Art. 1
E'
costituita dai dipendenti delle Aziende di Trasporto
Pubblico Locale urbano ed extraurbano, in seno alla
Confederazione OR.S.A. Comparto dei Trasporti:
la Federazione OR.SA
Trasporti - Settore Autoferro-TPL di seguito anche
OR.SA.TPL, con sede legale provvisoria presso Via
Magenta, 13 in Roma (cap.00185).
Eventuale modifica alla
sede legale sarà approvata dal Direttivo Esecutivo
OR.SA Trasporti - Settore Autoferro TPL con
apposita delibera.
Eventuali ulteriori
modifiche di carattere organizzativo che
intervengano tra un Congresso e l'altro sara o
approvate dal Consiglio Nazionale su proposta della
Segreteria Nazionale.
A OR.SA Trasporti -
Settore Autoferro/TPL possono aderire ilavoratori/lavoratrici
dipendenti dalle Aziende · Trasporto Pubblico locale
così come individuati nel Dlgs 422/97 e s.m.i., con
esclusione di quelli indicati nell'art.3. OR.SA
Trasporti - Settore Autoferro/TPL organizza i propri
associati senza distinzione di sesso, di colore,
prescindendo da ogni opinione politica, convinzione
ideologica o di fede religiosa, è aderente alla
Confederazione OR.SA e ne condivide i principi
ispiratori e lo Statuto.
Art. 2
OR.SA
Trasporti
- Settore Autoferro-TPL
non
ha
termine di
durata
ed
è
regolata
dal
presente
Statuto e
dal Regolamento
Interno.
Conserva
la
totale
autonomia
amministrativa,
organizzativa e politica
limitatamente alle finalità del
presente
Statuto.
Art. 3
La denominazione OR.SA ed il logo della stessa
vengono concessi in uso dalla Confederazione OR.S.A.
che conserva il diritto di revocare la concessione
stessa per gravi violazioni statutarie.
Il rapporto con la Confederazione OR.SA è
disciplinato dallo Statuto Confederale.
Art. 4
OR.SA Trasporti -Settore Autoferro-TPL è apartitica,
aconfessionale, indipendente, senza fini di lucro e
applica le pari opportunità tra i sessi, pertanto
respinge qualsiasi ingerenza ed influenza - diretta
o indiretta - da parte di partiti, movimenti ed
ideologie estranee alle finalità statutarie.
Art. 5
La struttura portante di OR.SA Trasporti - Settore
Autoferro-TPL è l'aggregazione diretta delle
lavoratrici e dei lavoratori, i quali sono
depositari del potere decisionale, che esercitano
attraverso i propri rappresentanti eletti
democraticamente.
Tale mandato di rappresentanza può essere revocato
con le dalità previste dal presente Statuto e/o dal
regolamento amministrativo
Con lo scopo di far funzionare la democrazia e la
organizzazione di base l'elezione delle
rappresentanze saranno effettuate secondo
i seguenti principi ispiratori:
•
Diritto
al
voto di
tutto
il
Personale
T.P.L. aderente
a
OR.S.A.
Trasporti- Settore Autofcrro-TPL
, in
servizio
attivo,
al fine
di
eleggere
una
rappresentanza
che
sia
espressione diretta del
personale;
•
Diritto di candidatura a tutto ilPersonale T.P.L. in
servizio attivo che aderisce a OR.S.A. Trasporti-Settore
Autoferro-TPL secondo quanto previsto dal presente
Statuto.
'
•
Le elezioni ordinarie sono convocate, cli norma,
ogni quattro anni, nel rispetto delle procedure
previste dal presente Statuto e dal Regolamento
Organizzativo.
•
La democrazia interna in OR.S.A. Trasporti- settore
Autoferro-TPL viene assicurata attraverso la
elezione di tutte le cariche sociali con scrutinio
segreto,
Si può ovviare allo scrutinio segreto quando, senza
alcuna opposizione, l'elezione avviene per
acclamazione.
TITOLO II
SCOPI -ASSOCIATI- ORGANI
Art. 6
OR.SA Trasporti - Settore Autoferro-TPL intende
essere momento organizzativo e sintesi unitaria, a
tutti i livelli, dei rappresentanti di base eletti
ed operare senza alcun fine di lucro con l'obiettivo
di perseguire le seguenti finalità:
•
Realizzare
la confluenza in un'unica Organizzazione di tutti i
lavoratori e lavoratrici dipendenti di aziende di
trasporto pubblico locale così come espressi
dall'art.1, secondo comma, del presente Statuto;
• Tutelare i
diritti dei lavoratori e lavoratrici, sul
piano culturale, normativo, economico e
previdenziale, e realizzare le aspirazioni di
miglioramento professionale economico e sociale
quadro di un giusto ed equilibrato elevamento delle
condizioni genetali;
•
Promuovere ilmiglioramento dei livelli di sicurezza
e delle condizioni ambientali del lavoro;
•
Promuovere la fo1mazione dei propri attivisti
Sindacali;
• Organizzare i lavoratori/le lavoratrici al fine di
rafforzare le capacità di tutela contrattuale e
le prerogative professionali, garantendo una
stabilità lavorativa al personale inidoneo nei
limiti
normativi;
• Organizzare, per ogni iscritto, idonea assistenza,
per tutelarlo nei confronti del datore di lavoro e
delle amministrazioni e organizzazioni pubbliche, private e previdenziali.
•
Garantire, nei limiti normativi, le libertà
sindacali, ildiritto di sciopero come bene
inalienabile dei
lavoratori;
•
Costituire una propria rete organizzativa a livello
nazionale e territoriale a supporto della propria
azione, come da regolamento interno.
Art. 7
OR.SA Trasporti - Settore Autoferro-TPL si propone
come soggetto contrattuale a tutti livelli sui temi
che riguardano il Personale Autoferro-TPL, o su
aspetti collegati agli scopi di cui al presente
statuto.
In particolare:
• Si
fa promotrice del confronto fra i lavoratori e
sostiene le piattaforme rivendicative approvate con
il contributo determinante delle assemblee dei
lavoratori.
•
Assume il
ruolo negoziale nei contratti nazionali, di settore
(e aziendali su richiesta. della RSA) e di tutela
del lavoratore sulle questioni
disciplinari;
• Difende
i diritti e libertà democratiche e sindacali in
genere, si fa promotrice di politiche sociali che
incentivino il trasporto pubblico locale, lo
sviluppo delle aziende attraverso le nuove
tecnologie, la
previdenza sociale, il diritto allo studio e
all'informazione.
• Intende in maniera
propositiva intervenire sulle linee di sviluppo del
trasporto pubblico locale e delle imprese che lo
gestiscono poiché il progresso delle condizioni di
lavoro è strettamente
connesso alla difesa e allo sviluppo della quantità,
della qualità e della sicurezza del servizio reso
all'utenza
• Persegue obiettivi
specifici senza contrapporsi ad altre categoria
• Promuove ed attua
le iniziative necessarie al raggiungimento degli
scopi indicati nel presente statuto, compresa la
proclamazione dello sciopero e di altre forme di
lotta.
Art. 8
L'associato: ha diritto all'assistenza di OR.S.A.
Trasporti - Settore Autoferro-TPL nell'ambito di
quanto previsto dal presente Statuto; ha il dovere
di rispettare lo Statuto associativo e Confederale e
le delibere degli Organi statutari; ha l'obbligo di
corrispondere la quota di associazione, e di
cooperare all'affermazione di OR.S.A. Trasporti -
Settore Autoferro-TPL.
Si perde la qualifica di associato per espulsione,
dimissioni o morosità.
La possibilità di iscrizione a OR.S.A.
Trasporti-Settore Autoferro-TPL è assicurata senza
alcuna discriminazione razziale, religiosa,
politica, nazionale, sociale e di condizioni
personali.
Tutti i lavoratori in regola con le norme
associative di OR.S.A. Trasporti - Settore
Autoferro-TPL, previste dallo Statuto e dal
Regolamento, sono eleggibili alle cariche
sociali.
•
L'iscrizione al sindacato
avviene attraverso la sottoscrizione della
delega che ha decorrenza immediata ed
implica la conoscenza, l'accettazione del
presente Statuto e di quello della Confederazione
OR.S.A., nonché dei relativi regolamenti
attuativi.
•
Tutti sono eleggibili alle cariche sociali dopo
almeno sei mesi d'iscrizione. Si deroga da tale
limite temporale nel caso della nascita della
sttuttura in una nuova azienda.
• Ogni socio
s'impegna a migliorare la propria conoscenza
sindacale, a partecipare attivamente allo,
studio ed alla risoluzione dei problemi relativi
a tutte le azioni che OR.S.A. Trasporti -
Settore Autoferro-TPL intraprende, a
partecipare alle riunioni e
manifestazioni indette dall'Organizzazione,
assicurare il massimo aiuto e contributo di
idee personali necessarie a realizzare le
iniziative e le attività, osservare le
deliberazioni degli organi del Sindacato, tenere
sempre buona condotta morale e civile, non
svolgere alcuna propaganda politica ed
elettorale
nell'ambito delle sedi e delle riunioni
sindacali, non avvalersi della propria posizione
nel sindacato per scopi politici o elettorali .
Le inadempienze agli impegni liberamente
accettati da ogni socio comportano le
seguenti sanzioni:
•
deplorazione con diffida;
•
destituzione dalla carica;
Sono
causa
di espulsione:
• Le
trasgressioni agli obblighi imposti dalle
norme statutarie, dai regolamenti, dalle
delibcrazion degli organi di OR.S.A.
Trasporti -settore Autoferro-TPL;
•
Ogni
azione che procuri discredito al Sindacato
OR.S.A. o ad un associato;
La qualità di
iscritto si perde:
•
Per disdetta
della delega;
• Per
delibera della Segreteria Nazionale, su parere
del Comitato dei Probiviri, in conseguenza a
gravi inadempienze agli obblighi assunti con la
propri'l iscrizione;
• Per quiescenza /
mobilità e istituti analoghi, fatta salva la
volontà di rimanere iscritto al sindacato
OR.S.A. pensionati, previa condivisione della
segreteria provinciale di appartenenza, secondo
regole disciplinate dal Regolamento Interno.
• In tal
caso, su richiesta della RSA locale, ed in
deroga all'art.5 del presente Statuto, il
pensionato potrà accedere a tutte le cariche
di ORS.A.Trasporti Autofetro-TPL in ambito
Provinciale/Regionale. Eventuali incarichi di
Segretario Provinciale / Regionale dovranno
essere
approvati
dai 4/5
dei
componenti
della
segreteria
Provinciale
o
Regionale.
La
domanda di riammissione di lavoratori, che
abbiano perduto la qualità di iscritto in
ragione del precedente comma 1 o 2, deve essere
inoltrata al Consiglio Nazionale che si
esprimerà in merito nella prima sessione utile.
Art. 9
Le quote associative degli iscritti devono essere,
di nonma, versate alle sedi Provinciali/Regionali
direttamente dagli enti pagatori
Le quote associative degli iscritti devono essere,
di norma, versate alle sedi Provinciali direttamente
dagli enti pagatori
Le quote associative degli iscritti ove non è
presente una struttura Provinciale, devono essere
versate alle sedi Regionale di competenza
direttamente dagli enti pagatori. Le sedi Regionali
devono versare una quota alle segreterie Nazionale
come previsto dai regolamenti attuativi interni.
La quota da versare alla sede Nazionale che
Regionale è formulata da un regolamento deliberato
dal Direttivo Esecutivo Nazionale.
• I flussi
finanziari sono costituiti dai contributi
associativi versati dalle aziende alle strutture
Provinciali. Altre cont:J.:ibuzioni
eventualmente versate, sia dai soci aderenti che
da persone fisiche o giuridiche, comunque
finalizzate al perseguimento degli scopi propri
di ORSA Trasporti Autoferro-TPL assieme agli
eventuali interessi attivi ed alle eventuali
rendite, costituiscono le entrate straordinarie
di ORSA Autoferro-TPL. I contributi associativi
e le eventuali entrate straordinarie ancorché
non rivalutati/ e, non potranno mai essere
restituiti/ e all'associato né trasmessi/ e a
persona dallo stesso indicata, salvo i casi
imposti dalle leggi.
• Il
valore minimo del
contributo associativo mensile è stabilito dagli
accordi Territoriali e Nazionali.
"
La Segreteria Provinciale / Regionale provvederà
a comunicare alle aziende di competenza
disposizione per l'accredito delle quote
associative. Copia di tale richiesta va
contestualmente inoltrata alla Segreteria
Nazionale.
•
La Scgreteria Provinciale / Regionale
trasferirà mensilmente, in via automatica,
ad ORS Autoferro- TPL Nazionale la quota di
pertinenza, prevista dal Regolamento Interno.
•
La mancanza di tale adempimento, nei confronti
della Struttura Nazionale delle sedi Provinciali
e/o Regionali, ne comporta la sospensione del
diritto di rappresentanza in seno agli Organi
Nazionali e la
Segreteria Nazionale potrà adottare il
provvedimento di gestione amministrativa,
straordinaria.
• I flussi
finanziari che pervengono alle Segreterie
Provinciali e Regionali, devono confluire su
appositi conti correnti intestati alle stesse.
• I
Segretari Responsabili di ogni Organo del
Cornparto OR.S.A. Autoferro-TPL hanno completa
responsabilità civile e penale in
relazione all'amministrazione delle
rispettive disponibilità finanziarie ed alla
gestione dei perrnessi sindacali di loro
competenza.
• I
Segretari Regionali e/o Provinciali devono
predisporre annualmente i Rendiconti Economici. Gli
stessi devono essere sottoscritti dal Segretario
Regionale/Provinciale e dal Presidente del Collegio
Regionale/Provinciale dei Sindaci. I Rendiconti
Economici dovranno essere poi approvati dai
rispettivi Direttivi Regionali/Provinciali, con le
scadenze previste dalla normativa vigente.
•
L'ORSA
Autoferro TPL Nazionale, le ORSA Autoferro TPL
Regionali, le ORSA Autofcrro Provinciali sono
strutture giuridicamente ed amtninistrativarnente
autonome tra loro e rispondono in proprio delle
obbligazioni assunte.
·
• Le
responsabilità delle scelte gestionali, degli atti
amministrativi., delle obbligazioni in genere, sono
imputabili rispettivamente all'ORSA Nazionale,
Regionale, Provinciale che le hanno contratte.
•
L'ORSA Nazionale non
risponde a qualsiasi titolo o causa di tali
obbligazioni contratte dal livello Regionale o
Provinciale
L'ORSA Nazionale risponde di fronte a terzi ed in
giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal
Segretario Nazionale su mandato della Segreteria
Nazionale
Art.
10
SALUTE e SICUREZZA
L'OR.S.A. Autoferro-TPL riconosce specifica
importanza alle questioni riguardanti la sicurezza
sul lavoro e la sicurezza della circolazione quali
momenti alti di partecipazione civile a tutela della
salute e della dignità dei lavoratori e dei
cittadini.
·
A tal fine l'Or.S.A. Autoferro-TPL valorizza e
promuove la formazione e il coordinamento dei
Rappresentanti dei · Lavoratori per la Sicurezza e
favorisce lo scambio di esperienze e l'adozione di
iniziative comuni con altre RLS
Art. 11
Le cariche sociali elettive sono rivestite da iscri!!i
all'OR.S.A. Autoferro-TPL .
Con l'indizione dei Congressi, tutte le cariche
sindacali nazionali e periferiche di
giurisdizione decadono e continuano ad espletare,
in via ordinaria, i rispettivi mandati fino alla
nuova elezione da parte degli Organi preposti.
Art. 12
Gli Organi dell'OR.S.A. -Autoferro-TPL si dividono
in:
• Federazione
Nazionale;
•
Federazione
Regionale;
•
Federazione
Provinciale.
•
Aziendali RSA (ove
presenti)
Gli
Organi
della
Federazione
Nazionale
dell'OR.S.A. - Autoferro-TPL
sono:
• Il Congresso
Nazionale;
• Il Consiglio
Nazionale;
• Direttivo Esecutivo
Nazionale;
•
La Segreteria
Nazionale;
•
Il Segretario
Nazionale;
•
Il Segretario
Amministrativo;
• Il Collegio
Nazionale dei Sindaci;
• Il Collegio
Nazionale dei Probiviri.
• Il Coordinamento
Nazionale Pari Opportunità.
Gli Organi delle Federazioni Regionali di OR.S.A.
Trasporti - settore Autoferro/TPL. sono:
•
Il Congresso
Regionale;
• Il Direttivo
Esecutivo Regionale;
•
La Segreteria
Regionale;
• Il
Segretario Regionale;
• Il Collegio
Regionale dei Sindaci
• Il Collegio
Regionale dei Proibivi
Gli Organi delle Federazioni Provinciali dell'OR.S.A.
- Autoferro·TPL sono:
•
Il Congresso
Provinciale;
•
Il Direttivo
Esecutivo Provinciale;
•
La Segreteria
Provinciale;
•
Il Segretario
Provinciale;
• Il Collegio
Provinciale dei Sindaci;
•
Aziendali
RSA (ove presenti)
IL CONGRESSO NAZIONALE
Art. 13
Il Congresso è il massimo organo deliberante dell'OR.S.A.
-Autoferro-TPL e ha esclusiva competenza in materi
di modifiche statutarie.
Il Congresso Nazionale
è
composto:
•
Dai Delegati eletti
dai Congressi Provinciali (tutti i componenti del
Consiglio Nazionale uscente);
• Dai Delegati
eletti con modalità e criteri previsti dal
regolamento congressuale approvato dal Consiglio
Nazionale
Il
Congresso
Nazionale
elegge:
• Il Segretario
Nazionale, Segretario Aggiunto Nazionale e i
rimanenti membri della Segreteria Nazionale;
•
Il Consiglio
Nazionale;
• Direttivo Esecutivo
Nazionale;
•
Il Collegio
Nazionale dei Sindaci
•
Il Collegio Nazionale
dei Probiviri.
Il Congresso Nazionale è convocato dal Consiglio
Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale.
L'ordine del giorno ed il regolamento del Congresso
sono fissati dal Consiglio Nazionale su proposta
della Segreteria Nazionale.
Il Congresso Nazionale si riunisce di norma ogni 4
(quattro) anni in sessione ordinaria e, in sessione
straordinaria, su richiesta di almeno i 2/3 dei
membri del Consiglio Nazionale.
Le decisioni in sede di Congresso sono prese a
maggioranza dei delegati. Le votazioni sono valide
quando ad esse partecipano la metà più uno dei
delegati rappresentati al Congresso.
Art. 14
I delegati al Congresso Nazionale sono emanazione
diretta e rappresentano tutti gli iscritti di ogni
ordine e grado delle realtà di appartenenza.
Il Congresso fissa la linea di politica sindacale
dell' OR.S.A.Trasporti-Autoferro-TPL e si pronuncia
sulla sua relazione politica e finanziaria, votando
apposite mozioni od altri documenti.
Art. 15
Spetta al Congresso deliberare sulle modifiche da
apportare allo Statuto dell'OR.S.A.Trasporti-Autoferro-TPL,
a maggioranza qualificata dei delegati presenti al
voto.
Il Congresso può deliberare lo scioglimento dell'OR.S.A.Trasporti
Autoferro-TPL a maggioranza dei quattro quinti dei
delegati presenti al voto.
Art. 16
Ad ogni assemblea congressuale si dovrà
nominare:
• Il
Presidente di assemblea ed il Vice Presidente con il
compito dì vigilare sulla corretta applicazione
delle norme statutarie, coordinare i lavori
congressuali e gli interventi, propone all'assemblea
o dare lettura di una proposta per la nomina dei
componenti delle commissioni previste;
• Due
Segretari verbalizzanti paritetici, con il compito
di verbalizzare i lavori congressuali, controfirmare
la documentazione e metterla agli atti.
LE COMMISSIONI
La
Commissione Verifica Poteri è composta da tre membri
compreso il Presidente.
Ha il compito di controllare la correttezza formale
e numerica dei delegati al Congresso e conferire
loro la facoltà di voto.
Il pronunciamento della Commissione Verifica Poteri
è preliminare all'inizio di ogni delibera
Congressuale, salvo quelle necessarie
all'avvio dei lavori.
La Commissione esaurisce il suo compito dopo aver
esperito le verifiche ed accreditato i delegati al
Congresso.
La Commissione Modifica Statutaria è composta da tre
membri compreso il Presidente.
La Commissione verifica la struttura formale di
tutta l'OR.S.A.Trasporti Autoferro-TPL ed
eventualmente ne dispone le modifiche, aggiorna le
norme statutarie allo stato attuale.
Il
Presidente della Commissione, ovvero un suo
incaricato, porta a votazione congressuale ogni
articolo dello statuto, dandone lettura e
motivandone la stesura.
La
Commissione Elettorale è composta da tre delegati di
cui uno assumerà il ruolo di Presidente della
Commissione.
La Commissione verifica la correttezza formale e
statutaria delle liste presentate e le consegna al
tavolo di presidenza per darne lettura e porle a
votazione.
L'incarico in seno ai ruoli congressuali specificati
non fa decadere il diritto di voto.
Art. 17
Articolazione dei lavori
Congressuali:
ll Segretario
Nazionale uscente, ovvero il Vice Segretario
Nazionale, ovvero il Segretario Regionale
anagraficamente più anziano da lettura del
Regolamento del Congresso, contenente le fasi
dei lavori congressuali.
L'assemblea dei
presenti, avendo preventivamente dato ascolto ad
eventuali proposte di modifica
dell'articolazione dei lavori, convalida il
Regolamento al Congresso.
La convalida del
Regolamento avviene per votazione palese a
maggioranza semplice e può avvenire pri a
formale accredito dei Delegati da parte della
Commissione Verifica poteri.
L'insediamento e
la ratifica delle decisioni della Commissione
Verifica Poteri sono preliminari all'elezione
dei componenti delle altre commissioni e delle
altre cariche sociali.
L'assemblea
esamina le proposte per le nomine alle cariche
congressuali di Presidente del Congresso, del
Vicepresidente e dei due Segretari
Verbalizzanti.
Nel caso di più
candidati per la copertura delle cariche
congressuali si ricorre a votazione per singola
carica. Viene attribuita la carica al candidato
che riporta più preferenze nella votazione.
Il
Presidente del Congresso acquisisce le liste o i
nominativi dei candidati alle Commissioni e le
pone a votazione. Parallelamente
all'insediamento della Commissione Modifica
Statutaria può aver luogo l'inizio dei lavori
dibattimentali dell'assemblea. Al termine dei
lavori della Commissione Modifica Statutaria
ogni attività dell'assemblea o gruppo di lavoro
viene sospesa sino all'approvazione di tutte le
norme dello Statuto o di tutte le modifiche allo
stesso.
Le norme fissate
dal Regolamento al Congresso cessano la propria
validità qualora risultino in conflitto con I
norme statutarie ratificate dall'assemblea
congressuale.
Art. 18
Delibere del Congresso
Nazionale:
Hanno diritto al
voto tutti i delegati accreditati.
Il Congresso
delibera a maggioranza semplice dei delegati
presenti e votanti, fatti salvi i casi
specificatamente indicati. Le elezioni avvengono a
scrutinio segreto salva diversa proposta approvata
dai due terzi dei presenti.
I candidati alla
copertura delle cariche statutarie per cui è
prevista l'elezione diretta dal Congresso
devon-presentare formalmente la propria candidatura
singola od a lista.
Le candidature
singole, o liste di candidati, devono essere
sottoscritte, oltre che dai candidati in lista, da
al il trenta per cento dei delegati presenti al
congresso.
In caso di esatta
parità tra liste o singoli candidati che abbiano
riportato le maggiori preferenze, si ripete la
votazione tra isoli candidati o le liste che abbiano
riportato ìl maggior numero di preferenze.
IL CONSIGLIO NAZIONALE
Art. 19
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