CCNL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
2004 - 2007
Ipotesi di accordo
Il giorno 27
novembre 2000
Addì 14
dicembre 2004 presso la sede dell’ASSTRA (Piazza Cola di
Rienzo 80/A) si sono incontrate le OO.DD. ASSTRA ed ANAV e
le OO.SS.LL. FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI per
procedere alla stesura e alla sottoscrizione del testo
definitivo dell’ipotesi di accordo sottoscritto il
18.11.2004 per il rinnovo del CCNL degli Autoferrotranvieri
Internavigatori (TPL – Mobilità) per il periodo dal 1
gennaio 2004 al 31 dicembre 2007.
ART. 1
Premessa
Le parti si
impegnano ad attivare le proprie istanze, a tutti i livelli,
per assumere iniziative comuni tese a realizzare gli
obiettivi di cui al presente articolo.
A tal fine,
le parti condividono quanto segue:
1.
E’ interesse comune contribuire allo sviluppo di una
politica dei trasporti che incentivi il ricorso al
trasporto collettivo attraverso il miglioramento della
qualità del servizio, la riqualificazione dell’offerta che
favorisca la capacità di intercettare la domanda
potenziale rispondendo alle mutate esigenze dell’utenza, e
che sostenga la crescita di un adeguato sistema
imprenditoriale nel settore.
2.
E’ esigenza condivisa quella di avviare, nelle sede
dell’Osservatorio già prevista o in altre da costituire,
momenti di confronto periodico sulle strategie del
trasporto pubblico locale, monitorando i processi di
attuazione della riforma con particolare riferimento a
quelli di programmazione del servizio, di individuazione
delle unità di gestione, di definizione delle procedure di
gara, di aggregazione imprenditoriale.
3.
E’ opportuno sviluppare nel settore un sistema di
formazione professionale continua, utilizzando ed
estendendo agli addetti le agevolazioni previste in sede
comunitaria. Nelle sedi di confronto le parti definiranno
le modalità formative tali da realizzare anche adeguati
livelli di conoscenza delle problematiche afferenti la
mobilità collettiva.
4.
E’ interesse comune indirizzare lo sviluppo delle
relazioni industriali verso modelli e contenuti coerenti
con il processo di trasformazione del settore.
5. La
crisi economica in cui versa il settore impone la
necessità di urgenti interventi strutturali sul piano
delle risorse e della certezza delle regole, tali da
consentire la ripresa del processo di risanamento ed
efficientamento delle aziende finalizzato allo sviluppo
del TPL, avviata con l’accordo nazionale 27.novembre.2000.
6.
L’attuazione in ciascuna delle sedi istituzionali
coinvolte degli impegni contenuti nel verbale di riunione
sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri in data 18 novembre 2004, con particolare
riferimento a quelli assunti dal Governo (200 milioni di
euro)e dalle Regioni (60 milioni di euro), in ordine ai
finanziamenti previsti per il settore per gli anni 2005 e
seguenti, consente di acquisire un quadro di compatibilità
finanziaria nell’ambito del quale risolvere almeno le
partite contrattuali di natura economica relative al
rinnovo 2004-2005.
ART. 2
MERCATO DEL
LAVORO – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Fatti salvi
i contratti in corso fino alla loro scadenza, l'articolo 7
dell'Accordo nazionale 27 novembre 2000 è abrogato e così
sostituito:
Le parti,
tenuto conto della nota a verbale dell’articolo 7
dell’accordo nazionale 27 novembre 2000, prendono atto
dell’evoluzione legislativa intervenuta in materia di
rapporti di lavoro flessibile.
Nel
confermare che è prassi ordinaria l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, al fine di sviluppare
l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i
servizi e di espandere le attività aziendali in tutti i
settori di applicazione del c.c.n.l., le parti ritengono che
l’esigenza di garantire obiettivi di efficienza e di
competitività delle imprese possa essere perseguita anche
mediante l’utilizzo delle forme flessibili di accesso al
lavoro e di svolgimento della prestazione lavorativa,
conformi alle tipologie normative, compatibili con le
esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori e
secondo le norme contrattuali definite dalle parti a livello
nazionale.
Pertanto, i
rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili a livello
aziendale secondo le norme del presente ccnl e degli accordi
aziendali, dove previsti, in ogni caso previa informativa
alle strutture sindacali competenti.
In sede
aziendale troveranno applicazione i principi di cui
all’articolo 1, comma 2, punto a) della legge 125/91,
definendo percentuali minime di accesso, da realizzare
prevedendo modalità e requisiti con accordo a livello
aziendale.
In caso di
eventuali passaggi da tempo determinato a tempo
indeterminato si terrà conto della legge n. 125/1991.
Pertanto, le
parti, considerate le specificità del settore, ritengono di
regolamentare, nel presente articolo, le seguenti tipologie
di rapporto di lavoro flessibile utilizzabili dalle aziende:
A) Contratti
a termine
B) Lavoro a
tempo parziale
C) Contratto
di inserimento/reinserimento
D)
Apprendistato professionalizzante;
E) Lavoro
somministrato;
F) Tele
lavoro;
G) Lavoro
ripartito.
Il lavoro a
chiamata, considerata la novità dello strumento e il
residuale interesse per il settore, non si applica allo
stesso.
Il numero
dei lavoratori di cui alle citate tipologie di lavoro è
computato ai fini dell'accordo nazionale 29.7.1998.
A) CONTRATTI A
TERMINE
Il
presente articolo disciplina, integrandole, le norme di
cui al D.lgs 6 settembre 2001, n. 368, all’art. 8 del R.D.
148/31 e alla normativa vigente in materia.
La durata
minima è pari a 30 giorni di calendario per tutti i
contratti a termine ad eccezione di quelli attivati per la
sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla
conservazione del posto.
La durata
massima è pari a 12 mesi prorogabili per un periodo
massimo di ulteriori 12 mesi.
Dal
predetto limite massimo sono esclusi i contratti a tempo
determinato attivati per la sostituzione di dipendenti con
diritto alla conservazione del posto.
Le
aziende, ove vi sia la necessità di procedere a nuove
assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato,
informeranno i lavoratori assunti a termine nello stesso
profilo professionale, il cui contratto sia ancora in
corso o scaduto da non più di nove mesi e che ne abbiano
fatto esplicita richiesta scritta entro 15 giorni dalla
cessazione del rapporto.
Le
aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le
modalità della precedenza e le modalità di una eventuale
assunzione.
Gli
interessati manifestano all’azienda la propria
disponibilità entro i 7 giorni successivi alla ricezione
della informativa.
Le aziende
si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA/RSU o
in assenza di queste con le organizzazioni territoriali
competenti stipulanti il presente contratto, per fornire
informazioni circa il numero dei contratti a termine in
corso, sulle eventuali trasformazioni degli stessi o sulla
necessità di ulteriori assunzioni.
Con
riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per
specifiche aree geografiche le aziende, d’intesa con le
strutture competenti delle organizzazioni sindacali
stipulanti il presente CCNL, potranno convenire
l’innalzamento del limite di sette mesi, compresa
l’eventuale proroga, di cui all’art. 10, comma 8, del
D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
Nelle
situazioni di cui all’articolo 10, comma 7, lettera a) del
D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è
individuata nella durata di 18 mesi.
Qualora
l’assunzione a termine sia manifestamente volta ad eludere
le disposizioni di cui alla lett. A) del presente articolo
saranno applicabili le disposizioni regolanti il rapporto
di lavoro del personale a tempo indeterminato.
È abrogato
l’articolo 61 del c.c.n.l. 23 luglio 1976.
B) LAVORO A
TEMPO PARZIALE
Il rapporto
di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative
vigenti (D.lgs. 25 febbraio 2000, n.61 così come modificato
dal D.Lgs 26 febbraio 2001, n.100 e D.L.gs 10 settembre
2003, n. 276) e dalla seguente disciplina:
a)
premesso che per “tempo pieno” si intende l’orario normale
settimanale di lavoro fissato dal contratto collettivo
nazionale o da accordo aziendale ove previsto, il lavoro a
tempo parziale può essere di tipo:
⎯
orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al
tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale
giornaliero di lavoro;
⎯
verticale,
quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia
svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese o
dell’anno;
⎯
misto,
quando la prestazione si realizza secondo una
combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli
giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto
alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di
non lavoro. Tale combinazione sarà oggetto di esame
congiunto tra azienda e rappresentanze sindacali
aziendali.
Ferma
restando la durata media settimanale dell’orario di lavoro
contrattuale convenuta a livello nazionale o eventualmente
aziendale, ai soli fini dell’individuazione della
prestazione del rapporto a tempo parziale di tipo
orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è
quella risultante dalla distribuzione giornaliera
dell’orario normale contrattuale settimanale.
I
conseguenti trattamenti economici (nazionali e aziendali)
saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità.
Nella
lettera-contratto di lavoro a tempo parziale dovrà,
comunque, essere specificata l’entità e la distribuzione
dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o
annua). Nella lettera-contratto di lavoro a tempo parziale
orizzontale la distribuzione sarà definita anche con
riferimento a turni articolati su una sola delle due fasce
orarie prestabilite cosi determinate: prima fascia da inizio
servizio fino alle ore 13, con possibilità di estensione
fino alle ore 14 per oggettive esigenze aziendali previa
informativa alle rappresentanze sindacali aziendali; la
seconda dalle ore 14 a fine servizio.
Nel
contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale la
prestazione è effettuata in modo continuativo, sia per i
servizi urbani che per quelli extraurbani, fatta salva la
possibilità a livello aziendale di concordare tra le parti
aziendali le modalità di svolgimento non continuativo per
tipologie particolari di servizio.
Nei servizi
extraurbani la prestazione lavorativa nel part-time
orizzontale si intende effettuata in modo continuativo
quando la stessa sia resa nell’ambito di un impegno
giornaliero cosi determinato:
⎯
per prestazioni inferiori alle 4 ore, la durata
dell’impegno giornaliero si ottiene aggiungendo alla
prestazione giornaliera una quota pari al 30% della durata
della stessa;
⎯
per prestazioni pari o superiori alle 4 ore, la durata
dell’impegno giornaliero, cosi come definito dalle vigenti
norme, è di 8 ore.
Le parti si
danno atto che la programmazione su fasce orarie
prestabilite non configura una fattispecie di clausola
flessibile.
Per il
personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo
di prova è prolungato in rapporto alla minore durata
dell’orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno;
b)
la prestazione giornaliera del part-time orizzontale non
potrà essere inferiore a 50% dell’orario settimanale
nazionale o aziendale ove esistente suddivisa su 5 o 6
giorni lavorativi.
Per il
part time verticale la prestazione media settimanale non
potrà essere inferiore al 35% della predetta durata;
c)
al personale assunto a tempo parziale compete la
retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno in
misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
d) le
retribuzioni, oraria e giornaliera, si determinano con le
modalità stabilite dall’articolo 15 del c.c.n.l. 23 luglio
1976 e sulle basi individuate dall’art. 3 del CCNL 27
novembre 2000;
e)
per i tempi accessori e complementari all’attività di
guida del personale viaggiante a tempo parziale si fa
esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e
di contratto nazionale;
f) il
lavoratore a tempo parziale ha diritto alle indennità di
trasferta e di diaria ridotta nella stessa misura dei
lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni
di cui agli articoli 20/A e 21/A (Federtrasporti e Fenit)
e 20/B e 21/B (Anac) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e
successive modificazioni;
g)
i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione
alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme
spettante ai lavoratori a tempo pieno ;
h)
ferma restando la disciplina, i trattamenti economici,
nazionali e aziendali, relativi ai compensi ed indennità
legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13°
mensilità, alla 14° mensilità, alle ferie, alle festività
ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale,
troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale
alle ore lavorate;
i)
per il trattamento di fine rapporto si applicano le
disposizioni vigenti;
l)
nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di
lavoro supplementare, oltre l’orario concordato con il
lavoratore nella lettera di assunzione e/o trasformazione,
in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive,
ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di
forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di
regolare espletamento del servizio.
Il numero
massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in
ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario di
lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non
inferiore a 100 ore, ferma restando quale limite la durata
settimanale dell’orario di lavoro prevista dal contratto
nazionale o aziendale ove esistente. Il numero massimo
delle ore supplementari effettuabili nella singola
giornata lavorativa è pari a 2 ore, da effettuare
all’interno della fascia oraria prestabilita di cui alla
lettera a) che precede e in continuità con la prestazione
lavorativa.
Le ore
supplementari di cui al punto precedente saranno
retribuite con una maggiorazione del 10% calcolata sulla
quota oraria di cui all’articolo 11 del c.c.n.l. 12 marzo
1980, utile ai fini del calcolo dell’indennità per il
lavoro straordinario.
Le ore che
superino il numero massimo di ore supplementari
effettuabili, ai sensi di quanto convenuto nella presente
lettera, sono retribuite con una maggiorazione del 25%
calcolata sulla quota oraria di cui all’articolo 11 del
c.c.n.l. 12 marzo 1980, utile ai fini del calcolo
dell’indennità per il lavoro straordinario.
La
retribuzione prevista dai periodi precedenti è comprensiva
dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di
legge ivi compreso il T.F.R.
A livello
aziendale, le aziende e le organizzazioni sindacali
potranno convenire forme di compensazione del lavoro
supplementare alternative a quelle previste.
Le ore di
lavoro eccedenti il lavoro supplementare così come sopra
definito, possono essere effettuate solo con il consenso
del lavoratore interessato. Il rifiuto alla prestazione di
lavoro eccedente quello supplementare, non può in nessun
caso essere considerato giustificato motivo di
licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento
disciplinare.
Nel caso
di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto è
altresì consentito lo svolgimento di prestazioni
lavorative straordinarie per le ore eccedenti l’orario
normale settimanale previsto dal CCNL o da accordo
aziendale ove esistente;
m) fermo
restando quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61/2000, come sostituito dal D.lgs. 10 settembre
2003, n. 276, compatibilmente con le esigenze
organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a
livello aziendale, il personale in forza può chiedere il
passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo
parziale per un periodo di tempo prestabilito, al termine
del quale al lavoratore interessato verrà ricostituito il
rapporto a tempo pieno.
Qualora il
numero delle richieste risulti superiore a quello
compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le
istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata
secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
−
documentata necessità di sottoporsi a cure mediche
incompatibili con la prestazione a tempo pieno,
−
documentata necessità di assistere familiari a carico
non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico,
anche figli fino a 13 anni,
− motivi
di famiglia, opportunamente documentati,
−
studio, volontariato, etc., opportunamente documentati,
− motivi
personali;
n)
per quanto attiene il part-time nel settore dell’esercizio
l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili
incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di
lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di
sicurezza del servizio;
o) a
livello aziendale le parti disciplineranno la precedenza
nell’assunzione a tempo pieno dei lavoratori part-time,
definendone i criteri di preferenza, tenuto conto di
quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 25
febbraio n. 61 come sostituito dal D.Lgs. 10 settembre
2003, n. 276. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il
rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno, non integra
i presupposti del giustificato motivo di licenziamento, né
può dare luogo ad alcun provvedimento disciplinare;
p) su
accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere
concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale orizzontale secondo modalità flessibili, che
consentano la variabilità della collocazione della
prestazione lavorativa come previsto dall’articolo 3,
commi 7, 8 e 9 del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, come
sostituiti dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.
Su accordo
scritto tra lavoratore ed azienda nei rapporti di lavoro a
tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere
stabilite clausole elastiche relative alla variazione in
aumento della durata della prestazione lavorativa. Le
variazioni in aumento della prestazione lavorativa non
possono eccedere il 20% della prestazione concordata su base
annua.
Il
lavoratore può esercitare un diritto di ripensamento in
ordine alle clausole flessibili ed elastiche sottoscritte
sufficientemente motivato, con un preavviso di 30 giorni e
non prima di 5 mesi dalla attivazione delle clausole stesse
per le seguenti motivazioni:
⎯
documentata necessità di sottoporsi a cure mediche
incompatibili con la prestazione a tempopieno,
⎯
documentata necessità di assistere familiari a carico non
autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche
figli fino a 13 anni,
⎯ gravi
motivi di famiglia, opportunamente documentati,
⎯
opportunità di lavoro integrativo, da documentare all’atto
dell’effettiva formalizzazione del rapporto.
Il rifiuto
di sottoscrivere clausole di flessibilità o elastiche non
integra i presupposti del giustificato motivo di
licenziamento, né può dare luogo ad alcun provvedimento
disciplinare.
L’azienda
potrà attivare le clausole elastiche e/o flessibili in caso
di specifiche esigenze organizzative e/o produttive,
ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di
forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di
regolare espletamento del servizio.
Le
variazioni in aumento della prestazione lavorativa devono
essere preannunciate con un preavviso di 7 giorni e sono
compensate con una maggiorazione del 5 %, calcolata sulla
base della quota oraria della retribuzione di cui
all’articolo 11 del c.c.n.l. 12 marzo 1980, utile ai fini
del calcolo dell’indennità per il lavoro straordinario,
relativa alle ore prestate in aumento.
Le
variazioni della collocazione temporale della prestazione di
lavoro devono essere preannunciate con un preavviso di 7
giorni e sono compensate, per il periodo in cui la
variazione stessa viene effettuata, con una maggiorazione
del 5 % calcolata sulla base della quota oraria della
retribuzione di cui all’articolo 11 del c.c.n.l. 12 marzo
1980, utile ai fini del calcolo dell’indennità per il lavoro
straordinario.
Le predette
maggiorazioni sono comprensive dell’incidenza su tutti gli
istituti contrattuali e di legge ivi compreso il t.f.r.
Il datore di
lavoro e il lavoratore possono concordare di sospendere
l’efficacia delle clausole elastiche e/o flessibili per
tutto il periodo durante il quale sussistono gravi cause
connesse ad esigenze di carattere familiare o di tutela
della salute.
La
disciplina di cui al presente articolo si applica ai
contratti part-time ancorché stipulati a tempodeterminato.
Si intendono
richiamate le norme di non discriminazione di cui
all’articolo 4 del D.lgs. n. 61/2000.
Le parti si
danno atto che, nel contratto di lavoro part-time, lo
svolgimento della prestazione non deve impedire al
lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra
attività lavorativa.
Per tutto
quanto non espressamente richiamato si fa riferimento alle
leggi vigenti citate in premessa.
C) CONTRATTO DI
INSERIMENTO/REINSERIMENTO
1.
Premessa
In
conformità all'accordo interconfederale dell’11 febbraio
2004, i contratti di inserimento, disciplinati dal D.Lgs. 10
settembre 2003, n. 276 e dal presente accordo , sono
attivabili per tutte le figure professionali mediante un
progetto individuale di adattamento delle competenze
professionali del lavoratore ad un determinato contesto
lavorativo, diretto a realizzare l’inserimento ovvero il
reinserimento nel mercato del lavoro.
In relazione
ai soggetti che possono essere assunti con contratto di
inserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.lgs. n.
276/03 si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29
fino a 32 anni”, in base a quanto stabilito all’art. 1,
comma.1, del decreto legislativo n. 181/2000, come
sostituito dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n.
297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o
cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca
di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
Nella
predisposizione dei progetti dei contratti di inserimento
devono essere rispettati i principi di non discriminazione
diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n.
125.
2.
Forma ed elementi del contratto e del progetto
Il contratto
di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve
essere specificatamente indicato il progetto individuale di
inserimento/reinserimento.
In mancanza
di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si
intende assunto a tempo indeterminato.
Nel
contratto verranno indicati:
la
durata;
il
periodo di prova;
l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che si tratti
di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
il
parametro retributivo.
Nel progetto
verranno indicati:
il
profilo professionale al conseguimento del quale è
preordinato il progetto di inserimento/reinserimento
oggetto del contratto;
la
durata e le modalità della formazione.
Il progetto
individuale di inserimento/reinserimento è definito con il
consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a
garantire l’adeguamento delle competenze professionali del
lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le
professionalità già acquisite.
3.
Durata del contratto
Il contratto
di inserimento avrà la durata:
- massima
di18 mesi per i progetti relativi ai lavoratori delle aree
professionali 1^, 2^ e 3^;
-di 12 mesi
per i progetti relativi ai lavoratori dell’area
professionale 4^.
Per i
soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico,
mentale o psichico, il contratto di inserimento potrà
prevedere una durata massima di trentasei mesi.
Nell’ipotesi
di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili
con il nuovo contesto organizzativo, potranno essere
previste durate inferiori alla massima indicata, da
definirsi in sede di contrattazione collettiva aziendale
anche tenendo conto della congruità delle competenze
possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è
preordinato il progetto di reinserimento.
4.
Attività formativa
Il progetto
deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 40
ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione
antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed
organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di
addestramento specifico, in funzione dell’adeguamento delle
capacità professionali del lavoratore. La formazione
antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita
nella fase iniziale del rapporto.
In attesa
della definizione delle modalità di attuazione dell’art. 2,
lett. i), del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 in materia di
“libretto formativo”, la registrazione delle competenze
acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore
di lavoro o di un suo delegato.
5.
Rapporto di lavoro
Al contratto
di inserimento si applicano tutte le disposizioni regolanti
il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto
diversamente previsto dal presente articolo.
La durata
del periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte
dell’interessato, sarà pari a:
− 4
settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata
sino a 12 mesi;
− 6
settimane di prestazione effettiva per i contratti sino a 18
mesi.
Nel caso che
il progetto individuale preveda, per i lavoratori
dell’esercizio filo- ferro tranviario e della navigazione
(interna e lagunare), l’acquisizione di specifiche
abilitazioni, la durata del periodo di prova sarà pari al
tempo normalmente occorrente per tali acquisizioni.
In caso di
trasformazione del contratto di inserimento in contratto a
tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova.
Qualora sia
necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi,
i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi
siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che
l’esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando
presso una pluralità di imprese individuate nei progetti
medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo
alla singola impresa.
Nei casi in
cui il contratto di inserimento venga trasformato in
contratto di lavoro a tempo indeterminato, la durata del
contratto di inserimento verrà computata nell’anzianità di
servizio, con esclusione degli aumenti periodici di
anzianità.
6.
Retribuzione
La
retribuzione per gli assunti con contratto di inserimento è
costituita dalla retribuzione tabellare, dall’ex indennità
di contingenza, dal t.d.r., dall'indennità di turno di cui
all'accordo nazionale 21 maggio 1981, lettera a), dalla
indennità di mensa, dall'indennità domenicale, relativi ai
parametri di seguito indicati.
Al
lavoratore assunto con contratto di inserimento, che vanta
una adeguata esperienza lavorativa nel profilo professionale
indicato nel progetto, sarà attribuito, per tutta la durata
del relativo contratto, il parametro di accesso. Al
lavoratore che non si trova nella condizione predetta sarà
attribuito il parametro iniziale della figura professionale
al conseguimento della quale è preordinato il progetto di
inserimento, ridotto di 30 punti per le figure incluse
nell’area professionale 1^; di 20 punti per le figure
incluse nell’area professionale 2^; di 10 punti per le
figure incluse nell’area professionale 3^ . Per le figure di
operatore di esercizio, di macchinista e capo-treno la
riduzione è di 6 punti parametrali.
L’applicazione dello specifico trattamento economico e
normativo stabilito per i contratti di inserimento non
comporta l’esclusione dei lavoratori con contratto di
inserimento dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali
mensa, vestiario e trasporti, ovvero dal godimento delle
relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al
personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche
caratteristiche
dell’effettiva prestazione lavorativa nei termini previsti
dal contratto collettivo nazionale (indennità di diaria e
trasferta, di lavoro straordinario, festivo e notturno).
E’ abrogato
il punto 9), lett. A), dell’art. 2 dell’accordo nazionale 27
novembre 2000, che rimane in vigore transitoriamente per i
c.f.l. in corso, tenuto, comunque, conto di quanto previsto
dalla clausola di salvaguardia.
7.
Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro
In caso di
una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o
infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo
complessivo di 90 giorni di calendario nell’arco dell’intera
durata del rapporto di inserimento, per i contratti fino a
12 mesi.
Il periodo
complessivo di conservazione del posto è di 135 giorni di
calendario nell’arco dell’intera durata per i contratti fino
a 18 mesi.
Le assenze
per malattia e infortunio, superiori a 10 giorni
contributivi comportano un corrispondente prolungamento del
contratto di inserimento ferma restando la durata massima di
18 mesi.
In caso di
malattia, maternità o di infortunio extraprofessionale degli
assunti con contratto di inserimento, l’azienda, per un
periodo massimo pari a quello di conservazione del posto,
anticiperà il trattamento economico riconosciuto dagli enti
previdenziali ed assicurativi.
Nei primi
tre giorni di malattia sarà garantito, dalle aziende, un
trattamento pari alla quota giornaliera della retribuzione
spettante ai sensi del primo periodo del paragrafo titolato
“Retribuzione”.
Qualora tale
trattamento venga corrisposto da altri Enti, verrà
assorbito, fino a concorrenza, quanto erogato dall’azienda.
8.
Limitazioni sull’utilizzo
La facoltà
di assunzione mediante i contratti di inserimento non è
esercitabile dalle aziende che, al momento della stipula di
un nuovo contratto di inserimento, risultino non avere
mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui
contratto di inserimento sia già venuto a scadere nei 18
mesi precedenti.
Ai fini
sopra indicati non si computano i lavoratori che si siano
dimessi, quelli destituiti o licenziati per giusta causa e
quelli che al termine del rapporto di lavoro abbiano
rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, nonché i contratti risolti
nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a
iniziativa del lavoratore o per fatti da lui dipendenti od a
lui imputabili e, comunque, quelli non trasformati in misura
pari a quattro contratti.
Agli effetti
della presente disposizione sulle limitazioni di utilizzo si
considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i
quali il contratto di inserimento, nel corso del suo
svolgimento, sia stato trasformato in contratto di lavoro a
tempo indeterminato
D)
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
In attesa
che la nuova normativa di legge sull'apprendistato
professionalizzante diventi esecutiva, le parti concordano
la presente regolamentazione al fine di consentire
-attraverso il tempestivo utilizzo dell'istituto non appena
ciò sarà possibile - lo sviluppo di concrete opportunità
occupazionali.
La presente
regolamentazione diventerà, pertanto, pienamente operativa
nelle singole regioni, quando saranno emanate le discipline
regionali relative ai profili formativi ex art. 49, comma 5,
del D.lgs 276/03.
Il contratto
di apprendistato professionalizzante può essere instaurato
con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni ed è
finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un
percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di
base, trasversali e tecnicoprofessionali.
Per i
soggetti in possesso di una qualifica professionale,
conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il
contratto di apprendistato professionalizzante può essere
stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
La
formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi
formativi sia interni che esterni all'azienda.
1.
Disciplina del rapporto
Per
instaurare l'apprendistato professionalizzante è
necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore,
nel quale devono essere indicati: la qualificazione che
potrà essere acquisita al termine del periodo di
formazione, sulla base degli esiti del contratto, la
durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
Il
contratto di apprendistato professionalizzante può essere
instaurato per i lavoratori delle aree professionali 1°,
2° e 3°.
La durata
del periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte
dell’interessato, sarà pari a 6 settimane di prestazione
effettiva.
Nel caso
che il contratto preveda, per i lavoratori dell’esercizio
filo- ferro tranviario e della navigazione (interna e
lagunare), l’acquisizione di specifiche abilitazioni, la
durata del periodo di prova sarà pari al tempo normalmente
occorrente per tali acquisizioni.
La durata
massima del periodo dell'apprendistato professionalizzante
è fissata in 36 mesi.
Ai fini
della durata dell'apprendistato, il periodo di
apprendistato professionalizzante svolto presso altri
datori di lavoro deve essere computato per intero nella
nuova azienda, sempre ché riguardi le stesse mansioni e
l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12
mesi.
Saranno
inoltre computati i periodi di apprendistato svolti
nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.
L’assunzione dell’apprendista avviene al parametro di
accesso del profilo professionale al quale è finalizzata
l’attività formativa.
L'intero
periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai
fini della maturazione dell'anzianità di servizio, con
esclusione dei primi 24 mesi ai fini della maturazione
degli aumenti periodici di anzianità.
Agli
apprendisti spettano gli istituti previsti dal c.c.n.l.,
in quanto applicabili, nonché, per quanto concerne il
trattamento economico, la retribuzione tabellare, l'ex
indennità dì contingenza, il T.D.R., l'indennità di mensa
e i seguenti elementi retributivi: indennità per lavoro
straordinario, notturno e festivo, a turni e domenicale,
indennità di trasferta (art.20 A e B), di diaria ridotta
(art. 21/A) e concorso pasti (art. 21/B), nella misura e
con la regolamentazione stabilita dai contratto nazionale.
Sono altresì attribuiti i servizi aziendali di mensa,
vestiario e trasporti ovvero le relative indennità
sostitutive.
Per quanto
concerne la retribuzione aziendale, ridefinita cosi come
previsto dall'art. 3, punto 3, dell'accordo nazionale 27
novembre 2000, la stessa sarà erogata con le seguenti
modalità:
• dal 19°
al 24° mese: 20%
• dal 25°
al 30° mese: 30%
• dal 31°
al 36° mese: 50%
L'eventuale attribuzione agli apprendisti nonché le
specifiche modalità di erogazione del premio di risultato
sono stabilite a livello aziendale.
In caso di
malattia e di infortunio non sul lavoro l'apprendista ha
diritto ad un trattamento assistenziale a carico del
datore di lavoro pari al 50% della retribuzione normale
per i primi 3 giorni; pari al 100% della retribuzione
normale dal 4° giorno al 180°.
Nelle
aziende con meno di 26 dipendenti, l’apprendista ha
diritto, dal 4° al 180° giorno, un trattamento equivalente
a quello erogato dall’INPS.
Il periodo
di comporto è pari a 180 giorni nell’anno solare e sarà
proporzionalmente ridotto nel caso che il contratto abbia
una durata minore.
In caso di
assenza ingiustificata alla visita di controllo sullo
stato di malattia al lavoratore con contratto di
apprendistato sarà ridotto della metà, per tutto il
periodo certificato, il trattamento economico di cui ai
commi precedenti.
Alla
conclusione del contratto di apprendistato, il termine di
preavviso, in caso di mancata prosecuzione del rapporto di
lavoro, è di 15 giorni.
I
lavoratori assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante non sono computati ai fini degli
istituti contrattuali e di legge, salvo quanto previsto
nella Premessa del presente articolo.
2.
Svolgimento della formazione
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con
diligenza le iniziative formative esterne e interne
all'azienda.
Le ore
destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti
gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di
lavoro.
Per le ore
destinate alla formazione non spettano all'apprendista le
indennità dei dipendenti dì ruolo.
In caso di
contratto di apprendistato professionalizzante a tempo
part-time la durata della formazione non sarà
riproporzionata.
In caso di
interruzione del rapporto prima del termine il datore di
lavoro attesta l'attività formativa svolta.
L'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro
notturno beneficerà di una formazione di contenuto non
inferiore a quella ordinariamente prevista per gli
apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni
diurni.
Ove la
regolamentazione regionale intervenga durante lo
svolgimento del contratto d’apprendistato, dal momento
d’entrata in vigore della stessa, al rapporto viene
applicata la disciplina del “apprendistato
professionalizzante” riconoscendo al lavoratore l’attività
formativa svolta ed il periodo di tempo già effettuato
come apprendista.
3. Avviso comune
Le parti
si impegnano a definire un apposito avviso comune sui
profili formativi da porre all’attenzione degli organi
regionali competenti entro il 31 gennaio 2005.
D 1)
APPRENDISTATO (DISCIPLINA TRANSITORIA)
In attesa
della operatività del nuovo apprendistato
professionalizzante, determinata dalla definizione della
prevista regolamentazione delle diverse regioni, per la
disciplina dell’apprendistato si fa riferimento, in via
transitoria, alle disposizioni di legge in materia ed in
particolare all’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n.
196 e successive modifiche ed integrazioni, ai relativi
decreti ministeriali di attuazione ed alla presente
disciplina contrattuale.
L’apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che
può essere adottato in tutti i settori di attività
rientranti nel campo di applicazione del presente
contratto per i lavoratori in età non inferiore a 15 anni
e non superiore a 24 ovvero a 26 nelle aree di cui agli
obiettivi 1 e 2 del regolamento Cee n. 2081 del 20 luglio
1993 e successive modificazioni. Qualora l’apprendista sia
portatore di handicap i predetti limiti di età sono
elevati di due anni.
La
qualifica professionale oggetto dell’apprendistato ed il
relativo profilo professionale devono essere indicati
nella lettera di assunzione.
La durata
del periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte
dell’interessato, sarà pari a 6 settimane di prestazione
effettiva.
Nel caso
che il contratto preveda, per i lavoratori dell’esercizio
filo- ferro tranviario e della navigazione (interna e
lagunare), l’acquisizione di specifiche abilitazioni, la
durata del periodo di prova sarà pari al tempo normalmente
occorrente per tali acquisizioni.
Il
contratto di apprendistato può riguardare tutte le aree
operative e le aree professionali 1^ 2^e 3^.
La durata
massima dell’apprendistato è fissata in 36 mesi.
Al fine di
completare l’addestramento dell’apprendista, sono dedicate
120 ore medie annue retribuite di formazione esterna, così
come previsto dall’articolo 16, comma 2 della legge n.
196/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Di tale
monte ore, 42 ore dovranno essere dedicate alle materie
indicate all’articolo 2, comma 1, lett. a), del D.M. 8
aprile 1998.
Le
orerimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati
all’articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto citato.
Le imprese
effettueranno la formazione teorico-pratica presso
strutture esterne pubbliche o private di cui all’articolo
2, comma 2, del D.M. 8 aprile 1998.
Per gli
apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo
ovvero di attestato di qualifica professionale idonei
rispetto all’attività da svolgere, la durata della
formazione di cui al citato articolo 16, comma 2, legge n.
196/1997 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta
a 80 ore medie annue retribuite, delle quali 40 saranno
dedicate alle materie di cui all’articolo 2, comma 1,
lett. a) del D.M. 8 aprile 1998 e le rimanenti alle
materie di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b) del
medesimo decreto ministeriale.
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con
diligenza le iniziative di formazione.
Le ore
destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti
gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di
lavoro.
Per le ore
destinate alla formazione non spettano all’apprendista le
indennità dei dipendenti di ruolo legate alle prestazioni
proprie della figura professionale rivestita.
Le ore
complessive di formazione possono essere distribuite
diversamente nell’arco della durata del contratto di
apprendistato.
La
formazione degli apprendisti all’interno dell’impresa sarà
seguita da un tutore che curerà la necessità di raccordo
tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
La
funzione di tutore della formazione nelle imprese con meno
di 15 dipendenti può essere svolta dal datore di lavoro,
secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del D.M.
8 aprile 1998.
Al termine
del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta
le competenze professionali acquisite dal lavoratore,
dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica
in materia diservizi per l’impiego.
L’assunzione dell’apprendista avviene al parametro
d’accesso del profilo professionale al quale è finalizzata
l’attività formativa.
Ove il
rapporto di lavoro prosegua a tempo indeterminato presso
la stessa azienda l'intero periodo di apprendistato è
utile ai fini della maturazione dell'anzianità di
servizio, con esclusione dei primi 24 mesi ai fini della
maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
Agli
apprendisti spettano gli istituti previsti dal c.c.n.l.,
in quanto applicabili, nonché, per quanto concerne il
trattamento economico, la retribuzione tabellare, l'ex
indennità dì contingenza, il T.D.R., l'indennità di mensa
e i seguenti elementi retributivi: indennità per lavoro
straordinario, notturno e festivo, a turni e domenicale,
indennità di trasferta (art.20 A e B), di diaria ridotta
(art. 21/A) e concorso pasti (art. 21/B), nella misura e
con la regolamentazione stabilita dal contratto nazionale.
Sono altresì attribuiti i servizi aziendali di mensa,
vestiario e trasporti ovvero le relative indennità
sostitutive.
Per quanto
concerne la retribuzione aziendale, ridefinita cosi come
previsto dall'art. 3, punto 3, dell'accordo nazionale 27
novembre 2000, la stessa sarà erogata con le seguenti
modalità:
• dal 19°
al 24° mese: 20%
• dal 25°
al 30° mese: 30%
• dal 31°
al 36° mese: 50%
L'eventuale attribuzione agli apprendisti nonché le
specifiche modalità di erogazione del premio di risultato
sono stabilite a livello aziendale.
In caso di
malattia e di infortunio non sul lavoro l'apprendista ha
diritto ad un trattamento assistenziale a carico del
datore di lavoro pari al 50% della retribuzione normale
per i primi 3 giorni; pari al 100 della retribuzione
normale dal 4° giorno al 180°.
Nelle
aziende con meno di 26 dipendenti, l’apprendista ha
diritto, dal 4° al 180° giorno, un trattamento equivalente
a quello erogato dall’INPS.
Il periodo
di comporto è pari a 180 giorni nell’anno solare e sarà
proporzionalmente ridotto nel caso che il contratto abbia
una durata minore.
In caso di
assenza ingiustificata alla visita di controllo sullo
stato di malattia al lavoratore con contratto di
apprendistato sarà ridotto della metà, per tutto il
periodo certificato, il trattamento economico di cui ai
commi precedenti.
Al termine
dell’apprendistato, l’apprendista sostiene la prova di
idoneità prevista dalle norme legislative - che deve
essere effettuata solamente in relazione allo specifico
addestramento praticato dall’apprendista - e, in caso di
esito favorevole, consegue il profilo professionale per il
quale è stato assunto.
All’apprendista che, terminato il periodo di
apprendistato, venga mantenuto in servizio senza essere
ammesso, per motivi a lui non imputabili, alla prova di
idoneità, si intenderà attribuita la qualifica
professionale che ha formato oggetto del contratto di
apprendistato.
L’azienda
potrà procedere ad ulteriori assunzioni di lavoratori con
il contratto di apprendistato a condizione che sia
mantenuto in sevizio almeno il 60% degli apprendisti in
scadenza nei ventiquattro mesi precedenti.
Ai fini
sopra indicati, non si computano, comunque, i contratti
risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero
a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente
od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento
delle abilitazioni richieste), nonché i contratti per i
quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano
rifiutato la proposta di rimanere in servizio.
La
limitazione di cui al presente paragrafo non si applica
quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo
contratto di apprendistato.
E) LAVORO
SOMMINISTRATO
L’attivazione del contratto di somministrazione può essere
esclusivamente a termine. La somministrazione a tempo
determinato è ammessa per far fronte a necessità eccezionali
od occasionali e quando non è possibile fare ricorso a
contratti a tempo determinato e per un periodo non superiore
a 60 giorni mediante accordo aziendale con le oo. ss.
firmatarie del presente ccnl.
Il contratto
di somministrazione è vietato per sostituire lavoratori in
sciopero, né può essere utilizzato dalle aziende che non
siano in regola con la legge n. 626 del 1994, che abbiano
ridotto il personale nell’anno precedente o che non abbiano
nello stesso periodo confermato contratti in scadenza.
I lavoratori
con un contratto di somministrazione non possono superare il
2% dell’organico delle aree operative di riferimento, con un
minimo di contratti attivabili di 5 unità.
F) TELELAVORO
Il
“telelavoro” potrà essere utilizzato dalle aziende a
richiesta dei lavoratori interessati esclusivamente per il
personale dell’area professionale 1^, 2^ e 3^ appartenenti
all’area operativa amministrazione e servizi, previo
specifico accordo sindacale con le oo.ss. aziendali
firmatarie del ccnl e nel rispetto di quanto previsto nel
presente articolo.
I lavoratori
con contratto di telelavoro non potranno, in ogni caso,
superare la percentuale del 2% dei lavoratori a tempo
indeterminato a tempo pieno, dell’area interessata.
G) LAVORO
RIPARTITO
Le parti,
considerate le specificità del settore, concordano che
l’istituto del “lavoro ripartito” potrà essere utilizzato
dalle aziende su base volontaria, a domanda dei lavoratori a
tempo indeterminato interessati e, comunque, entro il 2% dei
lavoratori a tempo indeterminato, fatto salvo il numero
minimo di quattro contratti.
ART. 2/A
PERCENTUALI
DI UTILIZZO
Fatte salve
le tipologie contrattuali di cui alle lettere C) e D)
(apprendistato ed inserimento) le percentuali di utilizzo
delle forme contrattuali a tempo determinato nonché dei
contratti part-time a tempo indeterminato:
a. nelle
aziende fino a 50 dipendenti, entro la misura massima del
35% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’atto
dell’assunzione, con un minimo di almeno 5 unità
attivabili;
b. nelle
aziende con più di 50 e fino a 500 dipendenti, entro la
misura massima del 25% dei lavoratori assunti a tempo
indeterminato in forza all’atto dell’assunzione e, in ogni
caso, in misura non inferiore a quella consentita alle
aziende fino a 50 dipendenti;
c. nelle
aziende con più di 500 dipendenti, entro la misura massima
del 20 % dei lavoratori a tempo indeterminato in forza
all’atto dell’assunzione e, in ogni caso, in misura non
inferiore a quella consentita nelle aziende fino a 500
dipendenti.
Se
dall’applicazione delle predette percentuali risultassero
frazioni di unità, il numero degli assumendi è elevato
all’unità superiore.
Tali
limitazioni non trovano applicazione per i contratti a tempo
determinato individuati dall’art. 10, commi 7 ed 8 del
D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
Sono esclusi
dalle percentuali predette i contratti part-time la cui
trasformazione sia stata determinata da richiesta del
lavoratore. Rientrano invece nelle percentuali predette i
contratti parttime verticali (a tempo determinato ed
indeterminato) la cui prestazione sia compresa fra il 35% ed
il 50% della durata media dell’orario di lavoro normale
contrattuale, i quali sono attivabili nel limite del 3% con
arrotondamento all’unità superiore di eventuali frazioni
fatto, comunque, salvo il minimo di 5 unità attivabili.
ART. 3
CLAUSOLE
SOCIALI
Per i
contratti di inserimento in corso troverà applicazione dalla
data di stipula dell’accordo di rinnovo, la nuova normativa,
salvo che il trattamento complessivo in atto a livello
aziendale non sia più favorevole.
Per i
contratti di formazione e lavoro in corso alla data di
stipula dell’accordo di rinnovo, trovano applicazione, a
partire dal termine predetto, le norme previste dall’accordo
di rinnovo per il contratto di inserimento, le quali
dispongono che in presenza di un’adeguata esperienza
lavorativa a tali lavoratori sia riconosciuto il parametro
di accesso.
ART. 4
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI
PARAMETRI RETRIBUTIVI
La tabella
C1/1 dell’art. 2, lett. c) dell’accordo nazionale 27
novembre 2000 è così modificata:
Figure
professionali Parametri Modalità di accesso
Operatore di
esercizio 140 Parametro di accesso
Operatore di
esercizio 158 dopo 8 anni di guida effettiva (1)
Operatore di
esercizio 175 dopo 16 anni di guida effettiva (1)
Operatore di
esercizio 183 dopo 21 anni di guida effettiva (1)
La tabella
C1/5 dell’art. 2, lett. c) dell’accordo nazionale 27
novembre 2000 è cosi modificata:
Figure
professionali Parametri Modalità di accesso
Capo treno
140 Parametro di accesso
Capo treno
158 Dopo 8 anni di svolgimento delle mansioni di capo treno
(5)
Capo treno
165 Dopo 16 anni di svolgimento delle mansioni di capo treno
(5)
La tabella
C. 1/6 dell’art. 2, lett. c) dell’accordo nazionale 27
novembre 2000 è cosi modificata:
Figure
professionali Parametri Modalità di accesso
Macchinista
153 Parametro di accesso
Macchinista
165 Dopo 8 anni di condotta effettiva (6)
Macchinista
183 Dopo 16 anni di condotta effettiva (6)
Macchinista
190 Dopo 21 anni di condotta effettiva (6)
La tabella C.1/7
della lett. C) dell’accordo nazionale 4 aprile 2001 è così
modificata
Figure
professionali parametri Modalità di accesso
Operatore (FTA)
139 (1) Parametro di accesso
Operatore (FTA)
145 Al conseguimento dell’abilitazione alla “manovra degli
impianti a fune”
Operatore (FTA)158
Dopo 8 anni di svolgimento delle mansioni proprie della
figura (2) di cui almeno 5 anni di svolgimento delle
mansioni di “manovra degli impianti a fune” (3)
Operatore (FTA)
175 Dopo 16 anni di svolgimento delle mansioni proprie della
figura (2) di cui almeno 12 anni di svolgimento delle
mansioni di “manovra degli impianti a fune” (3)
Le tabelle C
1/8, C. 1/9 e C. 1/10 della lett. C) dell’accordo nazionale
10 ottobre 2001 sono così modificate
C. 1/8
Figure
professionali parametri Modalità di accesso
Guardialinee
140 Parametro di accesso
Guardialinee
158 Dopo 8 anni di svolgimento delle mansioni proprie della
figura (1)
Guardialinee
165 Dopo 16 anni di svolgimento delle mansioni proprie della
figura (1)
C. 1/9
Figure
professionali parametri Modalità di accesso
Manovratore
AS/MO/LOC 140 Parametro di accesso
Manovratore
AS/MO/LOC 158 Dopo 8 anni di svolgimento delle mansioni
proprie della figura (2)
Manovratore
AS/MO/LOC 165 Dopo 16 anni di svolgimento delle mansioni
proprie della figura (2)
C. 1/10
Figure
professionali parametri Modalità di accesso
Operatore
qualificato Funivie portuali
140
Parametro di accesso Operatore qualificato Funivie portuali
158 Dopo 8
anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (3)
Operatore
qualificato Funivie portuali
165 Dopo 16
anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (3)
L’intestazione del profilo professionale della figura del
“MARINAIO”, contenuta nel testo
coordinato
degli accordi aziendali del 20/02/02 e del 20/05/02
sottoscritti dall’ACTV di Venezia e dalle
OO.SS.LL. locali e recepiti con presa d’atto delle Parti
nazionali stipulanti la presente ipotesi di accordo,
con il Verbale di incontro dell’8 ottobre 2002, è modificata
come segue: “Marinaio –
parametro 129 (dopo 9 anni di mansioni effettive passa al
parametro 145)”
ART. 5
ASSEGNO PEREQUATIVO
Ai
lavoratori assunti nelle figure professionali dell’operatore
di esercizio, di macchinista e di capo treno,
successivamente al 27 novembre 2000, dal mese successivo a
quello di maturazione di 4 anni di anzianità
specifica ai sensi dell’art. 2, lett. c), dell’accordo
nazionale 27 novembre 2000, è riconosciuto
un assegno perequativo lordo di € 18 che rientra nella
retribuzione normale.
Tale assegno
non verrà più erogato alla attribuzione del parametro
successivo a quello di accesso ovvero nei
casi di attribuzione di un’altra figura professionale.
L’assegno
predetto non trova applicazione nel caso del cd. capo-treno
che non abbia le necessarie abilitazioni
professionali.
ART. 6
PERMESSI
RETRIBUITI
Fatta salva
l’attuale disciplina nazionale sull’orario di lavoro le
aziende riconoscono: dal 1°
gennaio 2005: un permesso aggiuntivo annuo; dal 1°
gennaio 2006: un‘ulteriore giornata di permesso annuo; al personale
che si trova in entrambe le condizioni sotto specificate:
⎯ durante
l’anno solare non siano effettuati riposi e/o giornate di
non prestazione,
aggiuntivi rispetto ai 52 riposi periodici, computati al
netto delle ferie, dei
permessi retribuiti nazionali, delle festività godute e
delle giornate fruite per
compensare prestazioni di lavoro effettuato eccedente
l’orario normale
contrattuale;
⎯ durante
l’anno solare l’orario di lavoro, computato secondo la
normativa nazionale in
vigore e al netto delle giornate sopra indicate nonché
dell’orario
straordinario compensato con la maggiorazione, non sia
inferiore alle 39 ore medie
settimanali.
I permessi
retribuiti sono assegnati compatibilmente con le esigenze di
servizio e previa richiesta inoltrata
dal lavoratore con tre giorni di anticipo. Ove i permessi
non possono essere usufruiti, per le citate
esigenze di servizio, entro l’anno in cui si riferiscono,
sarà corrisposta al lavoratore interessato,
per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera
di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di
importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie.
ART. 7
CLAUSOLA
SOCIALE
In caso di
subentro di azienda a qualunque titolo, anche a seguito
dell’espletamento di procedure di affidamento
concorsuale dei servizi di trasporto pubblico locale, il
trasferimento all’impresa subentrante
del personale a quel momento occupato in quella cessante è
disciplinato dall’art. 26 dell’ all.
A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n.148.
Al personale
interessato verrà conservato il trattamento economico e
normativo e l’inquadramento rivenienti
dal c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successivi accordi nazionali
modificativi ed integrativi.
Viene
inoltre assicurata, ai sensi dell’art. 2, punto 11)
dell’accordo nazionale 27.11.2000 l’anzianità maturata
nell’azienda di provenienza.
L’impresa
subentrante garantirà, al momento del subentro,
l’applicazione dei contratti in essere nell’azienda
cedente.
Le parti a
livello aziendale negozieranno le modalità di armonizzazione
in caso di trattamenti
differenziati.
Gli accordi
aziendali in materia, ove già stipulati alla data di
sottoscrizione del presente accordo nazionale,
restano confermati.
ART. 8
FORMAZIONE
PERMANENTE - DIRITTO ALLO STUDIO
Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 53 del c.c.n.l. 23
luglio 1976 e dall’accordo nazionale 10 febbraio
1978, le aziende, previo esame congiunto con le OO.SS.LL.
competenti,
promuoveranno processi di formazione professionale continua
del personale avvalendosi delle opportunità
a tale scopo offerte dalla legislazione europea, nazionale e
regionale.
In tale
contesto, le parti nazionali valuteranno la compatibilità
della previsione di cui al citato articolo 53
del c.c.n.l 23 luglio 1976, anche con quanto previsto dalla
riforma della scuola dell’obbligo
( legge n. 53/2003).
ART. 9
CRAL
Al fine di
potenziare l’associazionismo così come regolamentato dalle
leggi vigenti e dall’articolo 11 della
legge n. 300/1970, considerando il “tempo libero” come
fattore positivo e come recupero psicofisico
del lavoratore, le parti concordano sulla volontà di
promuovere un più proficuo impegno da parte
delle aziende volto a sostenere ed incrementare le attività
culturali, sociali e ricreative dei lavoratori
attraverso circoli aziendali; circoli amministrati da organi
costituiti a maggioranza da
rappresentanti eletti tra i lavoratori e con la eventuale
partecipazione delle aziende.
ART. 10
PATENTE DI
GUIDA – DISCIPLINA PER IL RECUPERO DEI PUNTI
Qualora
nell'espletamento delle mansioni, al personale addetto alla
guida dei veicoli utilizzati dell’azienda
siano stati detratti punti dalla patente e sia necessaria la
frequenza di corsi, l'impresa si farà carico
degli oneri conseguenti alla predetta frequenza, che avverrà
fuori dell'orario di lavoro.
Ove ne
ricorrano gli estremi resta ferma l’applicazione della
normativa disciplinare.
Nei predetti
casi il lavoratore addetto alla guida di veicoli aziendali è
tenuto a comunicare all’azienda,
per iscritto e tempestivamente, i provvedimenti di
sottrazione dei punti, di sospensione e/o ritiro
della patente assunti a suo carico.
Fermo
restando la vigente disciplina in materia, le parti si
impegnano ad inviare un avviso comune al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per ottenere una
soluzione legislativa del problema, in linea con
quanto già proposto per le altre categorie di trasporto.
ART. 11
AUMENTI
RETRIBUTIVI
⎯ A
copertura del periodo 1.1.2004 – 30.11.2004 al personale in
forza alla data distipula
dell’accordo di rinnovo, verrà erogata una somma
omnicomprensiva pari a 500 €
lordi al parametro 175 (da riparametrare).
Detto importo è
comprensivo di quanto
previsto dal protocollo 23 luglio 1993 a titolo di I.V.C. e
va rapportato ai mesi di
effettiva prestazione, considerando mese intero la frazione
superiore a 15 giorni,
nel periodo gennaio – novembre 2004 (11 mesi). L’importo
medesimo, che verrà
riproporzionato nel caso di prestazioni di lavoro a tempo
parziale, è comprensivo
dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge
e non è utile ai fini del
T.F.R
Tale somma
sarà erogata alle seguenti scadenze:
⎯
50% con la retribuzione del mese di gennaio 2005;
⎯
il restante 50% con la retribuzione del mese di marzo 2005.
Tale importo
sarà, comunque, erogato anche ai lavoratori assunti per
attività stagionali
che abbiano svolto almeno 120 giorni di prestazione
lavorativa.
Quest’ultima
norma ha carattere speciale e quindi non è suscettibile di
interpretazione estensiva
⎯ Il valore
della retribuzione tabellare, riferita al parametro 175 (da
riparametrare) della scala
parametrale è incrementato di € 105 lordi alle seguenti
decorrenze:
1.12.2004:
40 euro
1.6.2005: 30
euro
1.9.2005: 35
euro
Per effetto
degli aumenti di cui al presente articolo, sono soggetti a
rivalutazione
esclusivamente i seguenti istituti nazionali: lavoro
straordinario, festivo e notturno,
indennità di trasferta e di diaria ridotta, TFR.
Ogni altro
compenso, indennità, maggiorazione, etc. definito a livello
nazionale e/o
aziendale, eventualmente espresso in percentuale, resta
confermato in cifra fissa con il
riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa
base di calcolo.
ARTICOLO 12
STESURA DEL
TESTO UNICO
Le parti
concordano, in considerazione dell’ampio periodo di tempo
trascorso dalla stesura dell’ultimo
testo unico del 23 luglio 1976 e dai molteplici accordi e
contratti collettivi nazionali di lavoro
succedutesi fino a oggi, di pervenire entro il 31 maggio
2005 alla stesura del testo unico di categoria.
A tale scopo
viene istituita una commissione mista che avvierà i lavori a
partire dal mese di febbraio
2005.
ARTICOLO 13
ESIGIBILITÀ
Le parti,
considerati gli obiettivi contenuti nell’art. 1 della
presente ipotesi di accordo si impegnano ad ottenere
dai propri iscritti e rappresentati, comportamenti di
stretta coerenza nell’attuazione a livello
aziendale di quanto stabilito a livello nazionale ovvero
nella contrattazione di secondo livello per le
materie alla stessa demandate.
ARTICOLO 14
INSCINDIBILITÀ DELLE NORME CONTRATTUALI
Le
disposizioni del presente c.c.n.l., sia nell’ambito dei
singoli istituti che nel loro complesso,
costituiscono una disciplina organica inscindibile.
ARTICOLO 15
DECORRENZA
E DURATA
La presente
ipotesi di accordo, salvo quanto diversamente previsto nei
singoli articoli, decorre dalla data del 18
novembre 2004 e avrà scadenza al 31 dicembre 2005 per la
parte economica e al 31 dicembre
2007 per la parte normativa.
DICHIARAZIONI A VERBALE DELLE PARTI
ASSTRA ed
ANAV, scioglieranno la riserva sui contenuti della presente
ipotesi di accordo nazionale
entro il 21 dicembre 2004, al fine di conferirne
esecutività, a seguito della consultazione dei
rispettivi organismi associativi.
FILT-CGIL,
FIT-CISL, UILTRASPORTI scioglieranno la riserva sul presente
accordo nazionale entro il 21
dicembre 2004, a seguito della consultazione dei lavoratori
interessati e del loro giudizio positivo sui
suoi contenuti.
Le parti
precisano che l’applicazione del presente accordo comporta,
per le aziende interessate, che gli
interventi a sostegno del settore dovranno essere erogati
secondo modalità che garantiscano la copertura
degli oneri rivenienti dalla presente ipotesi di accordo
anche alle aziende associateoperanti nei
territori delle regioni a statuto speciale.
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