Durante
il periodo di malattia il dipendente è tenuto a rispettare le seguenti
fasce orarie nelle quali potrebbe aver luogo una visita
fiscale:
mattino:
dalle 10:00 alle 12:00 |
pomeriggio:
dalle 17:00 alle 19:00 |
L'eventuale
assenza potrebbe comportare sanzioni disciplinari ed economiche: "... qualora
il lavoratore pubblico o privato risulti assente alla visita di controllo
senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico
per l'intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per
l'ulteriore periodo...".
Al ricevimento
dell'esito di irreperibilità alla visita fiscale l'Unità Malattia
e Infortuni informa affinché possa produrre idonea giustificazione
che verrà inoltrata alla competente sede I.N.P.S. e ad SO-Relazioni
Interne.
L'eventuale
ricorso presentato non interrompe l'applicazione della sanzione comminata
in quanto il datore di lavoro è obbligato a dimostrare all' I.N.P.S.
l'avvenuto recupero, sul primo listino utile, dell'indennità precedentemente
erogata. |