OR.S.A. AUTOFERRO-TPL - MILANO
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STATUTO

 

Approvato al 2° Congresso Nazionale

Rimini

27,28,29 Novembre 2018

 

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DURATA - CARATTERISTICHE

 

Art. 1

E' costituita dai dipendenti delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale urbano ed extraurbano, in seno alla Confederazione OR.S.A. Comparto dei Trasporti:

la Federazione OR.SA Trasporti - Settore Autoferro-TPL di seguito anche OR.SA.TPL, con sede legale provvisoria presso Via Magenta, 13 in Roma (cap.00185).

Eventuale modifica alla sede legale sarà approvata dal Direttivo Esecutivo OR.SA Trasporti - Settore Autoferro­ TPL con apposita delibera.

Eventuali ulteriori modifiche di carattere organizzativo che intervengano tra un Congresso e l'altro sara o approvate dal Consiglio Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale.

Casella di testo:  
 

A OR.SA Trasporti - Settore Autoferro/TPL possono aderire ilavoratori/lavoratrici dipendenti dalle Aziende · Trasporto Pubblico locale così come individuati nel Dlgs 422/97 e s.m.i., con esclusione di quelli indicati nell'art.3. OR.SA Trasporti - Settore Autoferro/TPL organizza i propri associati senza distinzione di sesso, di colore, prescindendo da ogni opinione politica, convinzione ideologica o di fede religiosa, è aderente alla Confederazione OR.SA e ne condivide i principi ispiratori e lo Statuto.

 

Art. 2

OR.SA Trasporti - Settore Autoferro-TPL non ha termine di durata ed è regolata dal presente Statuto e dal Regolamento Interno. Conserva la totale autonomia amministrativa, organizzativa e politica limitatamente alle finalità del presente Statuto.

Art. 3

La denominazione OR.SA ed il logo della stessa vengono concessi in uso dalla Confederazione OR.S.A. che conserva il diritto di revocare la concessione stessa per gravi violazioni statutarie.

Il rapporto con la Confederazione OR.SA è disciplinato dallo Statuto Confederale.

Art. 4

OR.SA Trasporti -Settore Autoferro-TPL è apartitica, aconfessionale, indipendente, senza fini di lucro e applica le pari opportunità tra i sessi, pertanto respinge qualsiasi ingerenza ed influenza - diretta o indiretta - da parte di partiti, movimenti ed ideologie estranee alle finalità statutarie.

Art. 5

La struttura portante di OR.SA Trasporti - Settore Autoferro-TPL è l'aggregazione diretta delle lavoratrici e dei lavoratori, i quali sono

depositari del potere decisionale, che esercitano attraverso i propri rappresentanti eletti democraticamente.                                                                                                    

Tale mandato di rappresentanza può essere revocato con le dalità previste dal presente Statuto e/o dal regolamento amministrativo

 

Con lo scopo di far funzionare la democrazia e la organizzazione di base l'elezione delle rappresentanze saranno effettuate secondo

i seguenti principi ispiratori:

 

       Diritto al voto di tutto il Personale T.P.L.  aderente a OR.S.A. Trasporti- Settore Autofcrro-TPL , in servizio attivo, al fine di eleggere  una  rappresentanza che sia espressione diretta del personale;

•      Diritto di candidatura a tutto ilPersonale T.P.L. in servizio attivo che aderisce a OR.S.A. Trasporti-Settore Autoferro-TPL secondo quanto previsto dal presente Statuto.                                      '

      Le elezioni ordinarie sono convocate,  cli norma,  ogni quattro anni, nel rispetto  delle procedure previste dal presente Statuto e dal Regolamento  Organizzativo.

      La democrazia interna in OR.S.A. Trasporti- settore Autoferro-TPL viene assicurata attraverso la elezione di tutte le cariche sociali con scrutinio segreto,

 

Si può ovviare allo scrutinio segreto quando, senza alcuna opposizione, l'elezione avviene per acclamazione.

 

TITOLO II

SCOPI -ASSOCIATI- ORGANI

Art. 6

 

OR.SA Trasporti - Settore Autoferro-TPL intende essere momento organizzativo e sintesi unitaria, a tutti i livelli, dei rappresentanti di base eletti ed operare senza alcun fine di lucro con l'obiettivo di perseguire le seguenti finalità:

 

      Realizzare la confluenza in un'unica Organizzazione di tutti i lavoratori e lavoratrici dipendenti di aziende di trasporto pubblico  locale così come espressi dall'art.1, secondo comma, del presente Statuto;

•     Tutelare  i  diritti  dei  lavoratori   e  lavoratrici,   sul  piano   culturale,  normativo,   economico   e previdenziale,  e realizzare le aspirazioni di miglioramento professionale  economico  e sociale quadro di un giusto ed equilibrato elevamento delle condizioni genetali;

•       Promuovere ilmiglioramento dei livelli di sicurezza e delle condizioni ambientali del lavoro;

       Promuovere la fo1mazione dei propri attivisti Sindacali;

•      Organizzare  i lavoratori/le  lavoratrici al fine di rafforzare  le capacità  di tutela  contrattuale  e le prerogative  professionali,  garantendo  una  stabilità  lavorativa  al  personale  inidoneo  nei  limiti normativi;

       Organizzare, per ogni iscritto, idonea assistenza, per tutelarlo nei confronti del datore di lavoro e delle amministrazioni e organizzazioni pubbliche, private e previdenziali.

        Garantire, nei limiti normativi, le libertà sindacali, ildiritto di sciopero come bene inalienabile dei lavoratori; 

        Costituire una propria rete organizzativa a livello nazionale e territoriale a supporto della propria azione, come da regolamento interno.

Art. 7

OR.SA Trasporti - Settore Autoferro-TPL si propone come soggetto contrattuale a tutti livelli sui temi che riguardano il Personale Autoferro-TPL, o su aspetti collegati agli scopi di cui al presente statuto.

In particolare:

•      Si fa promotrice del confronto fra i lavoratori e sostiene le piattaforme rivendicative approvate con il contributo determinante delle assemblee dei lavoratori.

•       Assume il ruolo negoziale nei contratti nazionali, di settore (e aziendali su richiesta. della RSA) e di tutela del lavoratore sulle questioni  disciplinari;                                                                        

•      Difende i diritti e libertà democratiche e sindacali in genere, si fa promotrice di politiche sociali che incentivino il trasporto pubblico locale, lo sviluppo delle aziende attraverso le nuove tecnologie, la previdenza sociale, il diritto allo studio e all'informazione.

•       Intende in maniera propositiva intervenire sulle linee di sviluppo del trasporto pubblico locale e delle imprese che lo gestiscono poiché il progresso delle condizioni di lavoro è strettamente connesso alla difesa e allo sviluppo della quantità, della qualità e della sicurezza del servizio reso all'utenza

•       Persegue obiettivi specifici senza contrapporsi ad altre categoria

•       Promuove ed attua le iniziative necessarie al raggiungimento degli scopi indicati nel presente statuto, compresa la proclamazione dello sciopero e di altre forme di lotta.

Art. 8

L'associato: ha diritto all'assistenza di OR.S.A. Trasporti - Settore Autoferro-TPL nell'ambito di quanto previsto dal presente Statuto; ha il dovere di rispettare lo Statuto associativo e Confederale e le delibere degli Organi statutari; ha l'obbligo di corrispondere la quota di associazione, e di cooperare all'affermazione di OR.S.A. Trasporti - Settore Autoferro-TPL.

Si perde la qualifica di associato per espulsione, dimissioni o morosità.

La possibilità di iscrizione a OR.S.A. Trasporti-Settore Autoferro-TPL è assicurata senza alcuna discriminazione razziale, religiosa, politica, nazionale, sociale e di condizioni personali.

Tutti i lavoratori in regola con le norme associative di OR.S.A. Trasporti - Settore Autoferro-TPL, previste dallo Statuto e dal Regolamento, sono eleggibili alle cariche sociali.      

                          

        L'iscrizione  al  sindacato  avviene  attraverso  la  sottoscrizione  della  delega  che  ha  decorrenza  immediata   ed  implica  la conoscenza,  l'accettazione   del  presente   Statuto  e  di  quello   della Confederazione OR.S.A., nonché dei relativi regolamenti attuativi.                                             

      Tutti sono eleggibili alle cariche sociali dopo almeno sei mesi d'iscrizione. Si deroga da tale limite temporale nel caso della nascita della sttuttura in una nuova azienda.

•     Ogni socio s'impegna a migliorare la propria conoscenza sindacale, a partecipare attivamente allo, studio ed alla risoluzione dei problemi relativi a tutte le azioni che OR.S.A. Trasporti - Settore Autoferro-TPL  intraprende,  a  partecipare alle riunioni  e manifestazioni indette dall'Organizzazione,  assicurare il massimo  aiuto  e contributo  di idee personali necessarie  a  realizzare le iniziative e le attività, osservare le deliberazioni degli organi del Sindacato, tenere sempre buona condotta morale e civile, non svolgere alcuna propaganda politica ed elettorale  nell'ambito delle sedi e delle riunioni sindacali, non avvalersi della propria posizione nel sindacato per scopi politici o elettorali .

 

Le inadempienze agli impegni liberamente accettati da ogni socio comportano le seguenti sanzioni:

        deplorazione con diffida;

      destituzione dalla carica;

  •    espulsione.

Sono causa di espulsione:

•      Le trasgressioni agli obblighi imposti dalle norme statutarie, dai regolamenti, dalle delibcrazion degli organi di OR.S.A. Trasporti -settore Autoferro-TPL;

•       Ogni azione che procuri discredito al Sindacato OR.S.A. o ad un associato;

  •     L'immoralità;

  • Qualsiasi propaganda tendenziosa riguardante le determinazioni degli Organi di OR.S.A. Trasporti- Settore Autoferro-TPL.

La qualità di iscritto si perde:

•     Per disdetta della delega;

•     Per delibera della Segreteria Nazionale, su parere del Comitato dei Probiviri, in conseguenza a gravi inadempienze agli obblighi assunti con la propri'l iscrizione;

•     Per quiescenza / mobilità e istituti analoghi, fatta salva la volontà di rimanere iscritto al sindacato OR.S.A. pensionati, previa condivisione della segreteria provinciale di appartenenza, secondo regole disciplinate dal Regolamento Interno.

•     In tal caso, su richiesta della RSA locale, ed in deroga all'art.5 del presente Statuto, il pensionato potrà     accedere a tutte le cariche di ORS.A.Trasporti Autofetro-TPL in ambito Provinciale/Regionale. Eventuali incarichi di Segretario Provinciale / Regionale dovranno essere approvati dai 4/5 dei componenti della segreteria Provinciale o Regionale.

La domanda di riammissione di lavoratori, che abbiano perduto la qualità di iscritto in ragione del precedente comma 1 o 2, deve essere inoltrata al Consiglio Nazionale che si esprimerà in merito nella prima sessione utile.

 

Art. 9

Le quote associative degli iscritti devono essere, di nonma, versate alle sedi Provinciali/Regionali direttamente dagli enti pagatori

Le quote associative degli iscritti devono essere, di norma, versate alle sedi Provinciali direttamente dagli enti pagatori

Le quote associative degli iscritti ove non è presente una struttura Provinciale, devono essere versate alle sedi Regionale di competenza direttamente dagli enti pagatori. Le sedi Regionali devono versare una quota alle segreterie Nazionale come previsto dai regolamenti attuativi interni.

La quota da versare alla sede Nazionale che Regionale è formulata da un regolamento deliberato dal Direttivo Esecutivo Nazionale.

•     I flussi finanziari sono costituiti dai contributi associativi versati dalle aziende alle strutture Provinciali. Altre cont:J.:ibuzioni eventualmente versate, sia dai soci aderenti che da persone fisiche o giuridiche, comunque finalizzate al perseguimento degli scopi propri di ORSA Trasporti Autoferro-TPL assieme agli eventuali interessi attivi ed alle eventuali rendite, costituiscono le entrate straordinarie di ORSA Autoferro-TPL. I contributi associativi e le eventuali entrate straordinarie ancorché non rivalutati/ e, non potranno  mai essere restituiti/ e all'associato né trasmessi/ e a persona dallo stesso indicata, salvo i casi imposti dalle leggi.

•      Il valore minimo del contributo associativo mensile è stabilito dagli accordi Territoriali e Nazionali.

  •    La segreteria Provinciale e/o Regionale comunicherà alfa segreteria Nazionale l'apertura del conto corrente e relativo IBAN;

"      La Segreteria Provinciale / Regionale provvederà a comunicare alle aziende di competenza disposizione per l'accredito delle quote associative. Copia di tale richiesta va contestualmente inoltrata alla Segreteria Nazionale.

•       La  Scgreteria  Provinciale  /  Regionale  trasferirà  mensilmente,  in  via  automatica,  ad  ORS Autoferro- TPL Nazionale  la quota di pertinenza, prevista dal Regolamento Interno.

•       La mancanza di tale adempimento, nei confronti della Struttura Nazionale delle sedi Provinciali e/o  Regionali, ne comporta la sospensione del diritto di rappresentanza in seno agli Organi Nazionali e la Segreteria Nazionale potrà  adottare il provvedimento  di gestione amministrativa, straordinaria.

•      I flussi finanziari che pervengono alle Segreterie Provinciali e Regionali, devono confluire su appositi conti correnti intestati alle stesse.

•      I Segretari Responsabili di ogni Organo del Cornparto OR.S.A. Autoferro-TPL hanno completa responsabilità  civile  e penale  in relazione  all'amministrazione  delle  rispettive  disponibilità finanziarie ed alla gestione dei perrnessi sindacali di loro competenza.

•      I Segretari Regionali e/o Provinciali devono predisporre annualmente i Rendiconti Economici. Gli stessi devono essere sottoscritti dal Segretario Regionale/Provinciale e dal Presidente del Collegio Regionale/Provinciale dei Sindaci. I Rendiconti Economici dovranno essere poi approvati dai rispettivi Direttivi Regionali/Provinciali, con le scadenze previste dalla normativa vigente.

 

RESPONSABILITA'

•      L'ORSA Autoferro TPL Nazionale, le ORSA Autoferro TPL Regionali, le ORSA Autofcrro Provinciali sono strutture giuridicamente ed amtninistrativarnente autonome tra loro e rispondono in proprio delle obbligazioni assunte. ·

•       Le responsabilità delle scelte gestionali, degli atti amministrativi., delle obbligazioni in genere, sono imputabili rispettivamente all'ORSA Nazionale, Regionale, Provinciale che le hanno contratte.

•        L'ORSA Nazionale non risponde a qualsiasi titolo o causa di tali obbligazioni contratte dal livello Regionale o Provinciale

L'ORSA Nazionale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Nazionale su mandato della Segreteria Nazionale

Art. 10

SALUTE e SICUREZZA

L'OR.S.A. Autoferro-TPL riconosce specifica importanza alle questioni riguardanti la sicurezza sul lavoro e la sicurezza della circolazione quali momenti alti di partecipazione civile a tutela della salute e della dignità dei lavoratori e dei cittadini.                                                                                                         ·

A tal fine l'Or.S.A. Autoferro-TPL valorizza e promuove la formazione e il coordinamento dei Rappresentanti dei   · Lavoratori per la Sicurezza e favorisce lo scambio di esperienze e l'adozione di iniziative comuni con altre RLS

Art. 11

Le cariche sociali elettive sono rivestite da iscri!!i all'OR.S.A. Autoferro-TPL .

Con  l'indizione  dei  Congressi,  tutte  le cariche  sindacali  nazionali  e  periferiche  di giurisdizione  decadono  e continuano ad espletare, in via ordinaria, i rispettivi mandati fino alla nuova elezione da parte degli Organi preposti.

 

Art. 12

Gli Organi dell'OR.S.A. -Autoferro-TPL  si dividono in:

 

•      Federazione Nazionale;

•      Federazione Regionale;

•      Federazione  Provinciale.

•     Aziendali RSA (ove presenti)

 

Gli Organi della Federazione Nazionale dell'OR.S.A. - Autoferro-TPL sono:

 

•      Il Congresso Nazionale;

•      Il Consiglio Nazionale;

•      Direttivo Esecutivo Nazionale;

•      La Segreteria Nazionale;

•      Il Segretario Nazionale;

•      Il Segretario Amministrativo;

•      Il Collegio Nazionale dei Sindaci;

•      Il Collegio Nazionale dei Probiviri.

•      Il Coordinamento Nazionale Pari Opportunità.

 

Gli Organi delle Federazioni Regionali di OR.S.A. Trasporti - settore Autoferro/TPL. sono:

•     Il Congresso Regionale;

•     Il Direttivo Esecutivo Regionale;

•     La Segreteria Regionale;

•     Il Segretario Regionale;

•     Il Collegio Regionale dei Sindaci

•     Il Collegio Regionale dei Proibivi

 
Gli Organi delle Federazioni Provinciali dell'OR.S.A. - Autoferro·TPL sono:

 

•      Il Congresso Provinciale;

•      Il Direttivo Esecutivo Provinciale;

•     La Segreteria Provinciale;

•      Il Segretario  Provinciale;

•      Il Collegio Provinciale dei Sindaci;

•      Aziendali RSA (ove presenti)

 

IL CONGRESSO  NAZIONALE

Art. 13

Il Congresso è il massimo organo deliberante dell'OR.S.A. -Autoferro-TPL e ha esclusiva competenza in materi di modifiche statutarie.

 

Il Congresso Nazionale è composto:

•     Dai Delegati eletti dai Congressi Provinciali   (tutti i componenti del Consiglio Nazionale uscente);

•     Dai Delegati eletti con modalità e criteri previsti dal regolamento congressuale approvato dal Consiglio Nazionale

Il Congresso Nazionale elegge:

•     Il  Segretario  Nazionale,  Segretario  Aggiunto  Nazionale  e i rimanenti  membri  della  Segreteria Nazionale;

•      Il Consiglio Nazionale;

•     Direttivo Esecutivo Nazionale;

•     Il  Collegio Nazionale dei Sindaci

•     Il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Congresso Nazionale è convocato dal Consiglio Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale.

L'ordine del giorno ed il regolamento  del Congresso sono fissati dal Consiglio  Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale.

Il Congresso Nazionale si riunisce di norma ogni 4 (quattro) anni in sessione ordinaria e, in sessione straordinaria, su richiesta di almeno i 2/3 dei membri del Consiglio Nazionale.

Le decisioni in sede di Congresso sono prese a maggioranza dei delegati. Le votazioni sono valide quando ad esse partecipano la metà più uno dei delegati rappresentati al Congresso.

Art. 14

I delegati al Congresso Nazionale sono emanazione diretta e rappresentano tutti gli iscritti di ogni ordine e grado delle realtà di appartenenza.                                                                                                                      

Il Congresso fissa la linea di politica sindacale dell' OR.S.A.Trasporti-Autoferro-TPL e si pronuncia sulla sua relazione politica e finanziaria, votando apposite mozioni od altri documenti.

Art. 15

Spetta al Congresso deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto dell'OR.S.A.Trasporti-Autoferro-TPL, a maggioranza qualificata dei delegati presenti al voto.

Il Congresso può deliberare lo scioglimento dell'OR.S.A.Trasporti Autoferro-TPL a maggioranza dei quattro quinti dei delegati presenti al voto.

 

Art. 16

Ad ogni assemblea congressuale si dovrà nominare:

•      Il Presidente di assemblea ed il Vice Presidente con il compito dì vigilare sulla corretta applicazione delle norme statutarie, coordinare i lavori congressuali e gli interventi, propone all'assemblea o dare lettura di una proposta per la nomina dei componenti delle commissioni previste;

•      Due Segretari verbalizzanti paritetici, con il compito di verbalizzare i lavori congressuali, controfirmare la documentazione e metterla agli atti.

 LE COMMISSIONI

 La Commissione Verifica Poteri è composta da tre membri compreso il Presidente.

 Ha il compito di controllare la correttezza formale e numerica dei delegati al Congresso e conferire loro la facoltà di  voto.

Il pronunciamento della Commissione Verifica Poteri è preliminare all'inizio di ogni delibera Congressuale, salvo quelle necessarie  all'avvio dei lavori.

La Commissione esaurisce il suo compito dopo aver esperito le verifiche ed accreditato i delegati al Congresso.

La Commissione Modifica Statutaria è composta da tre membri compreso il Presidente.

La Commissione verifica la struttura formale di tutta l'OR.S.A.Trasporti Autoferro-TPL ed eventualmente ne dispone le modifiche, aggiorna le norme statutarie allo stato attuale.

 Il Presidente della Commissione, ovvero un suo incaricato, porta a votazione congressuale ogni articolo dello statuto, dandone lettura e motivandone la stesura.

 La Commissione Elettorale è composta da tre delegati di cui uno assumerà il ruolo di Presidente della Commissione.

La Commissione verifica la correttezza formale e statutaria delle liste presentate e le consegna al tavolo di presidenza per darne lettura e porle a votazione.

L'incarico in seno ai ruoli congressuali specificati non fa decadere il diritto di voto.

 

 

Art. 17

Articolazione dei lavori Congressuali:

ll Segretario Nazionale uscente, ovvero il Vice Segretario Nazionale, ovvero il Segretario Regionale anagraficamente più anziano da lettura del Regolamento del Congresso, contenente le fasi dei lavori congressuali.  

 

L'assemblea dei presenti, avendo preventivamente dato ascolto ad eventuali proposte di modifica dell'articolazione dei lavori, convalida il Regolamento al Congresso.

La convalida del Regolamento avviene per votazione palese a maggioranza semplice e può avvenire pri a formale accredito dei Delegati da parte della Commissione Verifica poteri.

L'insediamento e la ratifica delle decisioni della Commissione Verifica Poteri sono preliminari all'elezione dei componenti delle altre commissioni e delle altre cariche sociali.

L'assemblea esamina  le proposte per le nomine alle cariche congressuali di Presidente del Congresso, del Vicepresidente e dei due Segretari Verbalizzanti.

Nel caso di più candidati per la copertura delle cariche congressuali si ricorre a votazione per singola carica. Viene attribuita la carica al candidato che riporta più preferenze nella votazione.

Il Presidente del Congresso acquisisce le liste o i nominativi dei candidati alle Commissioni e le pone a votazione. Parallelamente all'insediamento della Commissione Modifica Statutaria può aver luogo l'inizio dei lavori dibattimentali dell'assemblea. Al termine dei lavori della Commissione Modifica Statutaria ogni attività dell'assemblea o gruppo di lavoro viene sospesa sino all'approvazione di tutte le norme dello Statuto o di tutte le modifiche allo stesso.

Le norme fissate dal Regolamento al Congresso cessano la propria validità qualora risultino in conflitto con I norme statutarie ratificate dall'assemblea congressuale.

Art. 18

Delibere del Congresso Nazionale:

Hanno diritto al voto tutti i delegati accreditati.

Il Congresso delibera a maggioranza semplice dei delegati presenti e votanti, fatti salvi i casi specificatamente indicati. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto salva diversa proposta approvata dai due terzi dei presenti.

I candidati alla copertura delle cariche statutarie per cui è prevista l'elezione diretta dal Congresso devon-presentare formalmente la propria candidatura singola od a lista.

Le candidature singole, o liste di candidati, devono essere sottoscritte, oltre che dai candidati in lista, da al il trenta per cento dei delegati presenti al congresso.

In caso di esatta parità tra liste o singoli candidati che abbiano riportato le maggiori preferenze, si ripete la votazione tra isoli candidati o le liste che abbiano riportato ìl maggior numero di preferenze.

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 19

Il Consiglio Nazionale è l'organo di Direzione suprema dell' OR.S.A.Trasporti - Autoferro-TPL. tra un Congresso e l'altro.

 

•       Il Consiglio Nazionale è composto:

•       dalla Segreteria Nazionale;

•       Direttivo Esecutivo Nazionale;

•       dai Segretari Regionali  e Provinciali  di diritto;

•      La composizione numerica del Consiglio Nazionale   è composta secondo la consistenza delle Federazioni Regionali/Provinciali e definita nel Regolamento Interno;

•       dal Collegìo Nazionale dei Sindaci e dei Propiviri

Il Consiglio Nazionale è convocato dalla Segreteria Nazionale.

Esso si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e in via straordinaria, ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei consiglieri

Le sedute del Consiglio Nazionale sono valide quando si presenta almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranzadei presenti.

I lavori del Consiglio Nazionale sono diretti dal Segretario Nazionale.

Art. 20

E' compito del Consiglio Nazionale:

 

Attuare  gli  indirizzi  di  politica  sindacale  deliberati  dal  Congresso,  delegandone  l'esecuzione  al  Segretario Nazionale, ovvero alla Segreteria Nazionale;

Approvare con il 50%+1 i Regolamenti attuativi allo Statuto elaborati dalla Segreteria Nazionale;

Deliberare eventuali sostituzioni immediate di componenti della Segreteria  Nazionale a causa di impedimenti,  definitivi sopraggiunti;

convocare il Congresso Nazionale, fissandone l'ordine del giorno,

Il Consiglio Nazionale, in via autonoma o su proposta della Segreteria Nazionale, avrà il compito di integrare e/o modificare il regolamento allo Statuto.

 

 

DIRETTIVO ESECUTIVO NAZIONALE

Il Direttivo Esecutivo Nazionale è eletto dal Congresso su proposta del Segretario Generale Nazionale.

•       E' Composto dalla Segreteria Nazionale e da ulteriori 8 membri eletti in ambito Congressuale

•      Approvare  rendiconto  economico  di cassa; consuntivo annuale per  cassa, accompagnato, dalla relazione dell'Organo di controllo amministrativo;

•      Ha facoltà di proporre le modifiche ai regolamenti attuativi dello Statuto che saranno approv, e dal competente Consiglio Nazionale, inoltre in caso di modifiche amministrative il Direttivo esecutivo approva e rende esecutive le norme deliberate in attesa da sottoporre al Consiglio Nazionale. In caso di urgenza le stesse entreranno provvisoriamente in vigore.

 

LA SEGRETERIA NAZIONALE

 

Art. 21

La Segreteria Nazionale,  è composta dal:

•      Segretario Nazionale;

•      Segretario Aggiunto Nazionale

•      da 5 ulteriori componenti, di cui uno assume l'incarico di Segretario Amministrativo  eletti dal Congresso su proposta del Segretario Nazionale.

La Segreteria Nazionale è eletta dal Congresso Nazionale  su proposta del Segretario.                                                            

E' l'Organo esecutivo centrale del sindacato che attua le delibere del Consiglio Nazionale e del Direttivo Esecutivo Nazionale.

 

Essa è convocata dal Segretario Nazionale e delibera a maggioranza dei presenti.                    

La seduta della Segreteria Nazionale è valida se è presente la maggioranza dei componenti.  

Nell'ambito dei componenti della Segreteria Nazionale non sono ammesse deleghe.

 

Spetta alla Segreteria Nazionale:

•     predisporre    annualmente  i rendiconti  di  cassa  preventivo   e  consuntivo   dell'OR.S.A. Trasporti Autoferro-TPL

•     analizzare le eventuali modifiche ai regolamenti attuativi da sottoporre al Direttivo Nazionale Esecutivo.

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Art. 22

Il Segretario Nazionale è il responsabile dell'Organizzazione e ne detiene la rappresentanza politica e legale.

Proclama, sentita la Segreteria Nazionale, gli scioperi nazionali nel rispetto delle norme sull'esercizio del diritto di sciopero.

Egli rappresenta, di fronte a terzi ed in giudizio, I 'OR.S.A.Traspoti Autoferro-TPL.. E' responsabile della gestione patrimoniale ed economica dell'Organizzazione.

Adotta, in caso di comprovata e verificabile urgenza, le conseguenti e necessarie scelte operative che verranno sottoposte all'approvazione della Segreteria Nazionale nell'immediata riunione successiva. Nel caso in cui il numero dei componenti della Segreteria Nazionale più il Segretario Nazionale sia pari, il voto del Segretario Nazionale vale doppio.

Il Segretario Nazionale assume la direzione politica dell'organo di stampa o telematico, assicurando, d'intesa con la Segreteria  Nazionale, la coerenza con le linee sindacali approvate dal Congresso e sancite dal Consiglio Nazionale.

Il Segretario  aggiunto  Nazionale sostituisce  il Segretario  Nazionale in caso di assenza o di impedirne quest'ultimo.

 

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Art. 22A

Il Segretario Amministrativo verifica l'osservanza della legge e dello statuto, i principi di corretta amministrazione ed in particolare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato da ORSA Trasporti Autoferro-TPL  e il suo concreto funzionamento.

 

IL CONGRESSO REGIONALE

Art. 23

Il Congresso Regionale è il massimo organo deliberante della Regione e si svolge in precedenza

Il Congresso Regionale è composto:

•     dai delegati di diritto (tutti i componenti il Direttivo Regionale uscente);

•    dai delegati eletti con modalità e criteri previsti dal regolamento congressuale approvato dal Consiglio Nazionale    

Il Congresso Regionale elegge:

•   il Segretario Regionale, il Vice Segretario Regionale, irimanenti membri della Segreteria Regionale, i componenti il Collegio Regionale dei Sindaci  e dei Probiviri;

•     Il Direttivo Esecutivo Regionale.

La composizione numerica è composta secondo la consistenza delle Federazioni Provinciali;

Il Congresso Regionale è convocato dal Direttivo Esecutivo Regionale su proposta della Segreteria Regionale.

Il Congresso Regionale si riunisce di norma ogni 4 (quattro) anni in sessione ordinaria in precedenza al Congresso, OR.SA Trasporti -Autoferro-TPL. e in sessione straordinaria su richiesta di almeno i 2/3 dei membri del Direttivo Regionale.

Le decisioni in sede di Congresso sono prese a maggioranza dei delegati. Le votazioni sono valide quando ad esse partecipano la metà più uno dei delegati rappresentati al Congresso.

Ad ogni assemblea congressuale si dovrà nominare:

•       li Presidente dì assemblea ed il Vice Presidente con il compito dì vigilare sulla corretta applicazione delle norme statutarie, coordinare i lavori congressuali e gli interventi, proporre all'assemblea o dare lettura di una proposta per la nomina dei componenti delle commissioni previste;

•      Un Segretario congressuale verbalizzante,  con il compito di verbalizzare i lavori congressuali, controfirmare la documentazione e metterla agli atti.

Il Congresso Regionale esamina la situazione sindacale del territorio di competenza e delinea la  linea politico­ sindacale relativa;

 

Formula proposte di politica sindacale da dibattere nel Congresso Nazionale.

 

Il Congresso Regionale è composto dai Delegati in applicazione delle norme emanate dalla Segreteria Nazionale dell 'OR.S.A.Trasporti Autoferro-TPL.

 

IL DIRETTIVO ESECUTIVO REGIONALE

Art. 24

Il Direttivo Esecutivo Regionale è l'organo competente a decidere su tutti i problemi di natura sindacale, nel rispetto delle linee tracciate dal Congresso Regionale dell'OR.S.A.Trasporti - Autoferro-TPL.- Convoca il Congresso Regionale dell'OR.S.A.Trasporti Autoferro-TPL.

 

Esso è composto:

 

•     Dalla  Segreteria Regionale;

•      I membri eletti al congresso Regionale;

•      Dal Collegio Regionale dei Sindaci;                                                                                                                                                   .,.

•      Dal Collegio Regionale dei Probiviri.

La composizione del Direttivo Esecutivo Regionale è decisa dal Congresso  Regionale secondo la consistenza numerica delle Federazioni Provinciali;

•     da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 21 (ventuno).

 

Il Direttivo Regionale è presieduto dal Segretario Regionale ed è dallo stesso convocato.            

Le sedute sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti


 

LA SEGRETERIA REGIONALE

Art. 25

La Segreteria Regionale dell'OR.S.A.Trasporti-Autoferro-TPL. è composta dal:

•     Segretario  Regionale;

•     Vice Segretario Aggiunto Regionale;

•     a  3  (tre)  fino  a  7  (sette)  membri  di Segreteria  di cui  uno assume  l'ìncarico  di Segretario Amministrativo;

Il Segretario Amministrativo  della Federazione Regionale ha compiti e funzioni descritti nell'art.22 A del presente Statuto.

Essa è convocata dal Segretario Regionale e delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

 

IL SEGRETARIO REGIONALE

Art. 26

Il Segretario Regionale è il legale rappresentante dell'OR.S.A.Trasporti - Autoferro-TPL. nel territorio di competenza:

•     Convoca la Segreteria Regionale;

•     Rappresenta l'OR.S.A.Trasporti- Autofcrro-TPL -. nelle trattative territoriali di competenza;

•     Proclama, sentita la Segreteria Regionale, gli scioperi regionali nel rispetto delle norme sull'esercizio del diritto di sciopero;

•     Sottoscrive gli accordi di competenza.

Il  Vice  Segretario   Regionale  sostituisce   il  Segretario   Regionale  in  caso  di  assenza  o  di  impedimento quest'ultimo.

Ai finanziamenti delle Segreterie Regionali provvedono le Segreterie Provinciali dell'OR.S.A.Trasporti-Autoferro-TPL con le modalità definite da apposito regolamento.

 

IL CONGRESSO PROVINCIALE

Art. 27

E' il massimo Organo deliberante della Provincia e si svolge in precedenza a quello Regionale.

Si riunisce di norma ogni 4 anni in sessione ordinaria in precedenza al Congresso Regionale e in sessione straordinaria su richiesta di almeno i 2/3 dei componenti il Direttivo Provinciale.

 

Il Congresso Provinciale elegge:

 

•      il Segretario Provinciale, il Vice Segretario Provinciale, irimanenti membri della Provinciale, i componenti il Collegio Provinciale dei Sindaci;

•     Il Direttivo Esecutivo Provinciale

 La  Segreteria  Provinciale  deve  comunicare  alla  Segreteria  Nazionale  e  a quella  Regionale  la data  della celebrazione  del  Congresso   Provinciale,  sia  ordinario  che  straordinario,   prima  della  convocazione   ufficiale  del Congresso stesso.

Il Congresso Provinciale è convocato dal Direttivo Esecutivo Provinciale su proposta della Segreteria Provinciale, come da regolamento.

 

IL DIRETTIVO ESECUTIVO PROVINCIALE

Art. 28

Il Direttivo Esecutivo Provinciale è l'organo competente a decidere su tutti i problemi di natura sindacale, nel rispetto delle linee tracciate dal Congresso Provinciale dell'OR.S.A.Trasporti -Autoferro-TPL..

Convoca il Congresso Provinciale su proposta della Segreteria Provinciale.

Esso è composto:

•     Dalla  Segreteria Provinciale;                                                                                                 

•     Direttivo Esecutivo Provinciale;

La composizione del Direttivo Esecutivo Provinciale è decisa dal Congresso Provinciale secondo la consistenza numerica delle Federazioni Provinciali;

•     Da un minimo di 7 (sette) ad un massimo  di 21 (ventuno)

Il Direttivo Esecutivo Provinciale è presieduto dal Segretario Provinciale ed è dallo stesso convocato.

Le sedute sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

•     Approva il rendiconto finanziati o di cassa;

•     Deferisce al Collegio Regionale dei Probiviri i presunti responsabili di mancanze che pregiudichino l'immagine  dell'Organizzazione.

 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE

Art. 29

Il Segretario provinciale ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione Provinciale.

Il Vice  Segretario  Provinciale  sostituisce  il Segretario  Provinciale  in caso di assenza  o di impedimento  di quest'ultimo.

Il Segretario Provinciale proclama, sentita la Segreteria Provinciale, gli scioperi provinciali nel rispetto delle norme sull'esercizio del diritto di sciopero.

 

 

LA SEGRETERIA  PROVINCIALE

Art. 30

La Segreteria Provinciale, costituita in ciascun capoluogo di provincia, è composta dal:

•     Segretatio Provinciale;

•     Vice Segret.'lrio Provinciale;

•     da 3 (tre) fino a 7 (sette) membri di Segreteria  di cui uno assume l'incarico di Segretario Amministrativo

Il Segretario Amministrativo delle Federazioni Provinciali ha compili e funzioni descritte nell'art.22 A del presente Statuto.

Compete alla Segreteria Provinciale:

•     Promuovere azioni sindacali necessarie a risolvere iproblemi a carattere local

•     Curare la rigorosa approvazione degli accordi sindacali ;    

•     Curare i collegamenti con la Segreteria Regionale dell'OR.S.A.Trasporti-Autoferro-TPL.;

 

RAPPRESENTANZA  SINDACALE AZIENDALE  (RSA)

Art.30 bis

Le RSA sono strutture di base degli associati nell'unità produttiva, e si eleggono i propri dirigenti, i quali possono formare organi di coordinamento nell'ambito di aziende strutturate in più unità produttive.

 

ORGANI di CONTROLLO

AMMINISTRATIVO e DISCIPLINARE

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI

Art. 31

Il Collegio Nazionale dei Sindaci  è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Il Presidente del Collegio, i membri effettivi e supplenti sono eletti, dal Congresso Nazionale. I membri supplenti subentrano in caso di impedimento dei membri effettivi.

Il Collegio è convocato dal Presidente. Le delibere del Collegio sono prese a maggioranza.

Il Collegio Nazionale dei Sindaci deve accertare, con la frequenza ritenuta opportuna e comunque almeno ogni sei mesi, la regolare posizione contabile.

Il Collegio  Nazionale dei Sindaci  può  procedere,  in qualsiasi  momento,  a controlli  contabili,  d'accordo con il  Segretario Amministrativo.

 

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Art.32 

Le funzioni, prerogative e competenze del Collegio Nazionale dei Probiviri sono quelle previste dalle leggi vigenti.

Casella di testo: Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.
 
 
Il Presidente del Collegio è eletto, nel suo seno, dai membri effettivi.
 
I membri supplenti subentrano in caso di impedimento dei membri effettivi.
 
....,
 
Il Collegio è convocato dal Presidente. Le delibere del Collegio sono prese a maggioranza.
 
 
 

E' l'Organo di garanzia statutaria e giurisdizione interna.  

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti;

Il Presidente del Collegio è eletto, nel suo seno, dai membri effettivi.

I membri supplenti subentrano in caso di impedimento dei membri effettivi.

Il Collegio è convocato dal Presidente. Le delibere del Collegio sono prese a maggioranza.

Il Collegio ha giurisdizione su tutti gli iscritti dell'Organizzazione ed è anche l'organo di appello per le decisioni adottate da Collegio Regionale dei Probiviri.

Spetta al Collegio Nazionale dei Probiviri, in prima istanza, dirimere le controversie insorte tra iscritti di Regioni e Province diverse o tra strutture Regionali e Provinciali diverse; in seconda istanza, decidere i ricorsi avverso i lodi emessi dai Collegi Regionali dei Probiviri.

Su richiesta degli organismi Nazionali e Territoriali, il Collegio esprime pareri sull'interpretazione delle norme dello Statuto, da rimettere al  Consiglio Nazionale per la decisione definitiva.

 

COLLEGIO REGIONALE DEI SINDACI

COLLEGIO E DEI PROBIVIRI

Art.33

Il Collegio Regionale dei Sindaci e il Collegio Regionale dei Probiviri hanno la stessa composizione e i compiti attribuiti agli omologhi organi nazionali limitatamente alle proprie giurisdizioni.


 

Il COLLEGIO  PROVINCIALE  DEI SINDACI

Art. 34

Il Collegio Provinciale dei Sindaci ha la stessa composizione e i compiti attribuiti all'omologo organo nazionale e regionale limitatamente alla propria giurisdizione.

 

TITOLO III

MODIFICHE STATUTO

SCIOGLIMENTO LIQUIDAZIONE E VARIE

Art. 35

Le modifiche al presente Statuto ed al Regolamento Organizzativo sono effettuate dal Congresso OR.S.A.Trasporti - Settore Autoferro-TPL in presenza di maggioranza qualificata (50%+ 1) dei voti congressuali e con la maggioranza dei 2/3 dei voti che si terrà secondo norme stabilite dal Regolamento predisposto, in fase di prima applicazione, dalla Segreteria Nazionale OR.S.A.Trasporti - Autoferro-TPL e successivamente dall'Assemblea degli iscritti con le maggioranze previste dal Regolamento.

Art. 36

E' fatto divieto  a chiunque,  fino  a quando  esisterà  il Sindacato, di richiedere  la divisione  del fondo  comune o patrimoniale  né, in caso di recesso, pretendere quota alcuna a qualsiasi titolo, compresi i contributi di qualsiasi natura in precedenza versati.

Art. 37

La sfiducia agli organi statutari di OR.SA Trasporti - Settore Autoferro-TPL  può avvenire solo su richiesta approvata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti delle Segreterie interessate.

Il Comitato dei Probiviri provvederà a ripristinare le condizioni per l'insediamento di una nuova Segreteria.

 

Art. 38

La Segreteria Nazionale, é altresì delegata ad apportare eventuali modifiche alle strutture sindacali centrali e periferiche nel caso di palesi evoluzioni organizzative sindacali e societarie.

Art. 40

Per quanto non espressamente stabilito dallo Statuto dell'OR.S.A.Trasporti Autoferro-TPL si fa rinvio allo Statuto OR.S.A Confederale.

Gli  articoli. dello  Statuto  possono  essere  modificati  solo  in sede  congressuale   nazionale.

 

 

OR.S.A. AUTOFERRO-TPL - MILANO
St. MM2 Caiazzo - tel-fax 02-4803.3175 tel-fax 02-6707.6174

e-mail: orsatm@libero.it

 

 

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