico curante o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia.

L'INPS provvederà ad inoltrare immediatamente il certificato medico al datore di lavoro

 

NB. Richiedere al Medico il NUMERO di Protocollo Identificativo del Certificato inviato a mezzo internet all’Inps, conservare il numero di protocollo rilasciato dal medico curante o dalla struttura sanitaria in quanto in caso di necessità attraverso il portale dell’Inps è possibile, tra l’altro, visionare e stampare i propri attestati di malattia.

E' sufficiente accedere alla sezione Servizi online e quindi all’area Consultazione certificati di malattia.

Se, per attestare l'incapacità lavorativa, non venisse utilizzata la modulistica INPS, il lavoratore dovrà provvedere a fare le copie necessarie (l'originale andrà all'INPS, una copia verrà inoltrata al datore di lavoro e una copia verrà trattenuta per se), non trascurando di fornire tutte le notizie normalmente previste dalla  documentazione convenzionale (domicilio, codice fiscale, codice aziendale, denominazione del datore di lavoro, qualifica, settore di appartenenza e se l'evento è causato da terzi).

Si ricorda che i medici addetti ai servizi di guardia medica possono, nei casi di necessità (sabato, domenica e festivi), rilasciare certificazioni di malattia "limitatamente ai turni di guardia festivi e prefestivi e per un massimo di un giorno, rimettendosi al medico di pronto soccorso per ogni ulteriore decisione in merito", o in caso di eventuale continuazione, nel primo giorno feriale successivo, occorrerà rivolgersi al medico di fiducia.

L'indennità economica decorre dalla data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore e riportata nella documentazione sanitaria, sempreché la visita risulti effettuata nello stesso giorno di inizio dell'assenza o nel giorno immediatamente successivo.

Non è inoltre consentito retrodatare la decorrenza di malattia di oltre un giorno ed il giorno precedente sarà sussidiato solo se risulti compilata sul certificato la voce "dichiara di essere ammalato dal...".

 

Nei casi di ricovero, i certificati rilasciati dagli uffici accettazione sostituiscono a tutti gli effetti quelli redatti dal medico curante ed interrompono qualunque altra prognosi precedentemente rilasciata.

 

La certificazione attestante il periodo di degenza dovrà essere fatta pervenire al più presto al datore di lavoro.

 

Inoltre, si deve tenere presente che la stessa documentazione giustifica l'assenza fino al giorno delle dimissioni compreso.

 

Pertanto, qualora si rendesse necessario assentarsi ulteriormente, dovrà essere inoltrato, nei termini previsti per l'ordinario certificato di malattia, una nuova documentazione rilasciata dal medico di fiducia.

 

Se le dimissioni dall'ospedale avvengono in giornata prefestiva (es.: sabato), viene riconosciuta la successiva giornata festiva (es.: domenica), purché la stessa sia stata indicata con precisione nel certificato di continuazione (es.: lunedì) nel campo "dichiara di essere ammalato dal...".

Qualora la malattia insorga durante il periodo di ferie il personale è tenuto a comunicare immediatamente al datore di lavoro il verificarsi dell'evento morboso e il temporaneo recapito per consentire i controlli previsti dall' art. 5 L. 300/70.

 

Nessuna giornata potrà essere indennizzata per i giorni di ritardo nella comunicazione o nel caso si venga informati della infermità quando quest'ultima è ormai conclusa.

 

In caso di malattia sorta durante un soggiorno all'estero si possono verificare le seguenti ipotesi:

 

  • soggiorno in paesi dove è attiva una specifica convenzione bilaterale per l'assistenza sanitaria e nei quali la certificazione di malattia potrà essere redatta su mod. E 116 o, in caso di ricovero, su mod. E113;

  • soggiorno in paesi con i quali non è attiva alcuna convenzione bilaterale e nei quali l'incapacità lavorativa dovrà essere documentata con adeguata certificazione sanitaria legalizzata a cura della competente Autorità consolare.

Or.S.A.-ATM-SpA-MILANO
St. MM3 Sondrio - tel-fax 02-4803.3175 tel-fax 02-6707.6174
e-mail: orsatm@libero.it

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