Milano, 20 gennaio 2004
IPOTESI DI ACCORDO AZIENDALE
Il giorno 20 gennaio 2004, presso la sede
municipale di Milano di via Bergognone 30, con l'intervento:
per il Comune di Milano dell'Assessore al Personale Ing.
Carlo Magri e dell'Assessore Traffico - Trasporti Arch.
Giorgio Goggi, per ATM SpA dell'Amministratore Delegato Dr.
Bruno Soresina, del Direttore Generale Ing. Roberto
Massetti e del Direttore del Personale Dr. Giuseppe Pinna,
OO.SS. FAISA CISAL - UGL SAMA FAISA
CONFAIL - COMU ATM
-
i protocolli annessi all'Accordo
Aziendale 27.04.2001 in tema di 1) Politiche di
regolazione e sviluppo del pubblico trasporto a Milano
nell'ambito del piano urbano della mobilità; 2) Ruolo di
ATM SpA quale punto di riferimento del sistema della
mobilità integrata, in armonia con l'ambiente e con
l'evoluzione socio territoriale; 3) Sviluppo delle
politiche di concertazione e di relazioni industriali
TENUTO CONTO
-
dell'impegno sottoscritto tra le arti
contraenti di periodica verifica dello stato di attuazione
di quanto previsto e regolato nel suddetto Accordo
27.04.01 ed, in particolare, nell'art. 13 dello stesso, in
ordine al completamento della negoziazione novativa sulle
tematiche aziendali non trattate nell'Accordo stesso.
Sottoscrivono, nell'ambito della
contrattazione di secondo livello, il presente Accordo
Aziendale per la completa disciplina di applicazione del
CCNL 27.11.00 e per la novazione di Accordi vigenti per ATM
SpA di Milano.
Art. 1 |
Le premesse sono parte integrante
del presente Accordo. |
Art.
2 |
SVILUPPO DEL PUBBLICO TRASPORTO A
MILANO
Le parti confermano il comune
impegno per il miglioramento e lo sviluppo del
pubblico trasporto a Milano, con obiettivi di
efficacia ed efficienza della gestione, incremento
della qualità, sicurezza, affidabilità, confort ed
impatto ambientale, soddisfazione della clientela, con
il coinvolgimento e la valorizzazione professionale
del personale addetto. |
Art.
3 |
SVILUPPO DELLE POLITICHE DI
CONCERTAZIONE
Le sessioni periodiche degli
incontri di concertazione, come previsti dall'Accordo
Aziendale 27.04.01, avranno riguardo in via
prioritaria al processo di societarizzazione e di
partecipazione alle gare, previste dalla vigente
normativa nazionale e regionale. Pertanto, le Parti
convengono di aprire il confronto entro il corrente
mese di gennaio, al fine di valutare congiuntamente
ricadute ed evoluzione. |
Art.
4 |
MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE
PRODUTTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI
PUBBLICO TRASPORTO
Al fine di supportare il
miglioramento continuo quali-quantitativo del servizio
offerto, per favorire gli investimenti per
l'ammodernamento del parco, delle infrastrutture e
delle tecnologie, incrementando i livelli i qualità,
sicurezza, affidabilità e confort del TPL gestito da
ATM SpA, le parti convengono di proseguire nelle
politiche di ottimizzazione dell'organizzazione del
lavoro, con il coinvolgimento e la partecipazione dei
lavoratori. |
Art.
5 |
PROGETTI SETTORIALI
Per conseguire gli obiettivi
indicati all'art. 4 le Parti convengono di dare
attuazione a progetti, anche settoriali, come già
previsto dall'art.13 dell'A.A. 27.4.2001 e come
individuati nell'allegata scheda tecnica, nonché negli
Accordi allegati. |
Art.
5 bis |
ALTRI PROGETTI
Le Parti si impegnano a procedere
ulteriormente nel confronto al fine di raggiungere
entro il 31 marzo 2004, intese su eventuali altri
progetti di miglioramento continuo del servizio e
recupero di produttività. |
Art.
6 |
PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI AL
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA, DELL'EFFICIENZA E DELLA
QUALITA' DEL SERVIZIO
Le Parti confermano che la
partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori al
miglioramento della gestione aziendale e della qualità
del servizio sono sostenute dalle politiche di
formazione continua e sono regolate sul piano
retributivo dall'Accordo Aziendale 24 marzo 2003,
relativo al Premio di Risultato, del quale, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 11 dello stesso accordo,
viene confermato l'impianto normativo, salvo quanto di
seguito espressamente pattuito. |
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6. 1 |
Con la retribuzione del mese di
gennaio 2004 verrà corrisposta al personale avente
titolo ai sensi dell'A.A. 24.3.2003 una anticipazione
del PdR relativa all'esercizio 2003 di importo pari a
Euro 250, con conguaglio della spettanza dovuta a tale
titolo nel mese di giugno. |
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6. 2 |
In relazione a quanto convenuto al
precedente art. 5, verrà erogata - con la retribuzione
di febbraio 2004 - al personale in forza al 1° dello
stesso mese, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, e con l'esclusione del personale
assunto ed inquadrato specificamente nell'Area Servizi
Ausiliari per la mobilità, la somma lorda di Euro 300,
comprensiva di ogni incidenza legale e contrattuale e
non utile ai fini del TFR; la corresponsione è
rapportata ai mesi di servizio nei 12 mesi precedenti
e riproporzionata nei casi di rapporto a tempo
parziale.
Il suddetto importo lordo,
comprensivo di ogni incidenza legale e contrattuale e
non utile ai fini del TFR, sarà corrisposto in via
permanente in 12 mensilità a decorrere dal 1.1.2005 al
personale in forza con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, e con l'esclusione del personale
assunto ed inquadrato specificamente nell'Area Servizi
Ausiliari per la mobilità; la corresponsione è
proporzionata nei casi di rapporto a tempo parziale. |
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6. 3 |
Per il personale con contratto di
formazione lavoro, in forza alla data di
sottoscrizione del presente Accordo, le previsioni di
cui al punto 6.2 si applicano nella misura del 50%.
In via derogatoria alle vigenti
previsioni della contrattualistica aziendale di
riferimento, viene pattuita anche la corresponsione, a
decorrere dalla completa maturazione dei primi 12 mesi
contrattuali e comunque a decorrere dal 1° febbraio 2004, del 50% del
superminimo aziendale di spettanza all'atto della
trasformazione del contratto. |
Art.
7 |
PROCEDURALIZZAZIONE DEL CONFLITTO
Le Parti si impegnano ad un
immediato riavvio del confronto in materia di
proceduralizzazione del conflitto così come già
previsto dall'art.
1 dell'A.A. 27.4.2001 |
Art.
8 |
CLAUSOLA DI RISERVA
Le parti si riservano di sottoporre
la presente ipotesi di accordo ai rispettivi organi di
riferimento per sciogliere la riserva entro il 31
gennaio 2004. |
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SCHEDA TECNICA
DI CUI ALL'ART.
5 DELL'ACCORDO AZIENDALE 20.01.2004
Premesso che le compensazioni di
cui all'art. 6 dell.A.A. 20.1.04
già tengono conto della ottimale rispondenza del
comportamento tecnico di guida all'utilizzo delle
nuove tecnologie installate a bordo dei mezzi, con il
conseguente miglioramento degli indici di regolarità e
con l'incremento dei passeggeri, i progetti settoriali
di cui all'articolo 5 sono i seguenti. |
A) |
AREA ESERCIZIO |
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1) |
Le Parti concordano una riduzione
del 10% delle prestazioni straordinarie complessive
effettuate nell'esercizio 2003, con l'obiettivo di
riequilibrare le prestazioni straordinarie tra tutto
il personale dell'Area Operativa Esercizio.
In questo quadro, il tempo
forfetario di "chiamata" è computato nella misura del
50% di quanto in essere, fermo restando il pagamento
della retribuzione minima prevista.
Le località di cambio in linea
predeterminate nel numero massimo di 4, in funzione
della lunghezza e della tipologia della linea, saranno
concordate tra le parti.
I tempi logistici riconosciuti
nell'ambito del turno restano invariati:
-
20' nel caso in cui la località
di inizio non coincida con quella di termine, anche
nel caso in cui nessuna delle due località sia la
rimessa.
-
15' nel caso in cui l'inizio e
termine del servizio avvenga nella stessa località.
I tempi di pausa all'interno dei
turni unici restano confermati così come previsti dal
vigente
A.A. 27.4.01 |
|
2) |
In relazione alla esigenza di
sempre maggiore integrazione tra formazione teorica e
formazione pratica, nonché di estensione della
formazione continua anche al personale dell'area
professionale 1 e 2, resta inteso che le previsioni
complessive di cui al
punto 4.11 dell'Accordo Aziendale 27.4.01 terranno
conto sia della formazione teorica che di quella
pratica sul campo. |
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3) |
Le parti confermano, così come
individuato dal punto 13 del prospetto allegato
all'art. 4 dell'Accodo Aziendale 27/4/01, che
l'intervallo è applicato esclusivamente ai soli turni
diurni, con esclusione di quelli notturni. |
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4) |
I costi relativi al rinnovo della
patente e del CAP non sono soggetti a rimborso. |
B) |
AREA MANUTENZIONE IMPIANTI E
OFFICINE |
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1) |
Fermo restando l'orario di lavoro
contrattuale, l'organizzazione del lavoro
diurno/notturno e/o del modello turnativo, sarà
realizzato tempo per tempo in relazione alle esigenze
organizzative, previa informativa e confronto con il
Coordinamento RSU ai sensi dell'art. 3 del CCNL
12.07.85 |
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2) |
In relazione all'avvio della
rilevazione automatica delle presenze attraverso
l'installazione dei lettori badges in tutti i reparti,
le timbrature relative alla presentazione resa
dovranno essere effettuate all'interno dei reparti di
appartenenza. |
C) |
AREA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI |
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Fermo restando l'orario di lavoro
contrattuale, l'organizzazione della prestazione farà
riferimento alle esigenze di alternanza e/o
plurimansione in ambiti omogenei, ad eventuali modelli
turnativi funzionali al servizio clienti e di back
office, alla distribuzione anche stagionale su
settimana corta-lunga, previa informativa e confronto
con il Coordinamento RSU ai sensi dell'art. 3 del CCNL
12.07.85. |
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Seguono gli allegati
1 e 2:
ALLEGATO n. 1
ALLEGATO n. 2
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Milano, 20 gennaio 2004
VERBALE D'INCONTRO
Tra ATM SpA e le OO.SS. FAISA
CISAL, SAMA CONFAIL, UGL E COMU ATM
Nel corso della riunione di
contrattazione del 20.1.2004, ciascuna
Organizzazione ha posto specifiche
problematiche in via breve, o con note scritte
allegate al presente verbale, in ordine alle
quali è stato fornito, da parte ATM SpA,
riscontro impegnativo con lettera
PG n. 1395
del 19.1.2004.
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CoMU
Sindacato Macchinisti Ferrovie
Coordinamento Macchinisti Uniti
- Metropolitana Milanese
Milano, 19
gennaio 2004
Alla Direzione Generale ATM SpA
Alla Direzione del Personale
Alla Direzione delle Relazioni Industriali
All'Assessore del Personale del Comune di Milano |
OGGETTO: sottoscrizione ipotesi
di accordo aziendale
In relazione
all'ipotesi di accordo aziendale del 14 gennaio 2004
sottoscritta tra Comune, Azienda e OO.SS. Confederali, la
scrivente O.S. riscontra ancora una volta penalizzazioni a
carico del Personale Viaggiante, unico settore che di fatto
partecipa concretamente alla contropartita sotto forma di
recupero di produttività, si vedano la riduzione del tempo
della "chiamata" e il potenziale recupero degli "sfridi"
attraverso l'aumento fino a 4 dei posti di cambio in linea.
Col fine di
compensare tale penalizzazione a carico del Personale
Viaggiante, oltre all'attuazione dell'unica criticità
rimasta tale,
l'art. 4/bis dell'Accordo Aziendale 27/04/2001 (tecnico
di bordo), si chiede un significativo incremento
dell'indennità di guida.
Inoltre a fronte
di ciò, la scrivente O.S. si rende disponibile a concordare
nell'ambito della proceduralizzazione del conflitto,
articoli quali: "la pronta riattivazione del servizio al
termine dell'azione di sciopero" e la rivisitazione delle
"fasce garantite".
La scrivente si
riserva di sottoporre tale integrazione dell'Ipotesi di
Accordo, al vaglio dell'assemblea dei lavoratori, per
sciogliere la riserva entro il 31 gennaio 2004.
Un Vostro
impegno formale in questo senso, oltre alla sottoscrizione
dell'accordo in oggetto, siamo certi, contribuirà ad un
rasserenamento delle relazioni industriali prossime future.
Con tale
auspicio, si porgono distinti saluti.
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ATM
Direzione del Personale e
Organizzazione
Milano, 19 gennaio 2004
fax urgente
PG: 1395
Spett.li
OO.SS. Co.M.U.
e, pc
FAISA CISAL
UGL
SAMA CONFAIL
Loro Sedi
OGGETTO: sottoscrizione ipotesi
di Accordo Aziendale
In riscontro alla vs.
comunicazione fax odierna, ricevuta alle ore 14.00
circa, preso atto di quanto da Voi osservato, Vi
invitiamo ad intervenire alla sottoscrizione
dell'Ipotesi di Accordo, già fissata nel corso
dell'incontro negoziale del 16 gennaio u.s. in sede
municipale, per il giorno 20 gennaio ore 10.00
presso la D.P.
Ciò in quanto le questioni da Voi
poste ben possono essere risolutivamente affrontate,
su entrambi i tavoli negoziali e contestualmente,
entro il termine prescrittivo del 31 marzo 2004.
L'ipotesi di Accordo in esame
rappresenta infatti un indispensabile elemento di
semplificazione del coacervo di questioni aziendali
sul tappeto, per il rilancio di una contrattazione
aziendale efficace e senza pregiudiziali.
Confidando pertanto nel Vostro
intervento per la sottoscrizione dell'Ipotesi di
Accordo, si porgono distinti saluti.
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