A far tempo dal 18 giugno
2011 il Personale dipendente è ESONERATO dalla consegna del
certificato di malattia SIA AL DATORE DI LAVORO CHE ALL'INPS, in
base alla Legge 183/2010, pertanto il certificato medico attestante
l'assenza per malattia, sarà inviato per via telematica direttamente
all'INPS dal medico curante o dalla struttura sanitaria pubblica
che lo rilascia.
L'INPS provvederà ad
inoltrare immediatamente il certificato medico al datore di lavoro
NB.
Richiedere al Medico il NUMERO di Protocollo Identificativo del
Certificato inviato a mezzo internet all’Inps, conservare il numero
di protocollo rilasciato dal medico curante o dalla struttura
sanitaria in quanto in caso di necessità attraverso il portale dell’Inps
è possibile, tra l’altro, visionare e stampare i propri attestati di
malattia.
E'
sufficiente accedere alla sezione Servizi online e quindi all’area
Consultazione certificati di malattia.
Se, per attestare l'incapacità
lavorativa, non venisse utilizzata la modulistica INPS, il lavoratore dovrà
provvedere a fare le copie necessarie (l'originale andrà all'INPS, una copia
verrà inoltrata al datore di lavoro e una copia verrà trattenuta per se),
non trascurando di fornire tutte le notizie normalmente previste dalla
documentazione convenzionale (domicilio, codice fiscale, codice aziendale,
denominazione del datore di lavoro, qualifica, settore di appartenenza e se
l'evento è causato da terzi).
Si
ricorda che i medici addetti ai servizi di guardia medica possono, nei
casi di necessità (sabato, domenica e festivi), rilasciare certificazioni
di malattia "limitatamente ai turni di guardia festivi e prefestivi
e per un massimo di un giorno, rimettendosi al medico di pronto
soccorso per
ogni ulteriore decisione in merito", o in
caso di eventuale continuazione, nel primo giorno feriale successivo,
occorrerà rivolgersi al medico di fiducia.
L'indennità
economica decorre dalla data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore
e riportata nella documentazione sanitaria, sempreché la visita
risulti effettuata nello stesso giorno di inizio dell'assenza o nel giorno
immediatamente successivo.
Non è
inoltre consentito retrodatare la decorrenza di malattia di oltre un giorno
ed il giorno precedente sarà sussidiato solo se risulti compilata
sul certificato la voce "dichiara di essere ammalato dal...".
Nei
casi di ricovero, i certificati rilasciati dagli uffici accettazione sostituiscono
a tutti gli effetti quelli redatti dal medico curante ed interrompono
qualunque altra prognosi precedentemente rilasciata.
La
certificazione attestante il periodo di degenza dovrà essere fatta
pervenire al più presto al datore di lavoro.
Inoltre, si deve tenere presente che la stessa
documentazione giustifica l'assenza fino al giorno delle
dimissioni compreso.
Pertanto,
qualora si rendesse necessario assentarsi ulteriormente, dovrà
essere inoltrato, nei termini previsti per l'ordinario certificato di
malattia, una nuova documentazione rilasciata dal medico di fiducia.
Se
le dimissioni dall'ospedale avvengono in giornata prefestiva (es.: sabato),
viene riconosciuta la successiva giornata festiva (es.:
domenica), purché la stessa sia stata indicata con precisione nel
certificato di continuazione (es.: lunedì) nel campo "dichiara
di essere ammalato dal...".
Qualora
la malattia insorga durante il periodo di ferie il personale è
tenuto a comunicare immediatamente al datore di lavoro il verificarsi
dell'evento morboso e il temporaneo recapito per consentire i controlli
previsti dall' art. 5 L. 300/70.
Nessuna
giornata potrà essere indennizzata per i giorni di
ritardo nella comunicazione o nel caso si venga informati
della infermità quando quest'ultima è ormai conclusa.
In
caso di malattia sorta durante un soggiorno all'estero si possono
verificare le seguenti ipotesi:
-
soggiorno
in paesi dove è attiva una specifica
convenzione bilaterale per l'assistenza sanitaria e nei quali
la certificazione di malattia potrà essere redatta su
mod. E 116 o, in caso di ricovero, su mod. E113;
-
soggiorno
in paesi con i quali non è attiva alcuna
convenzione bilaterale e nei quali l'incapacità lavorativa
dovrà essere documentata con adeguata certificazione
sanitaria legalizzata a cura della competente Autorità
consolare.
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