La direzione Regionale INAIL per la Lombardia, con lettera del
17/03/2003, ha richiesto ad A.T.M. S.p.A. di rammentare anche al
personale dipendente che l'attivitā svolta dall'Istituto č finalizzata a
garantire, oltre le prestazioni economiche, anche quelle sanitarie per
la riabilitazione ed il reinserimento nella vita sociale e lavorativa
degli infortunati.
Pertanto, qualora l'Istituto Assicuratore ritenesse di sottoporre il lavoratore a visite mediche ambulatoriali, l'infortunato deve presentarsi tali visite nel luogo e nell'orario indicati.
Con la stessa nota l'INAIL ribadisce pertanto che il lavoratore ha l'obbligo inderogabile di notificare l'esatto indirizzo, anche temporaneo, di reperibilità durante il periodo di infortunio.
Le eventuali variazioni di domicilio, nel periodo di assenza, devono di conseguenza essere comunicate anticipatamente all'Unità Malattia e Infortuni - DP AP -
Rogoredo - che provvederà ad inoltrarle tempestivamente alla sede INAIL competente. |