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Sanzioni per assenze alla visita di controllo domiciliare

 
Durante il periodo di malattia il dipendente è tenuto a rispettare le seguenti fasce orarie nelle quali potrebbe aver luogo una visita fiscale:

 

mattino: dalle 10:00 alle 12:00
pomeriggio: dalle 17:00 alle 19:00

L'eventuale assenza potrebbe comportare sanzioni disciplinari ed economiche: "... qualora il lavoratore pubblico o privato risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo...".

Al ricevimento dell'esito di irreperibilità alla visita fiscale l'Unità Malattia e Infortuni informa affinché possa produrre idonea giustificazione che verrà inoltrata alla competente sede I.N.P.S. e ad SO-Relazioni Interne.

L'eventuale ricorso presentato non interrompe l'applicazione della sanzione comminata in quanto il datore di lavoro è obbligato a dimostrare all' I.N.P.S. l'avvenuto recupero, sul primo listino utile, dell'indennità precedentemente erogata.

Or.S.A.-ATM-SpA-MILANO
St. MM3 Sondrio - tel-fax 02-4803.3175 tel-fax 02-6707.6174
e-mail: orsatm@libero.it

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